Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Le autorità competenti all’emissione di misure di protezione sono:

Corti distrettuali, corti regionali, corti d’appello

Le autorità competenti all’emissione di certificati sono:

Corti distrettuali, corti regionali e corti d’appello che hanno pronunciato sentenza sulle misure di protezione

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Corti regionali

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Polacco

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

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