Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

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Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Tribunali circondariali (sądy rejonowe) o tribunali regionali (sądy okręgowe).

In linea di principio è competente il tribunale circondariale (in primo grado) mentre il tribunale regionale è competente (in primo grado) per le cause che, considerate le loro caratteristiche, rientrano nella competenza materiale dei tribunali regionali, indipendentemente dal valore della causa. Si tratta, ad esempio, di crediti patrimoniali in materia di protezione dei diritti d'autore.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

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La comunicazione avviene in forma cartacea.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

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Ufficio di informazioni degli utenti (Biuro Obsługi Interesanta) dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

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I mezzi di comunicazione elettronici non sono autorizzati.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

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Quest'obbligo non esiste.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

In una causa trattata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese di giustizia (fisse) ammontano a 100 PLN. Lo stesso importo deve essere versato in caso di appello.

Le spese di giustizia nei processi civili sono versate sul conto corrente del tribunale competente (informazioni bancarie necessarie possono essere ottenute direttamente presso il tribunale o sul relativo sito Web, o, eventualmente, sul sito Web del ministero della giustizia), direttamente alla cassa del tribunale o sotto forma di marche per atti giudiziari da acquistare presso la cassa del tribunale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

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Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la giurisdizione competente emette una decisione contro la quale può essere presentato ricorso dinnanzi a una giurisdizione di secondo grado (una sentenza di un tribunale circondariale può essere impugnata presso un tribunale regionale e una sentenza di un tribunale regionale può essere impugnata presso la corte d'appello). Il ricorso deve essere presentato dinnanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza e delle sue motivazioni al ricorrente. Se quest'ultimo non ha presentato domanda di notifica o di comunicazione del dispositivo della sentenza e delle sue motivazioni entro un termine di una settimana dalla pubblicazione del dispositivo (se la sentenza è stata pronunciata a porte chiuse, a decorrere dalla data di ricezione della decisione), il termine per appellare decorre dalla data di scadenza del termine fissato per presentare la suddetta domanda (art. 316, par. 1, art. 367, par. 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 369, e l'art. 50526 del codice di procedura civile). Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, il tribunale pronuncia sentenza contumaciale. Il convenuto può contestare la sentenza contumaciale rivolgendosi al tribunale che la pronunciata. Il ricorrente, in caso di decisione a lui sfavorevole può proporre appello seguendo la procedura normale (art. 339, par. 1, art. 342 e art. 344, par. 1, del codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

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Domanda di annullamento della sentenza (art. 50527a del codice di procedura civile). La giurisdizione competente per decidere sulla domanda è quella che ha pronunciato la sentenza.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

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Il polacco.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

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Le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari. Gli atti adottati dagli ufficiali giudiziari possono dare luogo a un ricorso dinnanzi al tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: art. 767, par. 1, del codice di procedura civile.

L'autorità competente dinnanzi alla quale deve essere presentata una domanda di opposizione all'esecuzione è il tribunale regionale del luogo di residenza o dove ha sede il debitore o, in mancanza, il tribunale regionale nella cui giurisdizione deve aver luogo l'esecuzione.

L'autorità competente all'applicazione delle misure di cui all'articolo 23 del regolamento è il tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: art. 115320, par. 1 e 2, del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di una decisione emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in uno stato membro dell'UE) o l'articolo 8202 del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di un titolo esecutivo avente forma di sentenza emessa da un giudice polacco nell'ambito dei procedimento europeo per le controversie di modesta entità e cui sia stata posta la formula esecutiva).

Ultimo aggiornamento: 04/04/2019

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