Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Le autorità competenti a disporre misure cautelari:

Il Procuratore dello Stato (in base alla legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).

Le autorità competenti a rilasciare certificati:

Il Procuratore dello Stato (nell'ambito della legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità competenti relativamente a una misura cautelare disposta in un altro Stato membro:

Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.

Le autorità competenti ad eseguire tale misura:

Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Le autorità competenti a disporre la modifica di misure cautelari di cui all'articolo 11, paragrafo 1:

Il Presidente del Tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

La domanda di opposizione al riconoscimento va presentata conformemente all'articolo 13 al Présidente del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

La domanda di opposizione all'esecuzione va presentata conformemente all'articolo 13 al Presidente del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Il Lussemburgo accetta il francese e il tedesco.

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022

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