Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Lussemburgo

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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

Non disponibile

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Cfr. la scheda nazionale del Lussemburgo "Procédures d'exécution d'une décision de justice - Luxembourg"

pubblicata sul portale e-Justice dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Per la domanda di rigetto dell'esecuzione, la domanda di riconoscimento e la domanda di rigetto di riconoscimento è competente il presidente del tribunale circondariale in materia di procedimenti sommari:

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Lussemburgo

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 80 71 19

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

Corte d'appello competente in materia di procedimenti sommari:

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil)

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Non pertinente.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • Convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971
  • Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore
Ultimo aggiornamento: 07/03/2022

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