Ingiunzione di pagamento europea

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Con riferimento alle comunicazioni che gli Stati membri debbono effettuare, entro il 12 giugno 2008, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento n. 1896 del 2006/Ce, si allega tabella di riferimento tra le norme comunitarie in rilievo e le norme interne vigenti.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, lettera d), del regolamento, si è tenuto in conto che possono essere ricompresi crediti di fonte non contrattuale.

Quanto, in particolare, alla lettera b) del menzionato art. 29, è parso necessario distinguere le ipotesi di cui al paragrafo 1, del richiamato art. 20, e quelle del seguente paragrafo 2, in quanto le prime fanno riferimento a casi di rimessione in termini per causa non imputabile, mentre le seconde all'emissione dell'ingiunzione manifestamente erronea o ad altre circostanze eccezionali come ad esempio, per quanto si possa ipotizzare, per dolo della parte.

Nella prima serie di casi il riferimento normativo diretto è, quindi, all'opposizione tardiva all'ingiunzione prevista dall'articolo 650 codice di procedura civile, da proporre al medesimo giudice, inteso come ufficio, che ha emesso il monito. La fattispecie è infatti omogenea ed applicabile estensivamente, fermo restando che l'opzione interpretativa sull'applicabilità del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 650 codice di procedura civile, in quanto riferibile all'ultimo inciso del paragrafo 1 dell'art. 20 del regolamento, deve essere rimessa alla giurisdizione.

Nella seconda serie di casi, invece, la soluzione praticabile, allo stato, è quella dell'ordinaria citazione o, a seconda, il ricorso al giudice di primo grado competente, fermo restando che l'opzione interpretativa in ordine alle regole di competenza da applicare, se quelle nazionali o quelle evincibili dal medesimo regolamento, sarà rimessa alla giurisdizione.

Quanto ai mezzi di comunicazione cui si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 29 del regolamento, da porre in correlazione, in particolare, con l'art, 7, paragrafo 5, del testo, si è ritenuto, nell'attuale comunicazione, di limitare il riferimento al supporto cartaceo, dato che per ľoperatività di altri mezzi di comunicazione, in specie elettronica, è necessario il rispetto della specifica normativa italiana anche regolamentare, e dato che, per disposto delle norme citate, deve trattarsi di mezzi di cui gli organi giurisdizionali interessati «dispongono».


Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono i seguenti.

Il Giudice di Pace per le controversie di valore fino a:

1) euro 10.000,00, in linea generale;

2) euro 25.000,00, quando si tratti di controversie relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, per l'ipotesi di cui all'art, 2, paragrafo 2, lettera d), sottolettera i), del regolamento n. 1896/2006/CE.

Il Giudice di Pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le controversie risarcitorie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, ai sensi dell'art: 7, 3° comma, n. 3, del codice di procedura civile italiano, per le ipotesi riconducibili all'art. 2, paragrafo 2, lettera d), sottolettera i), del regolamento n, 1896/2006/CE.

Il giudice di pace è, inoltre, competente per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prescrizioni previdenziali o assistenziali.

Sono competenti il tribunale ordinario civile o la corte di appello in funzione di giudice in unico grado, negli altri casi e in ogni caso di competenza esclusiva per materia previsto dalla legislazione italiana.

In particolare, nelle materie non escluse dall’articolo 2 del testo, è competente il tribunale ordinario civile nel caso di:

1) domande in materia di contratti agrari (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate agrarie del Tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 14.2.1990 n. 29);

2) domande in materia di brevetti e marchi (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia d’impresa del tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27.6.2003 n 168 nella loro più recente formulazione);

3) domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i darmi cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

4) cause e procedimenti relativi a contratti di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario ( anche in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia d’ impresa del tribunale ordinario ai sensi dell’ art. 3 del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168)

Inoltre è competente la Corte d’Appello, nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, quale giudice in unico grado, per le domande di risarcimento dei danni per intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante (art. 33, 2° comma, della legge 10.10.1990 n. 287).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il giudice competente per il riesame di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, è lo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, ai sensi dell'art. 650 del codice di procedura civile italiano.

Il giudice competente per il riesame di cui all'art. 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, è lo stesso giudice ordinario competente per l'ingiunzione, da adire secondo le regole ad esso comunemente applicabili.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo di ingiunzione di cui al Regolamento (CE) n. 1896/2006 sono i servizi postali.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa è l'italiano.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

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