Ingiunzione di pagamento europea

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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Per quanto riguarda i giudici competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea, sono legittimati sul piano materiale e territoriale, conformemente al Codice di procedura belga, il giudice di pace, il tribunale di primo grado, il tribunale di commercio o il tribunale del lavoro.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

In base alle circostanze concrete della causa, in diritto belga, potrebbero essere utilizzati diversi rimedi giurisdizionali per ottenere il riesame di una decisione.

- Anzitutto, l'articolo 1051 del Codice di procedura dà la possibilità di presentare appello contro una sentenza nel termine di un mese a partire dalla notifica o, in alcune cause della sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, secondo e terzo comma di tale Codice. Ciò vale per le sentenze emesse in contraddittorio e per quelle emesse in contumacia.

- In secondo luogo, l'articolo 1048 del Codice di procedura dà la possibilità di presentare opposizione alla sentenza emessa entro un mese dalla notifica o, per alcune cause, dalla sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, secondo e terzo comma di tale Codice.

- Per quanto riguarda le sentenze già passate in giudicato, emesse dai giudici civili e dai giudici penali, nei limiti in cui in tali pronunce si sia statuito sugli interessi, entro 6 mesi dalla scoperta della causa di cui trattasi, può essere presentato un ricorso in sede civile in alcune circostanze previste all'articolo 1133 del Codice di procedura per chiedere la revisione.

I termini per presentare ricorso, opposizione o ricorso in sede civile, indicati supra, valgono:

- fatti salvi i termini previsti in disposizioni imperative sovranazionali e internazionali;

- fatta salva la possibilità prevista all'articolo 50 del Codice processuale per prorogare un termine stabilito a pena di decadenza in alcune condizioni previste dalla legge;

- fatta salva la possibilità di applicare il principio generale di diritto, confermato in diverse occasioni dalla Corte di cassazione belga, secondo il quale i termini impartiti per il compimento di un atto sono prorogati a favore della parte nel caso in cui un caso di forza maggiore l'abbia messa nell'impossibilità di eseguire tale atto prima della scadenza del termine.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Conformemente al suddetto regolamento, i mezzi di comunicazione accettati e che i giudici possono utilizzare sono limitati in Belgio al deposito diretto del formulario di domanda tipo A che figura all'allegato I, accompagnato da documenti giustificativi, alla cancelleria del tribunale competente e all'invio per lettera raccomandata del medesimo formulario accompagnato da documenti giustificativi al tribunale competente.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il Belgio non accetta altre lingue diverse da quelle ufficiali o del luogo d'esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale belga.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022

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