Controversie di modesta entità

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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi competenti a esaminare ed emettere sentenze sui casi relativi ai procedimenti europei per controversie di modesta entità sono i kantonrechter (tribunali cantonali).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Conformemente all'articolo 33 del codice di procedura civile, la presentazione elettronica delle istanze è consentita se lo prevede la normativa processuale dell'organo giurisdizionale competente. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità. Le istanze possono quindi essere presentate soltanto:

  • per posta;
  • tramite deposito presso la cancelleria del tribunale.

Oltre alla legislazione sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale, ancora in fase di elaborazione (compreso un nuovo articolo 30 del codice di procedura civile), anche la legge di attuazione introduce una serie di norme sulla trasmissione elettronica, la cui entrata in vigore è prevista per un secondo momento.

Il nuovo articolo 30 ter del codice di procedura civile stabilisce che le domande giudiziali debbano essere presentate per via elettronica. A norma del quarto comma dello stesso articolo 30 ter, le persone fisiche e le associazioni costituite senza atto notarile non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica, a meno che non siano rappresentate da un soggetto terzo che esercita la professione di consulente legale.

Le domande giudiziali provenienti da un altro Stato membro non possono per ora essere trasmesse direttamente per via elettronica. Una parte residente in un altro Stato membro che abbia un legale rappresentante nei Paesi Passi potrà trasmettere gli atti per via elettronica. In caso contrario, per adire un tribunale la parte straniera dovrà utilizzare il formato cartaceo.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Per l'assistenza pratica è possibile rivolgersi al Juridisch Loket (consultorio legale) e, più specificatamente, al centro europeo di informazione dei consumatori presso il consultorio legale.

Cfr. le pagine http://www.eccnederland.nl e http://www.juridischloket.nl.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Per la notificazione e/o comunicazione degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e le comunicazioni scritte di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, sono applicate le modalità previste dall'articolo 30 sexies del codice di procedura civile. Dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa, nei Paesi Bassi si opererà partendo dal presupposto che i procedimenti vengono avviati per via elettronica.

In conformità all'articolo 30 sexies del codice di procedura civile, gli atti non obbligatori e le altre comunicazioni tra gli organi giurisdizionali e le parti saranno messi a disposizione elettronicamente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 quater, comma 5. In base al quinto comma dell'articolo 30 quater, le parti che non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica e che decidano di non inviarli con questa modalità utilizzano il formato cartaceo.

La normativa sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale non consente ancora tecnicamente alle parti residenti in un altro Stato membro di inviare direttamente gli atti (cfr. la sezione precedente sulla lettera b)) e di trasmetterli attraverso il sistema digitale degli organi giurisdizionali. Le imprese e le persone fisiche estere non sono tenute a trasmettere gli atti per via elettronica. Qualora una parte residente in un altro Stato membro abbia un legale rappresentante nei Paesi Bassi, il procedimento potrà essere effettuato per via elettronica e, di conseguenza, l'organo giurisdizionale potrà notificare e/o comunicare elettronicamente gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Nel caso in cui le parti non siano tenute a inviare gli atti per via elettronica né abbiano un legale rappresentante, la notificazione e/o comunicazione è effettuata tramite i servizi postali.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Cfr. informazioni della sezione relativa alla lettera d).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese di giudizio devono essere sostenute soltanto dalla parte che ha presentato l'istanza. I convenuti non sono tenuti a pagare le spese giudiziarie. Per quanto concerne l'importo di tali spese, ove opportuno nei Paesi Bassi è fatta una distinzione tra:

  • le cause di un valore inferiore a 500 EUR o indeterminato;
  • le cause di un valore tra 500 EUR e 12 500 EUR.

I tassi forfettari sono tre e quello da applicare è determinato in base al fatto che l'attore sia una persona giuridica, una persona fisica o una persona fisica con capacità finanziarie limitate.

Per i tassi applicati, cfr. la pagina www.rechtspraak.nl.

I pagamenti a distanza possono essere versati agli organi giurisdizionali olandesi mediante bonifico bancario. Sul computo delle spese inviato dal cancelliere del tribunale, il cosiddetto griffienota, sono precisate le coordinate del conto bancario dell'organo giurisdizionale, su cui dovranno essere versate le spese di giudizio.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Conformemente alle norme nazionali, i ricorsi contro le sentenze emesse dai giudici di un tribunale cantonale possono essere presentati dinanzi al gerechtshof (Corte d'appello) in caso di procedimenti europei per controversie di modesta entità di un valore dai 1 750 EUR in su. Il termine per l'impugnazione è di 30 giorni dalla sentenza.

Per informazioni sui tribunali nei Paesi Bassi, cfr. la pagina http://www.rechtspraak.nl.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

I convenuti possono chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi al tribunale cantonale in cui è stata emessa la sentenza, per i motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. La domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni indicato all'articolo 18, paragrafo 2.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

I certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento emessi da un giudice di un altro Stato membro devono essere redatti o tradotti in lingua neerlandese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari dei Paesi Bassi.

Per quanto concerne le autorità responsabili dell'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007, si veda l'articolo 8 della legge di attuazione relativa ai procedimenti europei di modesta entità.

Articolo 8 della legge di attuazione relativa i procedimenti europei di modesta entità

In caso di richieste di esecuzione di cui all'articolo 22 e 23 del regolamento si applica l'articolo 438 del codice di procedura civile.

Articolo 438 del codice di procedura civile

1. Per le controversie in materia di esecuzione è competente il rechtbank (tribunale distrettuale) che avrà competenza giurisdizionale in base alle norme ordinarie oppure che ha competenza giurisdizionale nel luogo del sequestro, nel luogo in cui si trovano i beni di proprietà interessati o nel luogo dell'esecuzione.

2. Per l'ottenimento di un provvedimento provvisorio, è possibile intraprendere un kort geding (procedimento sommario) dinanzi al voorzieningsrechter (giudice per i provvedimenti provvisori) presso il tribunale competente di cui al comma 1. Fatti salvi i suoi poteri, il giudice per i provvedimenti provvisori può, se del caso, sospendere l'esecuzione per un certo periodo di tempo o finché non sarà emessa una sentenza in merito alla controversia, oppure decidere che l'esecuzione proceda o sia subordinata alla costituzione di una cauzione. Il giudice può annullare il titolo di sequestro, con o senza la costituzione di una garanzia. Nel corso dell'esecuzione il giudice può emettere un ordine di rettifica delle formalità incomplete, in cui stabilisce quali formalità incomplete debbano essere ripetute completamente e chi debba sostenere le spese correlate. Il giudice può decidere che i terzi coinvolti nella causa debbano dare il loro consenso per proseguire l'esecuzione o cooperare alla procedura, con o senza costituzione di una cauzione da parte dell'attore.

3. Nel caso in cui non si possa avviare un procedimento sommario, il giudice adito può, invece di respingere la domanda e su richiesta dell'attore, deferire la questione al tribunale distrettuale, specificando la data dell'udienza. Il convenuto che non si presenti nella data fissata né sia rappresentato in tribunale dal proprio legale sarà dichiarato inadempiente se chiamato a presentarsi al procedimento in quella data entro i termini previsti per una citazione in giudizio o il termine stabilito dal giudice dei provvedimenti provvisori su richiesta dell'attore.

4. In caso di opposizione sollevata dinanzi all'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione, che richieda l'adozione di un provvedimento provvisorio immediato, l'ufficiale giudiziario può presentarsi di persona dinanzi al giudice per i provvedimenti provvisori, munito della relazione redatta sulla questione, chiedendo che sia preso un provvedimento provvisorio per decidere tra le parti interessate. Il giudice per i provvedimenti provvisori può sospendere il procedimento finché le parti saranno chiamate a comparire, a meno che, per la natura dell'opposizione, ritenga necessaria una decisione immediata. L'ufficiale giudiziario che eserciti questo potere senza il previo consenso dell'attore può essere tenuto a sostenere le spese se è riscontrata l'infondatezza della sua azione.

5. Un terzo può contestare l'esecuzione citando a comparire sia l'attore sia la parte contro cui è chiesa l'esecuzione.

I commi 3 e 5 saranno modificati per integrare la normativa sulla semplificazione e la digitalizzazione del diritto processuale, ancora in elaborazione.

3. Nel caso in cui non si possa avviare un procedimento per ottenere un provvedimento provvisorio, il giudice adito può, invece di respingere la domanda e su richiesta dell'attore, deferire la questione al tribunale distrettuale. Il tribunale cui è sottoposto il caso fissa immediatamente una data per la successiva fase procedurale. Il convenuto che non si presenti nella data fissata né sia rappresentato in tribunale dal proprio legale sarà dichiarato inadempiente solo se chiamato a presentarsi al procedimento in quella data entro i termini previsti per una citazione in giudizio o il termine stabilito dal giudice dei provvedimenti provvisori su richiesta dell'attore.

5. Un terzo può contestare l'esecuzione citando a comparire sia l'attore sia la parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2022

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