Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il tribunale distrettuale è competente a emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e tutte le domande vanno presentate presso la cancelleria del distretto competente. Gli indirizzi e i recapiti dei tribunali distrettuali sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione sono la posta ordinaria e la posta elettronica.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

L'assistenza pratica nella compilazione dei moduli e per le informazioni generali relative all'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché per le informazioni generali su quali organi giurisdizionali in Irlanda siano competenti ad emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere fornita alle parti dal personale degli uffici giudiziari interessati.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Tali aspetti sono disciplinati dalle norme di procedura nelle quali si dispone che:

  • In deroga a eventuali altre disposizioni contenute nelle suddette norme (nel caso in cui siano stati attuati meccanismi idonei in tal senso dagli uffici giudiziari, e nel caso in cui il tribunale o la cancelleria abbiano disposto in tal senso) la notifica, la comunicazione o la trasmissione di qualsiasi documento di cui l'invio, la consegna o la spedizione siano richiesti nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono valide se vengono effettuate in forma elettronica, con una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'attore o del convenuto (come identificato sull'intestazione della carta da lettere dell'attore o del convenuto o come utilizzato dalle parti per inviare comunicazioni alla cancelleria) o all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria (come identificata in un sito internet gestito dagli uffici giudiziari) purché - nel caso in cui il mittente non abbia la certezza che la comunicazione elettronica sia stata trasmessa efficacemente al destinatario (a causa di un messaggio ricevuto sullo stato della trasmissione) o nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta entro un termine di sette giorni successivi a tale trasmissione - la comunicazione elettronica dev'essere trattata come se non fosse stata mai effettuata e il relativo documento va trasmesso con qualsiasi altro mezzo previsto nella presente ordinanza, entro un termine di otto giorni successivo a tale periodo." (Ordinanza 53B, norma 3)
  • Il formulario di domanda e i documenti giustificativi possono essere allegati tramite raccomandata o, nel caso in cui si applichi la norma 3, in forma elettronica." (Ordinanza 53B, norma 4)
  • Se la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la cancelleria deve informarne il ricorrente, se possibile con lo stesso mezzo con cui la domanda del ricorrente è stata trasmessa alla cancelleria (e, qualora ciò non sia possibile, tramite raccomandata semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno)." (Ordinanza 53B, norma 6)
  • La cancelleria deve inviare copia della replica del convenuto ... al ricorrente a mezzo raccomandata (o, eventualmente, come altrimenti consentito dalla norma 3) entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento UE. ... La cancelleria deve inviare copia di eventuali domande riconvenzionali e documenti giustificativi trasmessi (se del caso) al ricorrente a mezzo raccomandata (o, se del caso, come consentito dalla norma 3) entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento UE." (Ordinanza 53B, norma 8)
  • Qualsiasi notifica o comunicazione inviata dalla cancelleria a una delle parti di una controversia europea di modesta entità per qualsiasi finalità stabilita nel regolamento dell'UE, dev'essere tramessa con i mezzi utilizzati da una delle parti per trasmettere gli atti alla cancelleria (o all'indirizzo o al recapito fornito dalla suddetta parte) e... ." (Ordinanza 53B, norma 18).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

N. P.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Il diritto di cancelleria per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ammonta a 25 euro, e corrisponde all'importo che viene percepito per una domanda presentata nell'ambito del procedimento nazionale per le controversie di modesta entità. Anche per una domanda riconvenzionale viene percepito un diritto pari a 25 euro. Come indicato sopra alla lettera a), le domande per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità devono essere presentate presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente, il quale comunicherà al ricorrente che dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. I relativi dettagli si trovano alla lettera a) di cui sopra.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Un'impugnazione diversa dal ricorso contro il rigetto ai sensi dell'articolo 4.4 può essere depositata presso l'organo giurisdizionale competente (Circuit Court) entro 14 giorni dalla data della decisione. Indirizzi e recapiti dei "Circuit Courts" sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Le pertinenti norme procedurali dispongono quanto segue:

"1) La parte convenuta contro la quale è stata emessa una decisione in contumacia nell'ambito di un procedimento per le controversie di modesta entità, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza può chiedere, con comunicazione di istanza indirizzata al tribunale che ha emesso l'ordinanza in questione, che quest'ultima sia annullata e/o modificata in base a uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento dell'UE.

2) La comunicazione di istanza dev'essere notificata al ricorrente o eventualmente al suo avvocato, entro dieci giorni liberi a decorrere dalla data in cui il convenuto sia venuto a conoscenza della sentenza contumaciale.

3) La trasmissione della comunicazione di istanza non sospende il procedimento.

4) Il tribunale può dichiarare sufficiente la trasmissione della comunicazione di istanza effettivamente inviata.

5) La comunicazione deve illustrare chiaramente e brevemente i motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, ai quali fa riferimento l'istante.

6) Il tribunale, in occasione dell'udienza per la discussione dell'istanza, può accogliere o respingere la domanda, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento dell'UE.

7) Nel caso in cui il tribunale respinga la domanda di riesame, poiché non è possibile accogliere nessuno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, la sentenza resta esecutiva.

8) Nel caso in cui il tribunale decida che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento UE, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dev'essere dichiarata nulla."

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Inglese e irlandese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'istanza di esecuzione dev'essere presentata dal creditore alla pertinente cancelleria/"sheriff" competente tramite il "Circuit Court" competente. Il pertinente tribunale distrettuale è competente a ricevere le domande di rigetto, sospensione o limitazione dell'esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2023

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