Obbligazioni alimentari

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese ad ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’art. 32, par. 2, sono le Corti di Appello.

Gli estremi di tali autorità sono individuate nel sito https://www.giustizia.it/giustizia (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

I mezzi di impugnazione di cui all’art. 33 sono i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria(ricorso per cassazione; revocazione, opposizione di terzo).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

L’autorità giurisdizionale competente per il riesame di cui all’art. 19 del regolamento è la stessa autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione, da adire secondo le regole del procedimento che era stato attivato per la formazione della stessa decisione oggetto di riesame.

I riferimenti di tali autorità possono essere individuati a questo indirizzo

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L’autorità centrale è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Casella di posta elettronica certificata: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Le autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell’articolo 21 sono i Tribunali ordinari ( art. 9, II comma, cod. proc. civ. italiano).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La lingua accettata per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40 è l’italiano.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La lingua accettata dalla autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell’articolo 59 è l’italiano.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

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