Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

n.d.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

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L'applicazione diretta del regolamento (UE) n. 1215/2012 è disciplinata dall'articolo 622bis del codice di procedura civile.

In base al suddetto articolo 622bis (nuovo, Gazzetta ufficiale n. 50/2015),

1) la decisione emessa in uno Stato membro è esecutiva senza che sia richiesto un mandato di esecuzione.

2) L'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione su istanza della parte interessata, in base a una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, autenticata dall'autorità giurisdizionale che l'ha emessa e da un attestato rilasciato a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

3) Qualora rilevi che la misura o il provvedimento non possano essere eseguiti alle condizioni e nei termini previsti dal codice, l'ufficiale giudiziario provvede a un'esecuzione alternativa.

4) Una sentenza emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, è esecutiva a norma dei commi 1 e 2. Qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, sarà presentata la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

5) Nel procedere all'esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica o comunica copia dell'attestato di cui al comma 2, invitando il debitore a onorare volontariamente gli obblighi. L'attestato deve essere accompagnato da una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora non sia stata già notificata o comunicata al debitore.

6) Il debitore può, entro un mese dalla notificazione o comunicazione dell'atto, presentare una domanda di diniego dell'esecuzione. Qualora sia necessaria una traduzione della sentenza, il termine è sospeso sino a che questa non è fornita al debitore.

7) Entrambe le parti possono impugnare la modifica della misura o del provvedimento di cui all'articolo 436.

Per questioni riguardanti i procedimenti di esecuzione non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, si applicano le norme generali della parte quinta del codice di procedura civile, relativa alle procedure di esecuzione.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

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Le istanze di cui all'articolo 36, paragrafo 2, o di cui all'articolo 45, paragrafo 4, sono presentate al tribunale provinciale competente nell'area dove la controparte ha un indirizzo permanente o una sede legale oppure nel caso in cui questa non abbia in Bulgaria un indirizzo permanente o una sede legale, all'indirizzo dove è residente o ha la sede legale la parte interessata. Se la parte interessata non ha un indirizzo permanente o una sede legale in Bulgaria, l'istanza va presentata al tribunale municipale di Sofia (articolo 622 del codice di procedura civile).

Le domande di cui all'articolo 47, paragrafo 1, possono essere presentate al tribunale provinciale competente nell'area dell'indirizzo permanente o della sede legale del debitore oppure nel luogo dell'esecuzione (articolo 622 ter del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

- in Bulgaria, la Софийски апелативен съд (Corte d'appello di Sofia). L'appello è proposto attraverso il tribunale provinciale che ha emesso la decisione di diniego dell'esecuzione o della decisione che rivela la mancanza di motivi per rigettare il riconoscimento.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

L'ulteriore impugnazione delle decisioni della Corte d'appello di Sofia deve essere proposta dinanzi alla Corte suprema di cassazione (articolo 623, comma 6, del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

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n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

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Le autorità giurisdizionali e le altre autorità bulgare hanno competenza internazionale laddove l'attore o richiedente sia un cittadino bulgaro o una persona giuridica avente sede legale in Bulgaria (articolo 4, commi 1 e 2 del codice di diritto privato internazionale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

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n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

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  • convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria, la Slovenia e la Croazia;
  • trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
  • accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990;
  • accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967.
Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

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