Controversie di modesta entità

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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

A norma dell'articolo 26 della legge, le controversie trattate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esaminate dai tribunali distrettuali conformemente alle norme in materia di giurisdizione territoriale stabilite nel Codice di procedura civile lituano. Informazioni aggiornate sui tribunali lituani e i relativi dati di contatto sono reperibili nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

È possibile presentare gli atti processuali al tribunale direttamente, per posta o in formato elettronico mediante trasmissione elettronica di dati (articolo 1751, paragrafo 1, del codice di procedura civile). La procedura per presentare gli atti processuali al tribunale, o notificarli e/o comunicarli a una persona mediante trasmissione elettronica di dati ("la procedura") è stata approvata con ordinanza n. 1R-332, del 13 dicembre 2012, del ministro della Giustizia lituano. Secondo i paragrafi 3 e 4 della procedura, per presentare gli atti processuali al tribunale mediante trasmissione elettronica di dati è necessario utilizzare il sottosistema dei servizi elettronici pubblici (VEP) del sistema informatico giudiziario lituano (LITEKO). Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani: https://www.e.teismas.lt.

Il paragrafo 5 della procedura impone a coloro che si collegano all'account del sottosistema LITEKO VEP di confermare la propria identità. Tale conferma si può effettuare in due modi:

- utilizzando gli strumenti forniti dal sistema informatico nazionale tramite il quale si offrono servizi elettronici istituzionali pubblici e amministrativi alle persone, conformemente alle procedure stabilite per legge;

- utilizzando i dati di connessione che identificano la persona in questione, come previsto dal tribunale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In conformità dell'articolo 271 della legge, l'assistenza pratica e le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sono fornite alle parti del procedimento dagli organi che erogano il patrocinio primario a spese dello Stato. L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato stabilisce che chi desidera ottenere il patrocinio primario a spese dello Stato deve presentare domanda all'istituzione esecutiva del comune del luogo di residenza dichiarato oppure, in mancanza di un luogo di residenza dichiarato, all'istituzione esecutiva del comune in cui vivono. L'elenco degli organi che erogano il patrocinio primario a spese dello Stato è reperibile sul seguente sito web: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In conformità dell'articolo 1751, paragrafo 9, del codice di procedura civile, i tribunali impiegano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad avvocati, assistenti avvocati, ufficiali giudiziari e loro assistenti, notai, aziende statali e municipali, istituzioni e organizzazioni, istituzioni finanziarie, imprese di assicurazione e agenzie di audit, periti giudiziari, curatori fallimentari e amministratori delle ristrutturazioni. Gli atti sono notificati e/o comunicati mediante trasmissione elettronica anche a coloro che hanno l'obbligo, a norma di legge o in base a un accordo concluso dall'amministratore del sistema informatico giudiziario, di ricevere gli atti processuali mediante tale modalità. I tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad altre persone qualora, in conformità della procedura stabilita dal codice di procedura civile, queste abbiano manifestato il desiderio di ricevere gli atti processuali mediante trasmissione elettronica e abbiano fornito i dati di contatto richiesti.

A norma dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile, ciascun atto processuale di una delle parti in causa deve indicare la modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti processuali all'altra parte. Tale disposizione dev'essere applicata in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

A norma del paragrafo 22 della procedura, qualora gli atti processuali si debbano notificare e/o comunicare mediante trasmissione elettronica, tali atti sono inviati sull'account del destinatario nel sottosistema LITEKO VEP. La parte in causa è informata in merito mediante una notificazione elettronica sul suo account nel sottosistema LITEKO VEP e all'indirizzo di posta elettronica che ha fornito. Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani:https://www.e.teismas.lt

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

In conformità dell'articolo 1751, paragrafo 9, del codice di procedura civile, i tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad avvocati, assistenti avvocati, ufficiali giudiziari e loro assistenti, notai, aziende statali e municipali, istituzioni e organizzazioni, istituzioni finanziarie, imprese di assicurazione e agenzie di audit, periti giudiziari, curatori fallimentari e amministratori della ristrutturazione. Gli atti sono notificati e/o comunicati mediante trasmissione elettronica anche a coloro che hanno l'obbligo, a norma di legge o in base a un accordo concluso dall'amministratore del sistema informatico giudiziario, di ricevere gli atti processuali mediante tale modalità. I tribunali usano la trasmissione elettronica di dati per notificare e/o comunicare gli atti processuali ad altre persone qualora, in conformità della procedura stabilita dal codice di procedura civile, queste abbiano manifestato il desiderio di ricevere gli atti processuali mediante trasmissione elettronica e abbiano fornito le informazioni di contatto necessarie.

A norma dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile, ciascun atto processuale di una delle parti in causa deve indicare la modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti processuali all'altra parte. Tale disposizione dev'essere applicata in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

A norma del paragrafo 22 della procedura, qualora gli atti processuali si debbano notificare e/o comunicare mediante trasmissione elettronica, tali atti sono inviati sull'account del destinatario nel sottosistema LITEKO VEP. La parte in causa è informata in merito mediante una notificazione elettronica sul suo account nel sottosistema LITEKO VEP e all'indirizzo di posta elettronica che ha fornito. Agli account del sottosistema LITEKO VEP si accede tramite il portale dei servizi elettronici dei tribunali lituani:https://www.e.teismas.lt

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

In conformità dell'articolo 27 della legge, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono soggetti a spese di giudizio ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, comma 1, del Codice di procedura civile. A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, comma 1, del Codice di procedura civile, le spese di giudizio dovute per ciascuna domanda, in caso di controversie pecuniarie, vengono calcolate in base all'ammontare della controversia. A norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sono dovute spese di giudizio pari al 3 % dell'ammontare della controversia, con un pagamento minimo di 20 EUR.

Per il pagamento delle spese di giudizio è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto di deposito della contabilità di bilancio dell'ispettorato nazionale delle imposte. Tutte le pertinenti informazioni aggiornate sono reperibili sul sito web dell'ispettorato nazionale delle imposte: http://www.vmi.lt/.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Conformemente all'articolo 29 della legge, le sentenze pronunciate dai tribunali a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere impugnate tramite procedimenti d'appello. In conformità dell'articolo 301, paragrafo 3, del codice di procedura civile, le controversie per cui viene proposto procedimento d'appello, relative a sentenze di tribunali distrettuali non ancora definitive, sono esaminate da tribunali regionali. In conformità dell'articolo 307, paragrafo 1, del codice di procedura civile, è possibile proporre appello entro trenta giorni dal giorno in cui il tribunale di primo grado ha emesso la sentenza.

Informazioni aggiornate sui tribunali lituani e i relativi dati di contatto sono reperibili nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, della legge, la sentenza di un tribunale pronunciata a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riesaminata, nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, dal tribunale che ha emesso la sentenza.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua accettata per il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento è il lituano.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, della legge, la sentenza di un tribunale pronunciata a norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e avallata utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV del regolamento è considerata uno strumento esecutivo. Gli strumenti esecutivi sono eseguiti dagli ufficiali giudiziari, conformemente alla procedura di cui alla parte VI del codice di procedura civile. L'elenco degli ufficiali giudiziari della Repubblica di Lituania è disponibile sul sito web della Camera degli ufficiali giudiziari lituani: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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