Ingiunzione di pagamento europea

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PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

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Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

A norma dell’articolo 20 della legge, le domande d’ingiunzione di pagamento europea devono essere presentate al giudice competente secondo le regole di competenza giurisdizionale fissate dal codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale lituana, 2002, n. 36-1340) ossia: per le cause in cui l’importo richiesto non è superiore a centomila litas, al tribunale distrettuale (apylinkės teismas); per le cause in cui l’importo richiesto è superiore a centomila litas, al tribunale regionale (apygardos teismas). Sono questi i giudici che, dopo aver esaminato la domanda presentata, sono competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

A norma dell’articolo 23 della legge, il riesame dell’ingiunzione europea di pagamento sulla base dei motivi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 1896/2006 è affidato al giudice che ha emesso l’ingiunzione stessa. Il giudice che ritiene ammissibile la domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea trasmette copia della domanda di riesame e dei suoi allegati al ricorrente e lo informa che deve comunicare per iscritto la sua risposta a tale domanda entro quattordici giorni dalla sua spedizione. Il giudice esamina la domanda di riesame dell’ingiunzione europea di pagamento, con procedura scritta, non più tardi di quattordici giorni dopo la scadenza del termine di comunicazione della risposta del ricorrente e prende una delle decisioni previste dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini della presentazione al giudice dei documenti processuali nelle cause relative all’ingiunzione di pagamento europea sono la consegna diretta o la posta.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento è la lingua lituana.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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