Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Nel diritto austriaco le misure di protezione corrispondenti al regolamento sono costituite in particolare dai provvedimenti provvisori in materia di protezione contro la violenza domestica [articolo 382b della Exekutionsordnung (EO, legge sull'esecuzione)], in materia di protezione contro la violenza in generale (articolo 382e della legge sull'esecuzione) e in materia di protezione contro l'ingerenza nella vita privata (articolo 382g della legge sull'esecuzione). Le disposizioni giuridiche sono le seguenti.

"Protezione contro la violenza domestica

Articolo 382b. 1) Se una persona rende intollerabile la convivenza continua per l'altra persona in ragione di aggressioni fisiche, minacce di aggressione fisica o qualsiasi comportamento che sia gravemente dannoso per la salute mentale dell'altra persona, l'organo giurisdizionale deve, su richiesta dell'altra persona:












1.

ordinare alla prima persona di lasciare l'abitazione di residenza e le sue immediate vicinanze; e

2.

vietare alla prima persona di ritornare presso l'abitazione di residenza e nelle sue immediate vicinanze,

se l'abitazione di residenza serve a far fronte alle urgenti esigenze abitative della persona richiedente.

2) Per i provvedimenti provvisori di cui al primo comma, non è necessario fissare un termine per la presentazione di un ricorso (articolo 391, secondo comma) se il provvedimento provvisorio in questione è concesso per un massimo di sei mesi.

3) I procedimenti giudiziari nel merito della controversia ai sensi dell'articolo 391, secondo comma, possono essere procedimenti per lo scioglimento, l'annullamento o la dichiarazione di nullità del matrimonio, procedimenti per la divisione dei beni matrimoniali e dei risparmi conseguiti durante il matrimonio, nonché procedimenti per l'accertamento di diritti di accesso all'abitazione di residenza.

Protezione contro la violenza in generale

Articolo 382e. 1) Se una persona rende intollerabili incontri continui per l'altra persona in ragione di aggressioni fisiche, minacce di aggressioni fisiche o qualsiasi comportamento che sia gravemente dannoso per la salute mentale dell'altra persona, l'organo giurisdizionale deve, su richiesta dell'altra persona:












1.

vietare la presenza della prima persona presso luoghi chiaramente specificati; e

2.

ordinare alla prima persona di evitare di incontrare e contattare la persona richiedente,

fatto salvo il caso in cui ciò sia contrario agli interessi vitali della parte convenuta.

2) Per i provvedimenti provvisori di cui al primo comma, non è necessario fissare un termine per la presentazione di un ricorso (articolo 391, secondo comma) se il provvedimento provvisorio in questione è concesso per massimo un anno. Lo stesso vale per una proroga del provvedimento provvisorio a seguito di una violazione da parte del convenuto.

3) Se un provvedimento provvisorio ai sensi del primo comma viene ordinato insieme a un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 382b, primo comma, si applicano mutatis mutandis l'articolo 382b, terzo comma, e l'articolo 382c, quarto comma.

4) L'organo giurisdizionale può affidare alle autorità preposte alla sicurezza l'esecuzione di provvedimenti provvisori di cui al primo comma. L'articolo 382d, quarto comma, si applica mutatis mutandis. In caso contrario l'esecuzione dei provvedimenti provvisori di cui al primo comma deve avvenire in conformità con le disposizioni della Prima Parte, Terza Sezione [della legge sull'esecuzione].

Protezione contro l'ingerenza con la vita privata

Articolo 382g
1) Il diritto alla non ingerenza con la vita privata può essere garantito in particolare mediante i seguenti provvedimenti:












1.

divieto di avere contatti personali con la parte vulnerabile e di seguire quest'ultima;

2.

divieto di prendere contatto tramite lettera, telefono o altri mezzi;

3.

divieto di essere presenti in luoghi chiaramente specificati;

4.

divieto di inoltro e diffusione di dati personali e fotografie della parte vulnerabile;

5.

divieto di utilizzo di dati personali della parte vulnerabile per ordinare beni o servizi da una terza parte;

6.

divieto di indurre una terza parte a prendere contatto con la parte vulnerabile.

2) Per i provvedimenti provvisori di cui al primo comma, punti da 1 a 6, non è necessario fissare un termine per la presentazione di un ricorso (articolo 391, secondo comma) se il provvedimento provvisorio in questione è concesso per massimo un anno. Lo stesso vale per una proroga del provvedimento provvisorio a seguito di una violazione da parte del convenuto.

3) L'organo giurisdizionale può affidare alle autorità preposte alla sicurezza l'esecuzione di provvedimenti provvisori di cui al primo comma, punti da 1 a 3. L'articolo 382d, quarto comma, si applica mutatis mutandis. In caso contrario l'esecuzione dei provvedimenti provvisori di cui al primo comma deve avvenire in conformità con le disposizioni della Prima Parte, Terza Sezione [della legge sull'esecuzione]".

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Le misure di protezione sono disposte dai Bezirksgerichte (tribunali distrettuali). In casi rari una misura di protezione può essere ordinata anche da un Landesgericht (tribunale regionale) in qualità di organo giurisdizionale di primo grado, qualora il procedimento principale sia pendente dinanzi tale organo. Nel corso dei procedimenti di impugnazione, le misure di protezione possono essere disposte anche dai tribunali regionali, ma anche dagli Oberlandesgerichte (tribunali regionali superiori) o dalla Oberster Gerichtshof (Corte suprema), in qualità di organi giurisdizionali di secondo grado.

I tribunali distrettuali rilasciano anche certificati riguardanti le misure di protezione che hanno ordinato. Se, in via eccezionale, una misura di protezione è disposta da un tribunale regionale, una corte regionale superiore o la Corte suprema, tale organo giurisdizionale è altresì competente per il rilascio del certificato. Di conseguenza la competenza per il rilascio del certificato relativo a una misura spetta sempre all'organo giurisdizionale che ha ordinato detta misura.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

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Tribunali distrettuali. Ai sensi dell'articolo 86b, primo comma, della legge sull'esecuzione, l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per ordinare l'esecuzione di una misura di protezione straniera in Austria e per pronunciarsi in merito a una domanda di esecuzione sulla base di tale misura di protezione è il tribunale distrettuale competente in via generale per le controversie concernenti la persona protetta (tale aspetto viene determinato in base al luogo di residenza). Se quest'ultimo organo giurisdizionale non ha sede in Austria, la competenza spetta al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunale distrettuale di Vienna centro).

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

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Analogamente i tribunali distrettuali sono competenti per l'adeguamento di misure di protezione straniere. Anche in questo caso la competenza territoriale si basa sulla competenza generale per le controversie concernenti la persona protetta (in base al luogo di residenza), fatto salvo il caso in cui tale luogo sia al di fuori del territorio austriaco, nel qual caso è competente il tribunale distrettuale di Vienna centro (articolo 86b, primo comma, della legge sull'esecuzione).

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

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Ai sensi dell'articolo 86b, secondo comma, della legge sull'esecuzione, le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di una misura di protezione straniera che non sono soggette a un termine devono essere presentate al tribunale distrettuale che ha ordinato o approvato l'esecuzione della misura di protezione.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Il tedesco è l'unica lingua accettata.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2023

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