Ingiunzione di pagamento europea

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Sono competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea:

1. il presidente del tribunale circoscrizionale, o il suo sostituto, quando la domanda riguarda un importo superiore a 15 000 euro;

2. il giudice di pace, quando la domanda riguarda un importo massimo di 15 000 euro;

3. il presidente del tribunale del lavoro, o il suo sostituto, quale che sia l’importo della domanda, per le contestazioni riguardanti:

  • i contratti di lavoro, i contratti di apprendistato e i regimi pensionistici complementari tra i datori di lavoro, da un lato, e i loro dipendenti, dall’altro, compresi quelli conclusi dopo la fine dell’impegno;
  • le prestazioni di assicurazione contro il rischio di insolvenza di cui al capitolo V della legge 8 giugno 1999 sui regimi pensionistici complementari conclusi tra l’organismo di cui all’articolo 21 o una compagnia d’assicurazione vita quale descritta all’articolo 24, paragrafo 1 della medesima legge, da un lato, e i dipendenti, ex dipendenti e aventi diritto, dall’altro.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Sono competenti a deliberare sull’opposizione e sulla domanda di riesame:

1. il tribunale circoscrizionale, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale circoscrizionale o dal suo sostituto;

2. il giudice di pace direttore, o il suo sostituto, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa da un giudice di pace;

3. il tribunale del lavoro, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale del lavoro o dal suo sostituto.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l’invio postale quale mezzo di comunicazione.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Ultimo aggiornamento: 03/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.