Ingiunzione di pagamento europea

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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

È competente per decidere in merito alle domande di rilascio o di impugnazione di un'ingiunzione di pagamento europea nonché in merito alle relative domande di rilascio di un certificato di esecutività qualsiasi tribunale municipale o di commercio, se si tratta di una causa di competenza materiale dei tribunali di commercio, della circoscrizione ove il convenuto ha domicilio o residenza abituale oppure la sede legale.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La decisione del giudice in merito a una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea non può essere impugnata.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Formulari, altre istanze o dichiarazioni devono essere presentate in forma scritta, via fax oppure via e-mail.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le ingiunzioni di pagamento europee devono essere munite di traduzione in croato, certificata da una persona autorizzata in tal senso.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

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