In Svezia non esistono misure di protezione di diritto civile per il minore di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Pertanto non esiste alcuna autorità che abbia il potere di ordinare tali misure o di emettere certificati ai sensi dell’articolo 5.
Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può essere invocata dinanzi al pubblico ministero (åklagaren) del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato.
Il pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato è competente all’adeguamento delle misure di protezione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1.
Una domanda di diniego del riconoscimento, conformemente all’articolo 13 deve essere presentata dinnanzi alla corte distrettuale (tingsrätt) di Stoccolma.
Svedese
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