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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Estonia sono trattate dai tribunali (Maakohus) (Codice di procedura civile, articolo 121):
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, il ricorso avverso la decisione sulle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Estonia deve essere presentato dinanzi ai tribunali distrettuali (Ringkonnakohus).
Nella Repubblica di Estonia per impugnare la decisione emessa sul ricorso di cui all'articolo 33 occorre presentare ricorso avverso la sentenza dinanzi alla Corte suprema (Riigikohus) (Codice di procedura civile, articolo 625, articoli 695-701).
La procedura per trattare le domande di riesame di cui all'articolo 19 segue, nella Repubblica di Estonia, le disposizioni che disciplinano la decisione sulla richiesta di annullamento di una sentenza in contumacia, nella misura in cui ciò non sia stato altrimenti stipulato dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; le richieste di riesame devono essere presentate ai tribunali regionali.
A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, l'autorità centrale designata dalla Repubblica di Estonia è :
Ministero della giustizia
Servizio di cooperazione giudiziaria internazionale
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee
Telefono: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186
Ai sensi dell'articolo 21, le domande di diniego o sospensione dell'esecuzione sono trattate, nella Repubblica di Estonia, dai tribunali regionali.
Ai sensi degli articoli 20, 28 e 40, la Repubblica di Estonia accetta, oltre all'estone, la traduzione in lingua inglese.
Ai sensi dell'articolo 59, la Repubblica di Estonia accetta l'estone e l'inglese come lingue di comunicazione tra autorità centrali.
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