Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In Finlandia le misure di protezione di cui alla direttiva 2011/99/UE e al regolamento (UE) n. 606/2013 sono contenute nella legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Questa legge dispone l’imposizione di un provvedimento inibitorio per prevenire il compimento di un reato contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza, una minaccia di un simile reato o di altro tipo di gravi molestie. Se la persona che si sente minacciata e la persona nei confronti della quale è richiesto un provvedimento inibitorio vivono permanentemente nella stessa residenza, può essere imposto un provvedimento inibitorio per prevenire un reato contro la vita, la salute o la libertà o la minaccia di un simile reato (provvedimento inibitorio ristretto).

La direttiva 2011/99/UE si applica ai provvedimenti inibitori disposti in Finlandia se il provvedimento è stato disposto in conseguenza di un reato o di un presunto reato. Se il provvedimento inibitorio non è connesso a un reato come affermato nella direttiva, ad esso si applica il regolamento (UE) n. 606/2013.

Come specificato in modo più particolareggiato nella relativa sentenza, una persona oggetto di un provvedimento inibitorio non può incontrare la persona sotto protezione o altrimenti contattarla o cercare di entrare in contatto con essa (provvedimento inibitorio ristretto). È anche vietato seguire e tenere sotto osservazione la persona sotto protezione. Una persona soggetta a un provvedimento inibitorio all’interno della famiglia deve abbandonare il domicilio in cui egli e la persona protetta vivono insieme permanentemente e non vi può fare ritorno. Se esiste un motivo per ritenere che sia insufficiente un provvedimento inibitorio di questo tipo, il provvedimento inibitorio può essere ampliato. In tal caso esso prevede il divieto di incontrare la persona anche nei dintorni della sua residenza permanente, o nel luogo di vacanza o sul posto di lavoro o in prossimità di un altro luogo simile separatamente contemplato (provvedimento inibitorio allargato). Tuttavia il provvedimento inibitorio non si applica ai contatti debitamente giustificati e manifestamente necessari. L’eventuale previsione di qualsiasi altro contatto necessario deve essere fornita già nella decisione del provvedimento inibitorio.

Un provvedimento inibitorio può avere una durata massima di un anno. Un provvedimento inibitorio ristretto (all’interno dell’ambiente familiare) può essere imposto al massimo per 3 mesi. Un provvedimento inibitorio entra in vigore successivamente alla decisione della corte distrettuale che lo impone. La decisione deve essere eseguita indipendentemente da un eventuale appello in corso tranne il caso in cui, nel frattempo, la sentenza d’appello muti la situazione giuridica. Un provvedimento inibitorio può essere rinnovato e in tal caso può essere applicato per non più di due anni. Invece un provvedimento inibitorio ristretto può essere rinnovato per non più di tre mesi.

Chiunque abbia una ragione giustificata per sentirsi minacciato o molestato da un’altra persona può chiedere l’applicazione di un provvedimento inibitorio. La richiesta può anche essere presentata dal pubblico ministero dalla polizia o dai servizi sociali. La richiesta può essere fatta per iscritto o oralmente utilizzando un modulo particolare.

Le controversie relative ai provvedimenti inibitori sono decise dalla corte distrettuale. La corte competente è la corte distrettuale del luogo in cui la persona oggetto della protezione risiede o dove si applicherebbe in misura preponderante il provvedimento inibitorio. Se la persona nei confronti della quale è chiesta l’emanazione di un provvedimento inibitorio è sospettata di un reato che potrebbe essere pertinente nella risoluzione del caso relativo all’ordine inibitorio, il competente giudice penale è competente anche per la causa relativa al provvedimento inibitorio.

Nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni relative alla procedura penale si applicano alle udienze relative a una controversia in materia di provvedimenti inibitori. Nella giurisprudenza finlandese un provvedimento inibitorio è applicato quasi sempre senza eccezione quale misura indipendente separata dalle udienze di una controversia penale, sebbene ai sensi della legge l’udienza ad esso relativa possa anche essere trattata in connessione con un procedimento penale.

Un provvedimento inibitorio può essere applicato qualora vi siano ragionevoli motivi di ritenere che una persona nei confronti della quale viene chiesta l’emissione del provvedimento possa probabilmente commettere un crimine contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza della persona che si sente minacciata o gravemente molestata.

Un provvedimento inibitorio ristretto può essere imposto se la persona nei cui confronti è emesso il provvedimento inibitorio è probabile, sulla base delle minacce che essa ha reso e di ogni altro reato precedente o da altri comportamenti che essa commetta un reato contro la vita, la salute o la liberà della persona che si sente minacciata e l’imposizione di un provvedimento inibitorio non è ingiustificata considerata la gravità del reato di cui è in corso il giudizio le circostanze della persona vivente nello stesso appartamento e altre circostanze del caso.

Nell’accertare i prerequisiti per l’applicazione di un provvedimento inibitorio occorre prestare attenzione alle circostanze della persona interessata, alla natura di qualsiasi precedente penale o molestia e se quest’ultimo sia stato ripetuto, nonché alla possibilità che la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento continui le molestie o commetta un crimine nei confronti della persona che si sente minacciata.

Può anche essere applicato un provvedimento inibitorio temporaneo. L’applicazione di un provvedimento inibitorio temporaneo è decisa da un ufficiale in grado di effettuare l’arresto o dal giudice. L’ufficiale in grado di effettuare l’arresto deve senza ritardo e non oltre tre giorni sottoporre la sua decisione all’apprezzamento del giudice distrettuale competente.

Linea di principio le parti stesse sono tenute a corrispondere i costi derivanti dall’analisi di una causa relativa a un provvedimento inibitorio. Tuttavia nel caso vi siano ragionevoli motivi la corte può ordinare a una parte il pagamento parziale o di tutte le relative spese legali non vengono applicate tasse processuali.

Le parti hanno il diritto di avvalersi di un avvocato e sono anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste nella legge sul patrocinio a spese dello Stato (257/2002).

Il giudice deve immediatamente registrare nel Sistema informatizzato della polizia una sentenza che applica un provvedimento impositorio o lo annulla, o lo modifica.

La sentenza è notificata anche all’attore, alla persona da proteggere e dalla persona nei cui confronti il provvedimento è emesso. La sentenza va notificata in modo verificabile nei confronti della persona contro cui è stato emesso il provvedimento inibitorio, salvo essa sia stata pronunciata o emessa in presenza dell’interessato.

La polizia controlla l’applicazione dei provvedimenti inibitori.

Violazione dei provvedimenti inibitori sono punibili ai sensi del capo 16, articolo 9a del codice penale (39/1889).

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Autorità competenti all’emanazione di misure di protezione

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d’appello e Corte suprema)

Autorità competenti all’emissione dei certificati ai sensi dell’articolo 5

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d’appello e Corte suprema)

Il certificato è emesso dal giudice che ha applicato o un provvedimento inibitorio compreso nell’ambito di applicazione del regolamento e di cui alla legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Il certificato è messo conformemente agli articoli 5-7 del regolamento. Il certificato è notificato alla persona che provoca il rischio conformemente all’articolo 8 del regolamento e all’articolo 5 della legge (227/2015) di esecuzione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Una misura di protezione disposta in un altro Stato membro è riconosciuta in Finlandia ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento con procedura separata come disposto all’articolo 4 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Detta misura di protezione è registrata nel registro di cui all’articolo 15 della legge sui provvedimenti inibitori (898/1998) allo stesso modo di un provvedimento inibitorio disposto in Finlandia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

L’adeguamento di una misura di protezione è effettuato in conformità con l’articolo 11 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all’articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sono annegati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all’articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Le lingue accettate sono finlandese, svedese e inglese, un certificato emesso in un’altra lingua può anche essere accettato a condizione che non vi sia un impedimento alla sua accettazione.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

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