Ingiunzione di pagamento europea

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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I ricorsi per un'ingiunzione di pagamento europea devono essere presentati al tribunale provinciale competente presso il domicilio o la residenza dichiarata del debitore o nel luogo in cui si deve procedere all'esecuzione. (Articolo 625, primo comma, del codice di procedura civile).

Ove possibile, per quanto riguarda la controversia in oggetto, il resistente può contestare la competenza territoriale, ma in questo caso deve procedere in tal senso al momento della presentazione di un'opposizione al ricorso. (Articolo 625, secondo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 626 bis del codice di procedura civile:

Articolo 626 bis 1) Il resistente può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dinanzi alla rispettiva Corte di Appello alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

2) L'istanza di riesame è presentata entro 30 giorni dalla data in cui il resistente è effettivamente venuto a conoscenza del contenuto dell'ingiunzione o dal momento in cui non sussistano più le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

3) L'organo giurisdizionale trasmette copia dell'istanza alla controparte che può rispondere entro una settimana dal ricevimento della stessa.

4) L'istanza è esaminata in camera di consiglio. Se lo ritiene appropriato, l'organo giurisdizionale può esaminare l'istanza in udienza pubblica.

5) Non è possibile proporre ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di notifica applicabili sono stabiliti dal codice di procedura civile in vigore.

L'articolo 38 disciplina il domicilio eletto ai fini della notifica:

"Articolo 38, primo comma - Le notifiche sono effettuate all'indirizzo indicato ai fini della causa.

Secondo comma - Le notifiche possono essere effettuate all'indirizzo elettronico indicato dalla parte a tal fine attraverso:

1. il postale e-Justice unico;

2. un servizio elettronico di recapito qualificato certificato conformemente all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, in appresso il regolamento (UE) n. 910/2014).

3) Se si sceglie di non avvalersi della notifica si sensi del paragrafo 2 ma se la parte ha indicato un indirizzo di posta elettronica, la notifica è allora effettuata all'indirizzo indicato.

4) Il consenso alla notifica ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca non inficia la regolarità degli atti già compiuti.

5) Se le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 non possono essere effettuate, si ricorre all'indirizzo effettivo della parte o, in caso negativo, al suo indirizzo permanente.

6) La parte ha la facoltà di indicare un indirizzo di posta elettronica ai fini delle notifiche a un perito, un testimone o a terzi tenuti a produrre un documento che si trova in loro possesso."

L'articolo 38 bis dispone che la persona che ha compiuto un atto procedurale in forma elettronica è tenuta a fornire un indirizzo elettronico a fini di notifica della ricevuta di ritorno della dichiarazione elettronica e del risultato della verifica tecnica dell'atto effettuato. Nel compiere un atto procedurale in forma elettronica la persona può decidere di accettare le dichiarazioni elettroniche e i documenti elettronici provenienti dall'organo giurisdizionale incaricato della causa nell'istanza in questione o in tutte le istanze. La persona che ha compiuto un atto procedurale sul portale e-Justice unico accetta di ricevere le dichiarazioni elettroniche, i documenti elettronici, le comunicazioni, le citazioni e altri documenti nell'ambito del procedimento nell'istanza interessata e in ogni altra istanza. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca non inficia la regolarità degli atti già compiuti.

La notifica agli istituti di credito e agli enti finanziari, compresi quelli addetti al recupero crediti presso i consumatori, le compagnie assicurative e di riassicurazione nonché i fornitori di servizi di energia, gas o servizi postali, di servizi di comunicazioni elettroniche o di distribuzione idrica e di raccolta delle acque reflue, ai notai e agli ufficiali giudiziari privati, può essere effettuata unicamente conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, secondo comma, a un indirizzo elettronico indicato dai suddetti interessati (articolo 50, quinto comma, codice di procedura civile).

La notifica a un avvocato si effettua per mezzo del portale e-Justice unico o in ogni altro modo ove è in funzione (articolo 51, primo comma, codice di procedura civile).

La notifica agli enti pubblici e comunali è effettuata esclusivamente in conformità con la procedura di cui all'articolo 38, secondo comma, all'indirizzo elettronico indicato da tali enti (articolo 52, secondo comma, codice di procedura civile).

Conformemente all'articolo 42, le comunicazioni sono notificate da un funzionario dell'organo giurisdizionale competente, per posta o mediante agenzie di recapito, come lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Qualora non vi sia un ufficio preposto in tal senso presso l'organo giurisdizionale, la notifica verrà eseguita dal servizio del comune di zona.

L'organo giurisdizionale può ordinare, su richiesta della parte, che le comunicazioni siano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario. Le relative spese sono a carico della parte.

Se la notifica non è effettuata con uno dei metodi suddetti o in caso di catastrofe, incidente o altre circostanze impreviste, in via eccezionale l'organo giurisdizionale può ordinare che la cancelleria proceda alla notifica per telefono, posta elettronica all'indirizzo elettronico di notifica, telex, fax o telegramma.

Le modalità di notifica sono definite all'articolo 43 del codice di procedura civile:

"Articolo 43 1) La comunicazione deve essere notificata di persona o da un'altra persona.

2) L'organo giurisdizionale può altresì ordinare che la notifica sia effettuata per mezzo del conferimento al fascicolo della comunicazione in questione o a mezzo affissione.

3) L'organo giurisdizionale può ordinare la notifica a mezzo annuncio pubblico."

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La Repubblica di Bulgaria accetta le ingiunzioni di pagamento europee accompagnate dalla traduzione in bulgaro.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

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