Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

A decorrere dalla legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010, in materia civile, il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) può disporre un provvedimento restrittivo. Tale provvedimento è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

  • articoli 1136-16 e seguenti del codice di procedura civile per le norme procedurali relative al dispositivo del braccialetto anti-avvicinamento.

Il provvedimento restrittivo viene disposto nelle seguenti situazioni: in caso di violenze commesse all'interno di una coppia, tra parti che siano conviventi o meno, in caso di violenze commesse da parte di un ex coniuge, partner o convivente, tra parti che abbiano convissuto o meno, e in caso di persona maggiorenne minacciata di matrimonio forzato.

Le violenze commesse devono comportare una situazione di pericolo per uno dei membri della coppia e/o per i figli. Il giudice dispone un provvedimento restrittivo se esistono, a suo giudizio, seri motivi di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo.

Il giudice competente in materia familiare può disporre un provvedimento restrittivo al di fuori di qualsiasi procedimento di divorzio e senza che sia in corso un procedimento penale.

Il giudice può disporre i seguenti provvedimenti:

  • divieto per il convenuto di incontrare e di entrare in contatto con determinate persone;
  • divieto per il convenuto di recarsi in determinati luoghi specificamente indicati dal giudice competente in materia familiare nei quali la parte ricorrente è abitualmente presente;
  • divieto per il convenuto di detenere o di portare un'arma;
  • proposta al convenuto di ricevere assistenza sanitaria, sociale o psicologica o di seguire un corso di responsabilizzazione per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere;
  • per le coppie sposate: decisione in merito alla residenza separata dei coniugi specificando quale dei due coniugi continuerà a occupare l'abitazione coniugale. Fatte salve circostanze particolari, il diritto all'uso dell'abitazione è attribuito, in linea di principio, al richiedente il provvedimento restrittivo, anche laddove abbia beneficiato di un alloggio di emergenza;
  • per i conviventi o i partner uniti da un patto civile di solidarietà: decisione in merito all'abitazione comune. Fatte salve circostanze particolari, il diritto all'uso dell'abitazione è attribuito, in linea di principio, al richiedente il provvedimento restrittivo, anche laddove abbia beneficiato di un alloggio di emergenza;
  • organizzazione delle modalità di esercizio dell'autorità genitoriale e determinazione di un contributo per il mantenimento e l'istruzione dei figli, di un contributo agli oneri del matrimonio o di un aiuto materiale per i partner uniti da un patto civile di solidarietà. Quando il provvedimento restrittivo viene accordato, il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione di non concedere l'esercizio del diritto di visita in un luogo di incontro designato o in presenza di una terza persona di fiducia;
  • autorizzazione della persona protetta a non rivelare il proprio domicilio o la propria residenza e a eleggere domicilio presso il proprio avvocato o il procureur de la République (procuratore della Repubblica);
  • autorizzazione della persona protetta a non rivelare il proprio domicilio o la propria residenza e a eleggere domicilio, per le necessità della vita quotidiana, presso una persona giuridica qualificata;
  • ammissione provvisoria delle due parti al patrocinio a spese dello Stato;
  • dopo aver ottenuto l'accordo di entrambe le parti, pronuncia in merito all'obbligo di portare un braccialetto anti-avvicinamento che permetta di segnalare in qualsiasi momento che il convenuto si trova a meno di una certa distanza dal richiedente.

Questi provvedimenti (in particolare il divieto di ricevere, di incontrare o di entrare in contatto con determinate persone) sono innanzitutto di natura preventiva e possono in tal senso ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013. Tali provvedimenti sono temporanei: vengono cioè adottati per un termine massimo di 6 mesi, ma possono essere prorogati prima della scadenza di tale termine se viene presentata istanza di divorzio, di separazione personale o di esercizio dell'autorità genitoriale (articolo 1136-13 del codice di procedura civile). In tal caso, salvo ove diversamente disposto dal giudice, il provvedimento restrittivo continua a essere efficace fino a quando la decisione non diventa definitiva. Tuttavia, la misura del braccialetto anti-avvicinamento può essere disposta e rinnovata solo per un periodo di 6 mesi.

Procedura:

La legge n. 2019-1480 del 28 dicembre 2019 per combattere la violenza in famiglia ha modificato l'articolo 515-11 del codice civile al fine di prevedere che il provvedimento restrittivo sia emesso entro un massimo di sei giorni dalla fissazione della data dell'udienza.

Deferimento del giudice: il richiedente deve adire il giudice competente in materia familiare mediante istanza depositata a mano o inviata in cancelleria. Dopo aver ricevuto l'istanza, il giudice competente in materia familiare emette un provvedimento che fissa la data dell'udienza, dalla quale decorre il termine di 6 giorni di cui all'articolo 515-11 del codice civile. Il richiedente dispone poi di un termine di 2 giorni per comunicare alla controparte, a mezzo notifica dell'ufficiale giudiziario, la data dell'udienza, l'istanza e i documenti. Al fine di garantire che il deferimento del giudice resti gratuito per le vittime di violenza domestica, le spese per gli atti giudiziari sono a carico dello Stato. In caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della persona interessata dal provvedimento restrittivo o in assenza di altri mezzi di comunicazione, l'articolo 1136-3 del codice di procedura civile permette peraltro di notificare la data dell'udienza per via amministrativa (ad esempio, servizio di polizia, direttore dell'istituto penitenziario).

Citazione delle parti: il giudice competente in materia familiare convoca le parti in udienza mediante provvedimento, che viene notificato conformemente alle condizioni sopra indicate.

Udienza: il procedimento è orale. Le parti si difendono da sole, ma possono decidere di farsi assistere o rappresentare da un avvocato.

Comunicazione: il provvedimento restrittivo è comunicato mediante notifica (ufficiale giudiziario), a meno che il giudice non decida di farlo comunicare dalla cancelleria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per via amministrativa in caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della persona interessata dal provvedimento restrittivo o in assenza di altri mezzi di comunicazione.

Per dare seguito ai provvedimenti disposti, il giudice comunica la decisione anche al procuratore della Repubblica e quest'ultimo trasmette per informazione la decisione ai servizi di polizia o di gendarmeria competenti. Inoltre, se il procedimento rivela l'esistenza di un minore in pericolo, specialmente dopo l'udienza, il giudice si rivolge al procuratore della Repubblica.

Anagrafica: non esiste un'apposita anagrafica delle misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo. Tuttavia, i divieti imposti dal provvedimento restrittivo sono inseriti nell'anagrafica delle persone ricercate (divieto di contatto, divieto di frequentazione di determinati luoghi, divieto di lasciare il paese, ecc.).

Ricorso: la decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua comunicazione. Il convenuto può anche richiedere la revoca o la modifica del provvedimento restrittivo oppure un esonero temporaneo da alcuni suoi obblighi.

Esecuzione del provvedimento restrittivo:

Le misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo sono provvisoriamente esecutive, ovvero devono essere attuate subito dopo la comunicazione della decisione (anche in caso di ricorso del convenuto), ricorrendo ove necessario alla forza pubblica. In caso di violazione di una o più misure disposte dal giudice competente in materia familiare, la persona protetta può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria.

L'inosservanza di tali misure costituisce il reato previsto e punibile ai sensi dell'articolo 227-4-2 del codice penale con due anni di reclusione e un'ammenda di 15 000 euro. Se l'autorità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, il giudice che autorizza la mancata divulgazione dell'indirizzo della vittima deve anche prevedere modalità di mantenimento del legame tra la persona all'origine del rischio e il minore, ricorrendo a terzi o a un luogo di incontro, oltre al pagamento dell'assegno familiare a mezzo bonifico bancario.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

È il giudice competente in materia familiare a disporre le misure di protezione e a rilasciare i certificati previsti all'articolo 5.

Il giudice competente in materia familiare con competenza territoriale è:

  • il giudice del luogo in cui si trova la residenza della famiglia;
  • se i genitori vivono separati, il giudice del luogo di residenza del genitore con il quale i figli minori risiedono abitualmente, in caso di esercizio congiunto dell'autorità genitoriale, oppure il giudice del luogo di residenza del genitore che esercita tale autorità da solo;
  • in tutti gli altri casi, il giudice del luogo in cui risiede colui che non ha avviato il procedimento.

La domanda di rilascio di certificato deve essere presentata in duplice copia e indicare con precisione i documenti richiesti. Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato. L'eventuale rifiuto di rilascio può essere impugnato dinanzi al presidente del tribunal judiciaire (tribunale giudiziario); per l'istanza non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

Le domande formulate ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento in applicazione dell'articolo 509-8 del codice di procedura civile vanno presentate dinanzi al presidente del tribunal judiciaire che delibera secondo procedimento accelerato nel merito. Tale procedimento, introdotto dall'articolo 5 del decreto n. 2019-1419 del 20 dicembre 2019 e richiamato all'articolo 481-1 del codice di procedura civile, permette di ottenere una data di udienza nel breve termine senza dover giustificare l'urgenza. L'urgenza è insita nella natura del procedimento stesso, cui si può ricorrere soltanto ove espressamente previsto da un testo di legge.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità presso le quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura sono i servizi di polizia o di gendarmeria.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Il richiedente può richiedere allo Stato membro interessato di adeguare gli elementi di fatto della misura di protezione al fine di renderla efficace in tale Stato membro conformemente all'articolo 11 del regolamento. Le domande formulate ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento in applicazione dell'articolo 509-8 del codice di procedura civile vanno presentate dinanzi al presidente del tribunal judiciaire che delibera secondo procedimento accelerato nel merito. Il giudizio segue il procedimento accelerato nel merito.

Pertanto, mentre l'articolo 1136-6 del codice di procedura civile prevede una procedura orale senza rappresentanza obbligatoria nel caso di una istanza di provvedimento restrittivo presentata dinanzi a un tribunale francese, l'istanza relativa al riconoscimento in Francia di una misura di protezione di diritto civile decisa da un altro Stato membro è trattata seguendo il procedimento accelerato nel merito con rappresentanza obbligatoria in applicazione degli articoli 509-2 e 760 del codice di procedura civile.

Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Il convenuto è informato del rilascio del certificato e può opporvisi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento proponendo un'azione dinanzi al giudice dello Stato membro interessato. La domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione deve essere presentata al presidente del tribunal judiciaire che si pronuncia con procedimento accelerato nel merito (a seconda della materia, può essere delegato il giudice competente in materia familiare). Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.

Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2022

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