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Giudici di primo grado.
Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento può aver luogo mediante l’annullamento di sentenze definitive, su istanza del debitore, in conformità con l’articolo 501 e segg. della legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, del codice di procedura civile. Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 2, può aver luogo mediante azione di nullità di atti giudiziari (articolo 238 e segg. della Ley Orgánica 6/1985, 1° luglio, del Poder Judicial). In entrambi i casi sono competenti i giudici di primo grado.
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Spagnolo.
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