I giudici competenti per emettere ingiunzioni di pagamento sono: per le domande che rientrano nella competenza del tribunale distrettuale, cioè domande che non superano i ventimila (20 000) euro, il tribunale distrettuale medesimo; per le domande che superano i ventimila (20 000) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.
Tuttavia, il tribunale distrettuale è competente per emettere ingiunzioni di pagamento, in particolare per quanto riguarda controversie concernenti contratti di locazione, in cui il canone di locazione mensile non supera i seicento (600) euro. Se il canone supera i seicento (600) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.
Il procedimento d'impugnazione dev'essere avviato presentando opposizione all'ingiunzione di pagamento dinanzi al tribunale distrettuale o al giudice monocratico del tribunale di primo grado che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
Il formulario previsto nell'allegato al regolamento dev'essere presentato per iscritto alla cancelleria del giudice competente. Inoltre, è possibile presentarlo con e-mail, sulla piattaforma digitale e-codex o mediante piattaforma digitale per la presentazione di documenti giuridici nel caso in cui questi mezzi siano disponibili.
Gli atti devono essere redatti in greco.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.