Obbligazioni alimentari

Estonia

Contenuto fornito da
Estonia

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Estonia sono trattate dai tribunali (Maakohus) (Codice di procedura civile, articolo 121):

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, il ricorso avverso la decisione sulle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Estonia deve essere presentato dinanzi ai tribunali distrettuali (Ringkonnakohus).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Nella Repubblica di Estonia per impugnare la decisione emessa sul ricorso di cui all'articolo 33 occorre presentare ricorso avverso la sentenza dinanzi alla Corte suprema (Riigikohus) (Codice di procedura civile, articolo 625, articoli 695-701).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La procedura per trattare le domande di riesame di cui all'articolo 19 segue, nella Repubblica di Estonia, le disposizioni che disciplinano la decisione sulla richiesta di annullamento di una sentenza in contumacia, nella misura in cui ciò non sia stato altrimenti stipulato dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; le richieste di riesame devono essere presentate ai tribunali regionali.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, l'autorità centrale designata dalla Repubblica di Estonia è :

Ministero della giustizia

Servizio di cooperazione giudiziaria internazionale

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Telefono: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 21, le domande di diniego o sospensione dell'esecuzione sono trattate, nella Repubblica di Estonia, dai tribunali regionali.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Ai sensi degli articoli 20, 28 e 40, la Repubblica di Estonia accetta, oltre all'estone, la traduzione in lingua inglese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Ai sensi dell'articolo 59, la Repubblica di Estonia accetta l'estone e l'inglese come lingue di comunicazione tra autorità centrali.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.