Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Croazia

Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

La notificazione di un atto di chiamata in causa a un terzo è finalizzata a informare quest'ultimo dell'avvio di un contenzioso che potrebbe portare a una sentenza con effetti giuridici indiretti sul terzo. L'attore o il convenuto tenuti a notificare a terzi un atto che li informa dell'avvio di un contenzioso per ottenere un determinato effetto conformemente al diritto civile possono farlo in qualsiasi momento, prima dell'emissione di una decisione finale nel procedimento, effettuando la notifica mediante il tribunale civile, con l'indicazione delle motivazioni e dello stato del procedimento. La parte che ha notificato a un terzo il contenzioso non può di conseguenza avvalersi della notifica per chiedere una sospensione del procedimento, una dilazione dei termini o il rinvio dell'udienza.

Un terzo che abbia un legittimo interesse nell'esito positivo per una delle parti di un contenzioso può unirsi a quella parte, ma non è obbligato a farlo. Laddove decida di intervenire, il terzo è tenuto a presentare una dichiarazione di intervento, oralmente durante l'udienza oppure inviando una comunicazione scritta a entrambe le parti. Un terzo aggiunto al contenzioso non diventa parte del procedimento, ma acquisisce lo status di interveniente e deve accettare lo stato del contenzioso al momento dell'intervento. Le azioni dell'interveniente non possono essere contrarie a quelle della parte cui si unisce nella causa.

La legge croata prevede tre tipi di intervenienti: interveniente ordinario, interveniente con status di unica co-parte (gli effetti giuridici della sentenza interessano parimenti l'interveniente e la parte in causa) e interveniente sui generis (intervento del procuratore di Stato e dei servizi sociali nel procedimento). Se il tipo di interveniente non è indicato, si presume sia un interveniente ordinario.

Una decisione definitiva adottata in un contenzioso di cui è stata data comunicazione a un terzo o in cui egli ha partecipato in qualità di interveniente produce un effetto giuridico specifico sul terzo, di norma denominato "effetto di intervento" (intervencijski efekt). Le terze parti possono evitare tale effetto presentando un'opposizione nota come "exceptio male gesti vel conducti processus". Pertanto, se viene avviato un nuovo contenzioso nei confronti di un terzo cui è stata notificata l'esistenza di tale contenzioso o che ha preso parte alla controversia in oggetto, il terzo in questione non potrà sostenere nell'ambito del nuovo contenzioso - nel risolvere la controversia con la parte cui si è unito nel contenzioso precedente - che la controversia presentata all'autorità giudiziaria nel corso di tale procedimento non è stata risolta correttamente. Tuttavia, la decisione finale non avrà un effetto assoluto sull'interveniente.

Analogamente, se una parte ha compiuto atti processuali sapendo che avrebbe peggiorato la propria posizione nel processo o non ha intrapreso azioni procedurali consapevole che - in base alle argomentazioni a propria disposizione - avrebbe potuto migliorare la propria posizione nel procedimento oppure ha rimosso la valenza processuale delle azioni intraprese dall'interveniente che avrebbero potuto essere favorevoli o ha compiuto atti ad esse contrarie, l'effetto di intervento della decisione definitiva adottata in precedenza nella controversia tra la parte cui l'interveniente si è unito e la parte avversa può essere contestato nei confronti del precedente interveniente.

Si presume che, nell'ambito del procedimento, la parte interveniente abbia adottato tutti i mezzi che le possano consentire di vincere la causa, salvo prova contraria, per quanto riguarda l'opposizione sollevata da quest'ultima nella controversia precedente.

La chiamata in causa del terzo ha conseguenze di natura procedurale e di diritto civile. La parte che ha chiamato in causa il terzo può, nel successivo contenzioso contro la terza parte chiamata in causa, invocare il cosiddetto "effetto di intervento" della sentenza definitiva, indipendentemente dal fatto che il terzo abbia partecipato al contenzioso quale interveniente o meno (ad esempio, se l'attore dell'illecito non ha partecipato in qualità di interveniente al contenzioso tra la parte offesa e un assicuratore nonostante la richiesta di intervento da parte dell'assicuratore, egli non potrà sollevare nei procedimenti di ricorso avviati nei suoi confronti dall'assicuratore obiezioni che ha potuto sollevare nel contenzioso condotto tra l'assicuratore e la parte offesa). La chiamata in causa del terzo ha rilevanza altresì per porre fine al termine dopo il quale un caso cade in prescrizione, per rinviare i termini di scadenza e per presentare richieste di risarcimento per vizio.

Il fatto che un terzo sia stato informato di un contenzioso non produce alcun effetto sul rapporto tra il terzo e la parte avversa a quella cui si è unito il terzo, tranne nel caso in cui il terzo abbia deciso di partecipare al contenzioso come interveniente.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

I procedimenti di esecuzione sono disciplinati in Croazia dall'Ovršni zakon (legge sull'esecuzione forzata) (Narodne Novine ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) 112/12, 25/13, 93/14, 73/17, in prosieguo "OZ").

Tale legge definisce il procedimento con cui le autorità giurisdizionali procedono a ovršni postupak (procedimenti di esecuzione). Partecipano ai procedimenti di esecuzione anche la Financijska agencija (l'agenzia finanziaria, in prosieguo: la "FINA") - ossia la persona giuridica incaricata dell'esecuzione a norma dell'OZ e della legge che disciplina l'esecuzione per quanto riguarda i fondi - i datori di lavoro, l'Istituto croato di assicurazione pensionistica e altri organismi previsti dalla legge.

Gli općinski sudovi (i tribunali municipali) hanno la competenza effettiva per disporre provvedimenti esecutivi, ad eccezione dei casi in cui la questione è stata espressamente affidata a un altro tribunale, organismo o soggetto. I tribunali competenti in materia di esecuzione possono anche intervenire in ricorso contro i provvedimenti esecutivi o altre decisioni prese in seguito a una proposta di esecuzione. La competenza territoriale prevista dall'OZ è esclusiva (ad esempio, la competenza territoriale per decidere su una proposta di esecuzione relativa a beni immobili e per lo svolgimento del procedimento di esecuzione spetta al tribunale del territorio in cui si trova l'immobile).

I procedimenti di esecuzione di primo e secondo grado sono condotti - e le relative decisioni vengono adottate - da un giudice monocratico, tranne nei casi in cui, conformemente all'OZ, i procedimenti sono condotti e le relative decisioni adottate da un notaio pubblico.

Il procedimento è avviato dal creditore dell'esecuzione, che presenta una proposta di esecuzione al tribunale competente, sulla base di un titolo esecutivo. Rappresentano un'eccezione a tale regola i casi in cui un creditore dell'esecuzione presenta una richiesta di recupero diretto alla FINA sulla base di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza definitiva). La presentazione di tale richiesta è ammessa solo per i casi di esecuzione riguardanti un credito pecuniario del debitore dell'esecuzione (recupero diretto di un credito). In tal caso, invece di adottare una decisione esecutiva, la FINA invia una copia della richiesta del creditore con tutte le informazioni al debitore dell'esecuzione.

L'oggetto dell'esecuzione è rappresentato da beni mobili e diritti sui quali l'esecuzione può essere eseguita dalla legge allo scopo di far valere un reclamo. I mezzi di esecuzione sono i provvedimenti esecutivi, le misure di sicurezza o il sistema di azioni o misure mediante le quali un credito è fatto valere o garantito in conformità con la legge.

Il tribunale dispone l'esecuzione con i mezzi e sull'oggetto di cui alla proposta di esecuzione. Se sono proposti per l'esecuzione più mezzi od oggetti, il giudice, su richiesta del debitore, limiterà l'esecuzione solo ad alcuni mezzi od oggetti, se sono sufficienti per far valere il credito.

La possibilità che un elemento di un bene mobile o di un diritto sia oggetto di esecuzione o che l'esecuzione sia limitata a un determinato elemento di un bene mobile o un diritto sia limitata viene considerata alla luce delle circostanze presenti quando è stata depositata la proposta di esecuzione.

L'articolo 212 dell'OZ stabilisce norme specifiche sull'esecuzione per i fondi esentati dall'esecuzione o per i quali l'esecuzione è limitata, mentre gli articoli 241 e 242 dell'OZ stabiliscono norme specifiche in materia di esenzione e restrizione dell'esecuzione per i beni di persone giuridiche. Uno dei principi di base della procedura di esecuzione è che quando un tribunale prende provvedimenti esecutivi o in materia di sicurezza è tenuto a considerare la dignità del debitore dell'esecuzione e ad assicurare che gli effetti negativi dell'esecuzione per il debitore dell'esecuzione siano ridotti al minimo.

È possibile impugnare le decisioni di primo grado, se non diversamente previsto dall'OZ. Un ricorso ammissibile presentato in tempo utile contro una decisione giudiziaria di esecuzione basata su uno strumento di esecuzione non rinvia l'esecuzione. Un ricorso deve essere presentato entro otto giorni dalla data di notifica della decisione di primo grado, a meno che l'OZ non disponga altrimenti, o entro tre giorni nel caso di controversie riguardanti cambiali o assegni.

Tutte le istanze accolte con una decisione giudiziaria definitiva, una decisione di un'altra autorità pubblica competente, una composizione dinanzi a un giudice o un'altra autorità competente oppure un atto notarile vanno in prescrizione dopo 10 anni, incluse quelle per le quali la legge prevede un termine di prescrizione inferiore in altre circostanze.

Le istanze che non sono state approvate con decisione giudiziaria definitiva, una decisione di un'altra autorità pubblica competente, una composizione dinanzi a un giudice o un'altra autorità competente oppure un atto notarile vanno in prescrizione dopo cinque anni, tranne nei casi in cui la legge prevede termini differenti.

Alle domande di pagamenti periodici con scadenze annuali o inferiori si applica un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dalla data in cui il pagamento diventa esigibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di crediti periodici accessori, quali i crediti d'interesse, o di crediti periodici relativi al diritto in questione, come ad esempio i crediti alimentari. Lo stesso vale per le rendite vitalizie con cui vendono pagati capitale e interessi in quantità periodiche uguali, precedentemente specificate, ma non ai pagamenti rateali o ad altri casi di prestazioni parziali.

Un diritto che dà adito a crediti periodici cade in prescrizione dopo cinque anni, a partire dalla data in cui diventa esigibile il credito di più vecchia data. Il diritto ai crediti alimentari non cade in prescrizione.

I crediti reciproci derivanti da contratti commerciali per beni e servizi, ossia i contratti sul commercio di beni e servizi conclusi tra un commerciante e un ente pubblico e le domande di rimborso dei costi sostenuti in base a tali contratti cadono in prescrizione dopo tre anni. Il periodo di prescrizione si applica separatamente a ciascuna attività di fornitura di merci, svolgimento di opere o erogazione di servizi. Le domande di risarcimento relative ai canoni di locazione pagabili periodicamente o in un'unica soluzione cadono in prescrizione dopo tre anni. Le domande di risarcimento dei danni vanno in prescrizione tre anni dopo la scoperta del danno e del rispettivo autore da parte della parte offesa. In ogni caso, queste domande vanno in prescrizione dopo 5 anni dal verificarsi del danno. Laddove il danno sia stato causato da un reato penale e sia disposto un periodo di prescrizione superiore per l'azione penale, le richieste di risarcimento dei danni contro il responsabile cadono in prescrizione al termine del periodo di prescrizione previsto per l'azione penale.

I crediti relativi alle forniture di energia elettrica, riscaldamento, gas e acqua, alla pulitura dei camini e ai servizi di pulizia cadono in prescrizione dopo un anno, se il servizio è stato fornito per un'abitazione, una stazione radio o una stazione radiotelevisiva per l'uso di un ricevitore radio e un televisore. Il termine di prescrizione di un anno si applica anche ai crediti nei confronti del servizio postale, telegrafico e telefonico per l'uso di telefoni e cassette postali, ad altri crediti relativi a questo servizio per importi esigibili a scadenze trimestrali o inferiori e ai crediti relativi agli abbonamenti a mezzi di stampa, calcolati a partire dalla fine del periodo per il quale è stata ordinata la pubblicazione in questione.

I crediti dei titolari di un'assicurazione o di terzi sorti in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita cadono in prescrizione dopo cinque anni, mentre le domande di risarcimento nell'ambito di altri contratti assicurativi dopo tre anni, calcolati dal primo giorno successivo alla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito. I crediti di un assicuratore sorti in base a un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo tre anni. Il termine di prescrizione per un credito fatto valere da un assicuratore nei confronti di una terza parte responsabile della materializzazione del rischio inizia e termina contemporaneamente all'azione proposta dall'assicurato nei confronti del terzo.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Nella Repubblica di Croazia le domande in materia civile vanno presentate ai tribunali municipali e quelle in materia commerciale ai tribunali commerciali.

Tutti i tribunali municipali sono competenti a decidere sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni delle giurisdizioni straniere.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

Nella Repubblica di Croazia i ricorsi contro le decisioni riguardanti una domanda di diniego dell'esecuzione vanno presentati, per le cause civili, al tribunale di contea attraverso il tribunale municipale competente in materia civile e, per le cause commerciali, all'Alta Corte commerciale, attraverso il tribunale commerciale competente.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

In base alla legge nazionale applicabile, non vi sono tribunali presso i quali è possibile proporre un'ulteriore impugnazione.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Per quanto riguarda la competenza in materia civile e commerciale, l'articolo 46 della legge sul diritto internazionale privato (NN 101/17), in vigore dal 29.1.2019, sancisce la competenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di Croazia nelle controversie con una dimensione internazionale. Tale disposizione prevede espressamente l'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012) ed estende il suo campo di applicazione alle cause concernenti cittadini di paesi terzi. Il terzo comma consente di scegliere l'organo giurisdizionale competente del paese terzo se l'organo giurisdizionale della Repubblica di Croazia o dello stato membro dell'Unione europea non hanno competenza esclusiva.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Nella Repubblica di Croazia la chiamata in causa del terzo è disciplinata dall'articolo 211 del Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria del 23 marzo 1956 sull'assistenza giudiziaria;
  • trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca, del 20 gennaio 1964, sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia;
  • convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese, del 18 maggio 1971, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale;
  • accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959;
  • trattato tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria del 7 marzo 1968 sull'assistenza giudiziaria;
  • trattato tra la Repubblica popolare federale di Iugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia del 6 febbraio 1960 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
  • trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Iugoslavia del 18 ottobre 1960 sull'assistenza giudiziaria;
  • convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
  • trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;
  • trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.
Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

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