Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Ingiunzione di pagamento europea

Scozia

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Scozia

In Scozia il procedimento civile ordinario è regolamentato principalmente dalle norme di procedura ordinaria del 1993 (Ordinary Cause Rules 1993) che sono consultabili sul sito internet dei servizi giudiziari della Scozia (Scottish Courts and Tribunals Service).

Le norme sono state approvate con legge e potrebbero necessitare di una modifica approvata con legge per essere adattate al regolamento. Sarebbe inoltre necessario emanare una serie di norme a sé stanti.

La Court of Session regolamenta e prescrive la procedura e le prassi da seguire nel procedimento civile nella sheriff court con un apposito atto (Act of Sederunt).


RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Scozia

Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

L'organo giurisdizionale competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea in Scozia è la sheriff court. Il procedimento si svolgerà sempre davanti a uno sceriffo (sheriff).

Un'azione giudiziaria può essere avviata presso qualsiasi sheriff court della Scozia. Gli indirizzi di tutte le sheriff court sono consultabili sul sito dei servizi giudiziari della Scozia (Scottish Courts and Tribunals Service).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La domanda deve essere presentata allo sceriffo.

La domanda di riesame a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, deve essere depositata utilizzando il modello 2 dell'atto relativo alle norme procedurali per l'ingiunzione di pagamento europea dinanzi alla sheriff court del 2008 (Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008).

La domanda di riesame a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, deve essere depositata utilizzando il modello 3 dell'atto relativo alle norme procedurali per l'ingiunzione di pagamento europea dinanzi alla sheriff court del 2008 (Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008).

I moduli 2 e 3 sono scaricabili dal sito dei servizi giudiziari della Scozia (Scottish Courts and Tribunals Service).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Per avviare il procedimento di ingiunzione di pagamento europea, l'unico mezzo di comunicazione accettabile dalle sheriff court in Scozia è la via postale (vista la necessità di percepire spese di giudizio per avviare la procedura). Si sta attualmente considerando la possibilità di consentire la presentazione del modulo di domanda per via elettronica. È possibile inviare i documenti successivi, comprese le eventuali dichiarazioni di opposizione, all'organo giurisdizionale per posta.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ufficiale accettata di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 13/07/2021

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