Controversie di modesta entità

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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Le domande formulate in applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità vanno presentate in base alle rispettive competenze di attribuzione, dinanzi alle chambres de proximité des tribunaux judiciaires qualora la controversia sia di natura civile (articolo L. 211-4-2 del codice dell'organizzazione giudiziaria) o dinanzi ai tribunali commerciali, qualora la controversia riguardi commercianti o società commerciali o di credito (articolo L. 721-3-1 del codice di commercio).

Nel caso in cui il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale designi i giudici di uno Stato membro senza altra precisazione, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il convenuto o uno dei convenuti.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

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L'atto introduttivo del giudizio può essere inviato all'organo giurisdizionale per posta.

Le parti di un giudizio avviato in base al regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono comunicare con gli organi giurisdizionali per posta.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

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I cittadini possono ricevere informazioni per compilare i formulari allegati al regolamento conformemente all'articolo 11 presso:

  • il personale di cancelleria presente presso gli organi giurisdizionali, i tribunaux judiciaires (tribunali giudiziari) e i tribunali commerciali competenti a trattare le domande formulate in base al regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità - si tratta principalmente del personale di cancelleria assegnato al servizio d'accoglienza del cittadino (SAUJ) del giudice che fornirà le informazioni necessarie relative ai procedimenti;
  • il personale presente nelle cosiddette "maisons de la justice et du droit" (centri della giustizia e del diritto) che si trovano su tutto il territorio nazionale;
  • gli avvocati ai quali le parti possono rivolgersi nell'ambito delle permanenze gratuite organizzate dai centri dipartimentali di accesso al diritto.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

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La notifica elettronica degli atti in questione non è autorizzata. Pertanto, non vi è un mezzo tecnico disponibile.

La comunicazione con gli organi giurisdizionali francesi competenti a trattare domande formulate in base al regolamento delle controversie di modesta entità si effettua unicamente per posta.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

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Nessun cittadino e nessun professionista ha l'obbligo di accettare una notifica elettronica in applicazione dell'articolo 13.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

  • Qualora il procedimento sia avviato dinanzi al tribunal judiciaire non vi sono spese di giudizio. Tuttavia, il tribunale potrà condannare la parte soccombente al pagamento delle spese (comprese le spese per l'esecuzione della decisione). Le spese della notifica con lettera raccomandata resteranno a carico dell'organo giurisdizionale. Le spese di notifica eventualmente affrontate in applicazione dell'articolo 1387 del codice di procedura civile saranno oggetto di un titolo esecutivo emesso dal giudice il cui recupero sarà affidato all'erario. Il tribunal judiciaire potrà altresì condannare la parte soccombente a pagare le spese non ripetibili, cioè le spese di rappresentanza e di assistenza eventualmente affrontate dalla controparte.
  • Qualora il procedimento si svolga dinanzi al tribunale commerciale, le spese di giudizio dipendono dal fatto che si debba tenere o meno un'udienza. Nel caso non vi sia un'udienza le spese di giudizio ammontano a 12 euro tasse incluse (costo di un'ordinanza emessa in base a un ricorso diversa dal procedimento sommario, escluse le spese postali e per gli atti giudiziari); nel caso vi sia un'udienza, le spese di giudizio ammontano a circa 60 euro tasse incluse (escluse le spese postali e per gli atti giudiziari). Tali importi non comprendono le altre spese che eventualmente si aggiungeranno in funzione delle caratteristiche del procedimento.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

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Le impugnazioni che possono essere presentate in base al diritto francese, conformemente all'articolo 17 del regolamento, sono le seguenti:

  • l'appello, nel caso in cui la sentenza sia stata resa in primo grado, vale a dire allorché la domanda sia superiore a 5.000 euro. L'appello può essere proposto da una qualsiasi delle parti entro un mese dal giorno in cui la sentenza sia stata notificata (articoli 528 e 538 del codice di procedura civile);
  • il convenuto può proporre opposizione nel caso in cui non gli sia stata comunicata o notificata personalmente l'opposizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, né abbia risposto nelle forme previste all'articolo 5, paragrafo 3 (caso della «sentenza emessa in contumacia»). L'opposizione va presentata dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata (articoli 571 - 578 del codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

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Nel caso in cui la decisione sia stata emessa in ultimo grado, ovvero qualora essa non possa o non possa più essere appellata, le parti possono presentare ricorso in cassazione, dinanzi alla Corte di cassazione (articoli 605 - 618-1 del codice di procedura civile).

Nel caso di sentenza passata in giudicato per frode, le parti possono presentare un ricorso per revocazione dinanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata (articoli 593 - 603 del codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Le lingue accettate ai sensi dell'articolo 21 bis 1 (21 a(1) in inglese) sono: francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

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Le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione sono gli ufficiali giudiziari e nel caso di pignoramenti di remunerazioni autorizzati dal giudice dell'esecuzione, il direttore della cancelleria del tribunal judiciaire.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23,

  • nel caso di una sentenza resa in contumacia il giudice adito per l'opposizione può, prima di giudicare di nuovo la causa nel merito, revocare la sua sentenza nella misura in cui ha ordinato l'esecuzione provvisoria: ciò comporta la sospensione dell'esecuzione (articolo 514-3 del codice di procedura civile);
  • in tutti i casi il giudice dell'esecuzione dopo la notifica di un'intimazione o di un atto di pignoramento può differire l'esecuzione accordando un termine di grazia al debitore (articolo 510 del codice di procedura civile).
Ultimo aggiornamento: 26/01/2022

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