Ingiunzione di pagamento europea

Polonia

Contenuto fornito da
Polonia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Polonia

Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Le giurisdizioni competenti sono i tribunali circondariali e i tribunali regionali, la cui competenza territoriale e di attribuzione è definita dalle disposizioni della legge del 17 novembre 1964 – codice di procedura civile [gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) del 2014, n. 101, e successive modifiche]. La competenza di attribuzione definita dagli articoli 16 e 17 e dall'articolo 461, paragrafo 11, in combinato disposto con l'articolo 50516, paragrafo 1, del codice di procedura civile, mentre la competenza territoriale è definita dagli articoli 27-46 e dall'articolo 461, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 50516, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

Per quanto concerne l'articolo 22 - Rifiuto di esecuzione, la domanda di rifiuto di esecuzione oggetto delle disposizioni summenzionate del regolamento è prodotta, ai sensi dell'articolo 1153 (23), paragrafo 1, del codice di procedura civile, dinanzi al tribunale regionale del luogo di residenza o della sede del debitore oppure, qualora questi non siano noti, dinanzi al tribunale regionale nel cui distretto l'esecuzione debba aver luogo. Conformemente al paragrafo 3, entro il termine fissato dal tribunale la parte avversa può presentare una memoria difensiva.

Per quanto concerne l'articolo 23 - Sospensione o limitazione dell'esecuzione su domanda del debitore, il tribunale circondariale competente può, ai sensi dell'articolo 1153 (20), paragrafo 1, del codice di procedura civile, sospendere la procedura di esecuzione avviata sulla base di un titolo esecutivo avente forma di ingiunzione di pagamento europeo. Questa giurisdizione, anche su domanda del debitore, può limitare l'esecuzione a misure conservative o subordinare l'esecuzione del titolo alla costituzione, da parte del creditore, di una idonea garanzia.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, la funzione di protezione del debitore è garantita dal meccanismo di rimessa in termini previsto per opporsi all'ingiunzione di pagamento europea. A tal fine si applicheranno le disposizioni della prima parte del titolo VI del capo 5 inosservanza e rimessa in termini (articoli 167‑172) del codice di procedura civile. Conformemente alle suddette disposizioni, l'atto procedurale con il quale si richiede la rimessa in termini deve, entro una settimana a decorrere dalla cessazione della causa di mancato rispetto del termine, essere sottoposto alla giurisdizione dinanzi alla quale l'azione doveva essere esperita. Detto atto procedurale deve altresì recare le circostanze che motivano la domanda. Contemporaneamente all'introduzione della domanda, il debitore deve altresì avviare un'azione giudiziaria - in questo caso, introduce una domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europeo. Trascorso un anno dalla scadenza del termine non rispettato, la rimessione in termini è ammissibile solo in casi particolari. Una domanda di rimessione in termini, in linea generale non sospende la procedura o l'esecuzione della decisione.

Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, si applicano i principi di cui all'articolo 50520 del codice di procedura civile. La domanda deve soddisfare le condizioni relative a questo atto di procedura e indicare le circostanze giustificative della deroga all'ingiunzione di pagamento europea. La giurisdizione competente in merito a questa domanda è quella che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Prima di pronunciarsi sulla deroga il giudice sente il richiedente o lo invita a produrre una dichiarazione scritta.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e gli altri atti di questa procedura possono essere presentati solo per iscritto. Gli atti di procedura possono essere inviati mediante servizio postale o trasmessi direttamente alla giurisdizione competente.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), la lingua accettata è la lingua polacca.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.