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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le domande intese a ottenere l'esecutività di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di un altro atto in uno Stato membro dell'UE non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 devono essere presentate all'organo giurisdizionale distrettuale che ha competenza nel luogo di residenza abituale della parte contro cui si richiede l'esecuzione o nel luogo di esecuzione (articolo 627 quater, primo comma, del Codice di procedura civile).

La decisione è soggetta a ricorso davanti alla Corte d'Appello di Sofia in conformità della procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (articolo 627 bis, sesto comma, del Codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La decisione della Corte d'Appello di Sofia è soggetta a ulteriore ricorso davanti alla Corte suprema di Cassazione (articolo 627 quater, sesto comma, punto 2, del Codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La parte interessata può adire la Corte suprema di Cassazione per annullare la decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (articolo 627 bis del Codice di procedura civile.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale è la seguente.

Ministero della Giustizia

Direzione della protezione giuridica internazionale e delle adozioni internazionali

Indirizzo: Ul. Slavyanska n. 1

1040 Sofia

Bulgaria

Tel. (+359 2) 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396.

E-mail: : mpzdmo@justice.government.bg

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'autorità competente in materia di diniego e sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento è l'organo giurisdizionale distrettuale (articolo 627 ter, secondo comma, del Codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La lingua ammessa ai fini degli articoli 20, 28 e 40 è il bulgaro.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La lingua ammessa dall'autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali di cui all'articolo 59 è il bulgaro.

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

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