Obbligazioni alimentari

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

I voorzieningenrechters van de rechtbanken (giudici per i provvedimenti interinali) sono competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1 del regolamento.

Per il trattamento dei ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, sono competenti i tribunali il cui voorzieningenrechter ha statuito sulla domanda di dichiarazione di esecutività. Per informazioni sulle coordinate dei tribunali è possibile consultare il sito web del Consiglio della magistratura (Raad van de rechtspraak): www.rechtspraak.nl.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Il mezzo d'impugnazione di cui all'articolo 33 del regolamento è il ricorso in cassazione.

I ricorsi in cassazione sono esaminati dal vertice della giurisdizione ordinaria, la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi (Hoge Raad der Nederlanden, "Alta Corte"). L'obiettivo è quello di preservare l'uniformità giuridica, di orientare l'evoluzione del diritto e di salvaguardare la tutela giuridica. Possono essere prese in considerazione solo questioni di diritto. La Corte di Cassazione esamina solo se la legge – incluse le norme processuali – è stata correttamente applicata. Per le questioni di fatto, è vincolata da quanto stabilito nella sentenza impugnata. Le parti del ricorso in cassazione sono rappresentate da un avvocato.

Il ricorso viene avviato presentandone le motivazioni. Il convenuto può presentare una memoria di risposta entro tre settimane (o altro termine stabilito dalla Corte di Cassazione). Se ritenuto opportuno nell’interesse della causa, gli avvocati possono fornire chiarimenti. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione formula un parere scritto, in base al quale la Corte di Cassazione emette la sentenza.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La domanda di riesame deve essere basata sui motivi di cui all'articolo 19 del regolamento, e va presentata entro i termini stabiliti allo stesso articolo presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione, che nei Paesi Bassi può essere il tribunale distrettuale o la corte d’appello.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale designata è il Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO – Ufficio nazionale per la riscossione degli assegni alimentari).

Le coordinate del LBIO sono:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefono: +31 (0)10 289 4895

Fax: +31(0)10 289 4882

E-mail: iia@lbio.nl

Sito web: www.lbio.nl

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

In materia d'esecuzione sono competenti gli ufficiali giudiziari.

Le coordinate della Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG - Regia organizzazione professionale degli ufficiali giudiziari) sono le seguenti:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefono: +31 (0)70 890 3530

Fax: +31 (0)70 890 3531

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Sito web: http://www.kbvg.nl

Su tale sito web figurano i nominativi e gli indirizzi degli studi degli ufficiali giudiziari nei Paesi Bassi.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40 è accettata solo la lingua neerlandese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Il modulo di richiesta o di domanda di cui all'articolo 59, paragrafo 1, deve essere compilato in neerlandese.

Ultimo aggiornamento: 15/04/2022

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