Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Ungheria

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Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Corti distrettuali.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le corti distrettuali, gli uffici distrettuali di Budapest e gli uffici governativi di contea (in prosieguo denominati congiuntamente “uffici distrettuali”) e la polizia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Corte distrettuale

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Corte distrettuale

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Ungherese

Ultimo aggiornamento: 16/07/2019

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