Obbligazioni alimentari

Grecia

Contenuto fornito da
Grecia

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è il tribunale monocratico di primo grado (Μονομελές Πρωτοδικείο). Per i ricorsi avverso le decisioni su tali domande, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, è competente la corte di appello (Εφετείο) della circoscrizione regionale del tribunale monocratico di primo grado che ha pronunciato la decisione.

Il mezzo d'impugnazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, è il ricorso in appello (έφεση).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Il mezzo d'impugnazione di cui all'articolo 33 è il ricorso per cassazione (αίτηση αναίρεσης). L'autorità competente per le procedure d'impugnazione è la Corte suprema civile e penale della Grecia (Areios Pagos o in geco: Άρειος Πάγος).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

A norma dell'articolo 19, la decisione contumaciale relativa al credito alimentare pronunciata da un organo giurisdizionale straniero può essere impugnata dal contumace/dal convenuto. L'impugnazione del credito alimentare va presentata all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale di cui all'articolo 49, paragrafo 3, è il Ministero della giustizia - Direzione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale:

Mesoghíon (Μεσογείων) 96

11527 Atene

Tel.: (+30) 213 1307312

fax: (+30) 213 1307499

Indirizzi e-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Il diritto nazionale greco non prevede che le funzioni della suddetta autorità centrale siano esercitate da enti pubblici od organismi , di cui all'articolo 51, paragrafo 3, soggetti al controllo dell'autorità centrale.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'autorità competente in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21 è il tribunale monocratico di primo grado.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Il greco.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate dall'autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59 sono il greco e l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.