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Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo a posteriori del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.
Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.
Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fisserà la residenza abituale.
Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.
Il tribunale di primo grado.
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