Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Conformemente al diritto processuale estone un terzo può partecipare al procedimento, anche presentando una domanda autonoma. Quando una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale si risolve a sfavore di una determinata parte del procedimento, tale parte può intentare un'azione contro una terza parte per liberarsi da un eventuale obbligo sorto da una presunta violazione del contratto, da un obbligo di risarcimento dei danni o da un obbligo di indennizzo, oppure laddove abbia motivo di credere che un terzo possa proporre tale azione nei suoi confronti, può presentare, entro la fine del procedimento preliminare o nell'ambito di un procedimento scritto entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, una domanda al giudice che si occupa del procedimento per chiamare in causa il terzo. Dopo la conclusione del procedimento preliminare, la domanda di chiamata in causa del terzo può essere presentata soltanto con il consenso delle altre parti del procedimento o dell'organo giurisdizionale. Dopo la conclusione del procedimento preliminare, l'organo giurisdizionale autorizza la chiamata in causa unicamente se vi è stato un motivo legittimo per cui la domanda non è stata presentata entro i termini e se l'organo giurisdizionale ritiene che la chiamata in causa sia strumentale alla risoluzione della causa. Il giudice trasmette una notifica o una comunicazione al riguardo alla terza parte, ne informa l'altra parte e fissa un termine entro il quale le parti potranno prendere posizione. Se la notifica o la comunicazione soddisfano i requisiti giuridici e la parte adduce giustificazioni a sostegno della necessità di chiamare in causa un terzo, il giudice dispone in tal senso. Ai sensi del diritto processuale estone, una parte terza che non presenta una domanda autonoma partecipa al procedimento, ma non è una delle parti del procedimento (attore o convenuto). Qualora risulti che il terzo è stato chiamato in causa senza giustificazione, l'organo giurisdizionale può disporre che sia escluso dal procedimento. Il terzo che non presenta una domanda autonoma che è chiamato in causa o interviene ad adiuvandum rispetto all'attore o al convenuto dovrebbe in teoria sostenere la posizione della parte interessata del procedimento, presentando quindi argomentazioni in suo favore ed avendo interesse affinché la domanda di tale parte nella causa venga accolta. Il terzo che non presenta una domanda autonoma può effettuare tutti gli atti processuali previsti, ad eccezione di quelli che possono essere compiuti solo dall'attore o dal convenuto, tra cui l'impugnazione delle decisioni prese nella causa. Una domanda, un ricorso un atto procedurale presentato da un terzo produce effetti giuridici sul procedimento solo laddove non sia in conflitto con la domanda, il ricorso o l'atto presentato dell'attore o del convenuto al cui fianco il terzo partecipa al procedimento. Quando si presenta un ricorso o si adotta qualsiasi altra misura procedurale, al terzo si applicano gli stessi termini applicati all'attore o al convenuto al fianco del quale partecipa al procedimento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2) Quali sono gli effetti principali di una sentenza sul terzo chiamato in causa?

Le decisioni emesse nel procedimento principale non sono opponibili a un terzo qualora il giudice non abbia ammesso il terzo al procedimento, nonostante una parte abbia presentato una domanda per la chiamata di un terzo nel procedimento, oppure se la persona è esclusa dal procedimento.

Se una parte presenta una domanda per chiamare in causa un terzo e detta persona viene ammessa al procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo errato. Se una delle parti del procedimento avvia un procedimento nei confronti di un terzo che non presenta una domanda autonoma e si basa sul procedimento precedente, il soggetto terzo può anche proporre un'opposizione che ha sollevato nel procedimento in qualità di terzo e che contraddice le dichiarazioni della parte. Un terzo può inoltre eccepire di non essere stato in grado di presentare domande, eccezioni, prove o ricorsi in quanto intervenuto o aggiunto al procedimento troppo tardi o non è stato in grado di presentarli a causa di dichiarazioni o azioni dell'attore o del convenuto al fianco del quale ha partecipato al procedimento. Può anche contestare il fatto che l'attore o il convenuto non abbiano presentato, all'insaputa della terza parte, deliberatamente o per negligenza grave, una domanda, un'eccezione, una prova o un ricorso.

3) Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se una parte ha presentato domanda per chiamare in causa un terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, oppure se la persona è esclusa dal procedimento, la decisione nella causa principale non è giuridicamente vincolante neppure a livello di valutazione giuridica.

4) Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Le circostanze stabilite dal giudice non sono giuridicamente vincolanti per la terza parte laddove questa non abbia potuto contestarle perché non contestate dalle altre parti oppure se la parte a favore della quale il terzo è stato aggiunto al procedimento non era d'accordo con le circostanze contestate dalla terza parte.

5) La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi al procedimento principale o meno?

Conformemente al diritto processuale estone, un terzo può essere chiamato in causa o presentare domanda per intervenire nel procedimento. L'organo giurisdizionale decide con ordinanza in merito alla chiamata in causa o all'autorizzazione a intervenire nel procedimento. Una parte o un terzo possono presentare un ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice autorizza il terzo a intervenire nel procedimento o decide se chiamare in causa il terzo o se escluderlo dal procedimento. L'ordinanza del tribunale distrettuale (ringkonnakohus) pronunciata a seguito di un ricorso avverso l'ordinanza del tribunale regionale (maakohus) non può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (Riigikohus).

6) La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Se una parte ha presentato una domanda per chiamare in causa un terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, non vi sono ripercussioni sulle relazioni tra il terzo e la controparte della parte che ha presentato domanda.

Se una parte presenta una domanda per chiamare in causa un terzo e detta persona viene ammessa al procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo errato.

La partecipazione di un terzo che non ha presentato una domanda autonoma e le relative conseguenze sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Tribunale di contea (maakohus).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

Il tribunale distrettuale (ringkonnakohus) mediante il tribunale di contea la cui decisione è impugnata in appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

La Corte suprema (Riigikohus).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Inglese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 86 (competenza territoriale in base al luogo in cui è situato il bene) del codice di procedura civile, purché l'azione non riguardi il bene in questione. Articolo 100 (domanda di cessazione dell'applicazione dei termini generali) del codice di procedura civile, purché l'azione debba essere presentata dinanzi al giudice competente dell'applicazione dei termini generali.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Articoli 212-216 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
  • accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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