Obbligazioni alimentari

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Il giudice competente a esaminare le richieste di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è il tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia). Questi sono i dettagli per i contatti:

Indirizzo:

Tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia).

Organi giurisdizionali

La Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Il-giudice competente a esaminare le impugnazioni delle decisioni relative a tali domande, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, è la Corte d'appello. Questi sono i dettagli per i contatti:

Indirizzo:

Corte d'appello

Organi giurisdizionali

Triq ir-Repubblika

La Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Dopo che la Corte d'appello si è pronunciata sull'impugnazione, non esistono altre possibilità di ricorrere a Malta.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 viene definita all'articolo 7 del decreto internazionale del 2011 relativo alle obbligazioni alimentari (parere giuridico 452/11) che riguarda le impugnazioni relative alle domande di dichiarazione. Il giudice competente in materia è la Corte d'appello. Questi sono i dettagli per i contatti:

Indirizzo:

Corte d'appello

Organi giurisdizionali

Triq ir-Repubblika

La Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

La versione originale in lingua maltese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'autorità centrale è il "Direttur għall-Istandards tas-Sigurtà Soċjali". (direttore della normativa relativa alla previdenza sociale) Questi sono i dettagli per i contatti:

Indirizzo:

Ministro per gli affari di famiglia

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Non applicabile

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'autorità competente per le questioni riguardanti l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, è il tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia). Questi sono i dettagli per i contatti:

Indirizzo:

Tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia)

Organi giurisdizionali

Strait Street

La Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Inglese

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Maltese o inglese

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

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