Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata

Ordine provvisorio di protezione

Un ordine provvisorio di protezione è emesso dal funzionario di polizia che ritiene vi sia un rischio imminente che la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona possano essere messe in pericolo da un atto di violenza domestica. Al fine di verificare le denunce, accertare la verità e trovare una soluzione, i funzionari di polizia hanno il diritto di raccogliere prove.

L'ordine riporta le seguenti informazioni: data, ora e luogo di rilascio; cognome, nome, qualifica e unità di polizia del funzionario che rilascia l'ordine provvisorio di protezione; informazioni che permettano di identificare chiaramente l'aggressore e la vittima; una descrizione delle motivazioni di fatto per l'ordine provvisorio di protezione e un'indicazione delle prove; la base giuridica; la data e l'ora dell'entrata in vigore e della cessazione delle misure di protezione; il diritto a impugnare l'ordine, il termine per l'esercizio di tale diritto e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale è possibile proporre l'impugnazione.

L'ordine di protezione è firmato dal funzionario di polizia che lo rilascia.

L'ordine provvisorio di protezione stabilisce misure di protezione volte a ridurre l'imminente rischio accertato: allontanamento temporaneo dell'aggressore; reinserimento della vittima nell'abitazione comune; obbligo per l'aggressore di mantenere una determinata distanza minima dalla vittima; obbligo per l'aggressore di indossare permanentemente un dispositivo elettronico di sorveglianza; obbligo per l'aggressore di consegnare qualsiasi arma alla polizia.

Gli obblighi e i divieti imposti all'aggressore diventano immediatamente efficaci dalla data della loro emissione, senza ingiunzione o termine di scadenza. L'ordine di protezione è comunicato all'aggressore e alla vittima. L'unità di polizia alla quale appartiene il funzionario che ha emesso l'ordine sottopone quest'ultimo all'ufficio del pubblico ministero che opera presso l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione è stato emesso l'ordine. Il procuratore dell'ufficio del pubblico ministero competente decide sulla necessità di mantenere le misure di protezione ordinate dalle forze di polizia.

L'ordine può essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Ordine di protezione

Una persona la cui vita, integrità fisica o mentale o libertà è posta in pericolo da un atto di violenza può chiedere all'autorità giudiziaria di emettere un ordine provvisorio di protezione che imponga: l'allontanamento temporaneo dell'aggressore; il reinserimento della vittima nell'abitazione di famiglia; che il diritto d'uso dell'aggressore sia limitato esclusivamente a una parte dell'abitazione; che la vittima sia ospitata/collocata presso un centro di assistenza; l'obbligo per l'aggressore di mantenere una determinata distanza minima dalla vittima; il divieto per l'aggressore di frequentare determinate località o zone designate; l'obbligo per l'aggressore di indossare un dispositivo elettronico di sorveglianza; che sia proibito qualsiasi contatto con la vittima; l'obbligo per l'aggressore di consegnare qualsiasi arma alla polizia; le modalità di affidamento e la residenza di figli minorenni.

La durata delle misure sarà determinata dal giudice, ma non può superare i sei mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine. Le domande rientrano nella competenza dell'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione la vittima è domiciliata o risiede.

La domanda deve essere redatta usando il modulo standard Word (31 Kb) ro ed è esente dall'imposta di bollo.

L'ordine di protezione è esecutivo. La decisione ottiene esecuzione senza ingiunzione o termine di scadenza. L'osservanza dell'ordine è obbligatoria anche per la persona protetta.

Il giorno della sua consegna, copia del dispositivo della decisione è comunicata alle unità di polizia rumene nella cui circoscrizione si trova l'abitazione della vittima e dell'aggressore. L'ordine ottiene esecuzione senza ritardi da parte della polizia o sotto la supervisione di quest'ultima.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata, i funzionari di polizia che nell'esercizio delle loro funzioni accertano un rischio imminente che la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona siano minacciate da un atto di violenza domestica possono emettere un ordine provvisorio di protezione al fine di attenuare tale rischio.

Le autorità competenti per l'emissione di ordini di protezione sono i tribunali distrettuali aventi competenza territoriale per il luogo in cui le vittime sono domiciliate o residenti, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo I/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, gli organi giurisdizionali decidono in merito alle domande per il rilascio di certificati emettendo decisioni in camera di consiglio, senza convocazione delle parti.

La decisione di accoglimento di una domanda non può essere impugnata. La decisione di respingimento di una domanda può essere impugnata soltanto entro cinque giorni dalla notificazione.

Il certificato viene rilasciato alla persona protetta e una copia dello stesso viene notificata alla persona che rappresenta una minaccia, la quale viene informata che la misura di protezione così certificata è riconosciuta ed esecutiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 46, secondo comma, della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata, un ordine provvisorio di protezione o un ordine di protezione ottiene esecuzione senza indugio da parte della polizia o, se del caso, sotto la supervisione della stessa.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 8 dell'articolo I/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea che impone misure di protezione sconosciute o diverse da quelle previste dal diritto rumeno, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 606/2013, gli organi giurisdizionali rumeni competenti adegueranno gli elementi fattuali delle misure di protezione in maniera da consentirne l'esecuzione in Romania in conformità con il diritto rumeno e ordineranno misure che abbiano effetti equivalenti e perseguano obiettivi e interessi analoghi. Una misura adottata da un organo giurisdizionale rumeno non può avere effetti che vadano oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro di origine nel caso di una misura stabilita in una sentenza emessa da un organo giurisdizionale dello Stato membro di origine.

L'adeguamento avviene d'ufficio o su richiesta della parte interessata nel corso dell'iter di decisione in merito alle domande per la dichiarazione di esecutività o di diniego del riconoscimento o di esecuzione di una sentenza oppure nel contesto del procedimento principale.

L'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale.

Laddove l'organo giurisdizionale ritenga che sia necessario un adeguamento, ordina una convocazione delle parti. La presenza del pubblico ministero è obbligatoria.

Una sentenza nel contesto della quale un organo giurisdizionale ha adeguato una sentenza emessa in un altro Stato membro può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua notificazione. La sentenza pronunciata in appello non può essere oggetto di impugnazione.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo I/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, le domande di diniego del riconoscimento e le domande di diniego dell'esecuzione in Romania di sentenze contenenti misure di protezione adottate in un altro Stato membro dell'Unione europea rientrano nelle competenze dei tribunali distrettuali, ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2013.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024

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