Obbligazioni alimentari

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

L'autorità designata ai sensi dell'articolo 27, primo comma, è il presidente del Tribunal judiciaire (Tribunale giudiziario) o il presidente della Chambre des notaires (collegio notarile).

L'autorità designata ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, è la Cour d'appel (Corte d'appello).

L'autorità territorialmente competente designata ai sensi dell'articolo 27, primo comma, è determinata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, secondo comma, dalla residenza abituale della parte nei confronti della quale viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

L'autorità designata ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, è quella competente a statuire sui ricorsi avverso le decisioni del giudice competente in materia familiare (juge aux affaires familiales).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La procedura prevista dall'articolo 33 è il ricorso in cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), secondo le disposizioni previste dai disposti degli articoli 973-982 e 1009-1031 del codice di procedura civile.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La procedura d'impugnazione di cui all'articolo 19 del regolamento è l'appello, che può essere proposto dinanzi alla Cour d'appel nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefono: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Casella di posta elettronica: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Il giudice dell'esecuzione territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il debitore oppure del luogo d'esecuzione del provvedimento.Qualora il debitore risieda all'estero o il domicilio sia ignoto, il giudice competente è quello del luogo d'esecuzione del provvedimento.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Solo il francese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Solo il francese.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.