Ingiunzione di pagamento europea

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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento per l'impugnazione è previsto all'articolo 20 del regolamento e il giudice competente è la sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Sono ammessi i seguenti strumenti di comunicazione in base alla procedura dell'ingiunzione di pagamento europea:

i) presentazione presso la cancelleria, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera a) del Codice di procedura civile;

ii) spedizione con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera b) del Codice di procedura civile;

iii) via fax, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera c) del Codice di procedura civile.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in portoghese.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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