Divorzio e separazione legale

Informazioni nazionali relative al regolamento (UE) n. 1259/2010

Informazioni generali

L'Unione si prefigge di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottando misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. Al contempo, per aumentare la mobilità dei cittadini nel mercato interno è necessario rafforzare la flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III") risponde adeguatamente alle necessità dei cittadini in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, tutela il coniuge debole nella causa di divorzio e previene il "forum shopping", contribuendo ad evitare procedimenti complessi, lunghi e dolorosi.

In particolare, il regolamento (UE) n. 1259/2010 consente alle coppie internazionali di designare in anticipo di comune accordo la legge applicabile al divorzio o separazione personale, purché si tratti della legge dello Stato membro con il quale i coniugi hanno uno stretto legame. In mancanza di accordo delle parti, le autorità giurisdizionali dispongono di una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile.

Il regolamento non si applica invece alle seguenti materie: la capacità giuridica delle persone fisiche, l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, l'annullamento di un matrimonio, il nome dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni, e fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 è uno strumento che attua tra gli Stati membri partecipanti una cooperazione rafforzata. Questa procedura consente ad un gruppo di almeno nove Stati membri di attuare misure in uno dei settori disciplinati dai trattati nel quadro di competenze non esclusive dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 331 del TFUE, gli Stati membri che non vi partecipano conservano il diritto di aderire ad una cooperazione rafforzata in corso.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento.

Cooperazione Rafforzata

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale tra l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Slovenia e l'Ungheria. Conseguentemente, i citati 14 Stati membri hanno adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, che è divenuto applicabile il 21 giugno 2012.

Il 21 novembre 2012, la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Lituania a partire dal 22 maggio 2014.

Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà alla Grecia a partire dal 29 luglio 2015.

Il 10 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/1366 che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La decisione prevede che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applicherà all’Estonia a partire dall’11 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegato

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 09/10/2020

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.