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Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Inghilterra e Galles

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

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Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale (ad esempio quelle contenute nei provvedimenti cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dalle molestie del 1997 (Protection from Harassment Act 1997), o nel contesto familiare, le ordinanze restrittive per molestie, le ordinanze relative al lavoro e le ordinanze di protezione in caso di matrimonio forzato) nell'ambito del regolamento potrà chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Inghilterra e in Galles, questi organi giurisdizionali sono:

  • il tribunale della famiglia (family court);
  • il tribunale di contea (county court);
  • la High Court (tanto la Family Division che la Queen's Bench Division);
  • le magistrates' court (che possono emettere ordinanze di protezione dalla violenza domestica);
  • la Court of Protection.

I dettagli delle procedure pertinenti da seguire per queste misure sono stabilite nella legislazione e nelle norme di procedura familiare o di procedura civile applicabili (FPR - Family Procedural rules o CPR - Civil Procedural Rules) che sono la nuova parte 38 delle CPR (istruzioni pratiche per le FPR 38A, FPR Practice Direction 38A) e la nuova sezione VI delle NPC, parte 74.

Tutti questi organi giurisdizionali possono fornire aiuto per presentare domanda. È inoltre disponibile un opuscolo che sarà accessibile sul sito dell'ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà (HMCTS).

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda a uno dei seguenti organi giurisdizionali in Inghilterra e in Galles:

  • il tribunale della famiglia (family court);
  • il tribunale di contea (county court);
  • la High Court (Family Division).

Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione).

Questi organi giurisdizionali possono rendere esecutiva la misura applicando le sanzioni civili che possono imporre quando rendono esecutive le misure di protezione nazionali, quali le ordinanze restrittive per molestie o provvedimenti cautelari ai sensi della legge sulla protezione dalle molestie del 1997.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Inghilterra e Galles

  • Il tribunale della famiglia (family court)
  • Il tribunale di contea (county court)
  • La High Court (tanto la Family Division che la Queen's Bench Division)
  • Le magistrates' courts
  • La Court of Protection

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Inghilterra e Galles

  • Il tribunale della famiglia (family court)
  • Il tribunale di contea (county court)
  • La High Court (Family Division)

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Inghilterra e Galles

  • Il tribunale della famiglia (family court);
  • Il tribunale di contea (county court);
  • La High Court (Family Division).

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Inghilterra e Galles

  • Il tribunale di contea (county court);
  • Il tribunale della famiglia (family court);
  • La High Court (Family Division).

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2021

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