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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
A decorrere dalla legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010, modificata dalla legge n. 2014-873 in materia di reale parità tra donne e uomini, in materia civile, il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) può disporre un provvedimento restrittivo. Tale provvedimento è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
Il provvedimento restrittivo è disposto nelle seguenti situazioni:
Le violenze commesse devono comportare una situazione di pericolo per uno dei membri della coppia e/o per i figli. Il giudice dispone un provvedimento restrittivo se esistono, a suo giudizio, seri motivi di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo.
Il giudice competente in materia familiare può disporre un provvedimento restrittivo al di fuori di qualsiasi procedura di divorzio e senza che sia in corso un procedimento penale.
Il giudice può disporre i seguenti provvedimenti:
Questi provvedimenti (in particolare il divieto di ricevere, di incontrare o di entrare in contatto con determinate persone) sono innanzitutto di natura preventiva e possono in tal senso ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013.
Tali provvedimenti sono temporanei: vengono cioè adottati per un termine massimo di 6 mesi, ma possono essere prorogati prima della scadenza di tale termine se viene presentata istanza di divorzio, di separazione personale o di esercizio dell'autorità genitoriale.
Procedimento:
La durata media del procedimento è di 33 giorni.
Deferimento del giudice: il richiedente può adire il giudice competente in materia familiare mediante istanza depositata o inviata in cancelleria o mediante atto di citazione. In caso di urgenza, si tratta di una citazione per procedimento sommario. La citazione deve essere notificata sia al convenuto che al pubblico ministero.
Citazione delle parti: il giudice competente in materia familiare fa convocare le parti in udienza con ogni mezzo adeguato.
Udienza: il procedimento è orale. Le parti si difendono da sole, ma possono decidere di farsi assistere o rappresentare da un avvocato.
Comunicazione: il provvedimento restrittivo è comunicato mediante notifica (ufficiale giudiziario), a meno che il giudice non decida di farlo comunicare dalla cancelleria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per via amministrativa in caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della persona interessata dal provvedimento restrittivo o in assenza di altri mezzi di comunicazione.
Per dare seguito ai provvedimenti disposti, il giudice comunica la decisione anche al procuratore della Repubblica e quest'ultimo trasmette per informazione la decisione ai servizi di polizia o di gendarmeria competenti. Inoltre, se il procedimento rivela l'esistenza di un minore in pericolo, dopo l'udienza, il giudice si rivolge al procuratore della Repubblica competente (procura per i minorenni).
Anagrafica: non esiste un'apposita anagrafica delle misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo. Se però il giudice ordina un provvedimento che vieta al minore di lasciare il territorio francese senza l'autorizzazione di entrambi i genitori, tale divieto viene inserito nell'anagrafica delle persone ricercate.
Ricorso: la decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua comunicazione. Il convenuto può anche richiedere la revoca o la modifica del provvedimento restrittivo oppure un esonero temporaneo da alcuni suoi obblighi.
Esecuzione del provvedimento restrittivo:
Le misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo sono esecutive, ovvero possono essere attuate subito dopo la comunicazione della decisione (anche in caso di ricorso del convenuto), ricorrendo ove necessario alla forza pubblica.
In caso di violazione di una o più misure disposte dal giudice competente in materia familiare, la persona protetta può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria.
L'inosservanza di tali misure costituisce il reato previsto e punibile ai sensi dell'articolo 227‑4-2 del codice penale con due anni di reclusione e un'ammenda di 15 000 euro.
Se l'autorità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, il giudice che autorizza la mancata divulgazione dell'indirizzo della vittima deve anche prevedere modalità di mantenimento del legame tra la persona all'origine del rischio e il minore, ricorrendo a terzi o a un luogo di incontro, oltre al pagamento dell'assegno familiare a mezzo bonifico bancario.
È il giudice competente in materia familiare a disporre le misure di protezione e a rilasciare i certificati previsti all'articolo 5.
Il giudice competente in materia familiare con competenza territoriale è:
La domanda di rilascio di certificato deve essere presentata in duplice copia e indicare con precisione i documenti richiesti. Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato. L'eventuale rifiuto di rilascio può essere impugnato dinanzi al presidente del tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado); per l'istanza non è necessario essere rappresentati da un avvocato.
Le autorità presso le quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura sono i servizi di polizia o di gendarmeria.
L'eventuale adeguamento della misura di protezione straniera è effettuato dal presidente del tribunale civile di primo grado o da un suo delegato con procedimento provvisorio. La domanda viene presentata con atto di citazione; se il caso è urgente, il juge des référés (giudice del procedimento sommario) può procedere a citazione in orario prestabilito, anche nei giorni festivi o nei giorni che normalmente non sono lavorativi. Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.
Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.
La domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione deve essere presentata al presidente del tribunale civile di primo grado che si pronuncia con procedimento sommario (a seconda della materia, può essere delegato il giudice competente in materia familiare).
La domanda viene presentata con atto di citazione; se il caso è urgente, il giudice del procedimento sommario può procedere a citazione in orario prestabilito, anche nei giorni festivi o nei giorni che normalmente non sono lavorativi. Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.
Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.
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