Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Obbligazioni alimentari

Irlanda del Nord

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Irlanda del Nord

Diritto di famiglia - obbligazioni alimentari


*campo obbligatorio

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Gli organi giurisdizionali competenti per le dichiarazioni di esecutività sono le Magistrates' Courts. Le domande possono essere presentate direttamente all'organo giurisdizionale o trasmesse ad esso dal Department of Justice al seguente indirizzo:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice

4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Irlanda del Nord

Tel: 0300 200 7812 (Regno Unito) e + 44 28 9049 5884 (internazionali)

Fax: +44 2890 728 945
e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Gli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi sono le Magistrates' Courts. Le domande di appello possono essere presentate direttamente all'organo giurisdizionale o trasmesse ad esso dal Department of Justice al seguente indirizzo:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice

4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tel: 0300 200 7812 (Regno Unito) e + 44 28 9049 5884 (internazionali)

Fax: +44 2890 728 945
e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La procedura per impugnare le decisioni emesse su un ricorso è la seguente:

Ulteriore ricorso unico per motivi di diritto dinanzi alla Court of Appeal in Irlanda del Nord.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

L'articolo 19 non si applica al Regno Unito poiché quest'ultimo non è vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice

4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tel: 0300 200 7812 (Regno Unito) e + 44 28 9049 5884 (internazionali)

Fax: +44 2890 728 945
e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Gli enti pubblici che possono svolgere funzioni di autorità centrale sono:

Legal Services Agency Northern Ireland (Dipartimento della Giustizia) (con riferimento all'articolo 51, paragrafo 2, lettera a) concessione del patrocinio a spese dello Stato)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tel: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

Email: enquiries@lsani.gov.uk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Organo giurisdizionale competente sono le Magistrates' Courts. Le domande possono essere presentate direttamente all'organo giurisdizionale o trasmesse ad esso dal Department of Justice al seguente indirizzo:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice

4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tel: 0300 200 7812 (Regno Unito) e + 44 28 9049 5884 (internazionali)

Fax: +44 2890 728 945
e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La lingua accettata in tutte le giurisdizioni del Regno Unito per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 è l'inglese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La lingua accettata in tutte le giurisdizioni del Regno Unito per la comunicazione con le altre autorità centrali è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2021

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