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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le domande di dichiarazione di esecutività e i ricorsi giudiziari contro decisioni del tribunale di primo grado che statuiscono su queste domande sono presentate dinanzi ai tribunali municipali (općinski sud).

I ricorsi contro le decisioni relative alle dichiarazioni di esecutività devono essere presentati presso l'organo giurisdizionale regionale (organo giurisdizionale di secondo grado) per il tramite del tribunale municipale cioè mediante l'organo giurisdizionale di primo grado che ha emesso la decisione.

Una volta pronunciata la sentenza definitiva nella procedura di domanda di dichiarazione di esecutorietà, il tribunale municipale (giudice di primo grado) conferma il carattere esecutivo della decisione relativa alla dichiarazione della forza esecutiva.

Gli organi giurisdizionali competenti sono:

i tribunali municipali (općinski sudovi) ai sensi del codice di procedura civile (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne novine) nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), e ai sensi della legge sulle giurisdizioni e sulle sedi dei tribunali (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 67/18);

i tribunali regionali (županijski sudovi) ai sensi del codice di procedura civile (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), e ai sensi della legge sulle giurisdizioni e sulle sedi dei tribunali (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 67/18).

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Una decisione sul ricorso di cui all'articolo 33 del regolamento può essere contestata solo attraverso una domanda di revisione proveniente da una parte (conformemente alle disposizioni degli articoli 421-428 del codice di procedura civile).

Le domande di revisione sono sempre presentate dinanzi alla giurisdizione che ha deciso in primo grado (conformemente all'allegato I)

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

In applicazione del codice di procedura civile, la procedura di riesame ai fini dell'articolo 19 del regolamento prende inizio nel momento in cui una parte introduce una domanda di revisione (conformemente a disposizione degli articoli 421-428 del codice di procedura civile). Le domande di revisione sono sempre presentate dinanzi alla giurisdizione che ha deciso in primo grado.

L'articolo 117 del codice di procedura civile permette a una parte la presentazione di una domanda intesa a rimetterla in grado di godere dei propri diritti; il giudice adito è quello che avrebbe dovuto adottare le misure omesse.

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Il ministero della politica sociale e della gioventù, in qualità di autorità centrale ai fini del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, comunica le informazioni aggiornate sui nomi e sulle coordinate dell'autorità centrale della Repubblica di Croazia cioè:

ministero della politica sociale e della gioventù (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Sito web: https://mrosp.gov.hr/

Telefono: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

e-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

In Croazia, i tribunali municipali sono competenti per procedere all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, in virtù del codice di procedura civile (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) e ai sensi della legge sulle giurisdizioni e sulle sedi dei tribunali (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 67/18).

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento, la Repubblica di Croazia accetta la lingua croata scritta in alfabeto latino, conformemente all'articolo 6 del codice di procedura civile.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate dalle autorità centrali per le comunicazioni di cui all'articolo 59 del regolamento con le altre autorità centrali sono le seguenti:

a) la lingua croata per riformulare di domande di notifica;

b) per le altre forme di comunicazione l'autorità centrale accetta, a domanda, le lingue croate e inglese.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

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