Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Belgio

Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoingleseolandese.

Informazione non disponibile

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

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- in Belgio: tribunale di primo grado (“tribunal de première instance”)

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

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In Belgio:
a) per quanto concerne il ricordo del convenuto dinanzi al tribunale di primo grado
b) per quanto concerne il ricorso dell’attore: la corte d’appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

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- in Belgio: corte di cassazione (“Cour de cassation”)

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Nessuna

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,
  • convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
  • convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,
  • convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
  • convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,
  • convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
  • trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;
Ultimo aggiornamento: 06/03/2023

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