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Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(d)(1) EGBGB) l’accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 127(a) del codice civile.
Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(d)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell’udienza di primo grado.
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