1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?
La "chiamata in causa del terzo" avviene mediante notifica formale di una causa pendente o in corso, presentata da una delle parti del procedimento a un terzo non coinvolto sino a quel momento. L'atto notificato può includere una domanda di intervento nella causa. La parte che chiama in causa il terzo trasmette al tribunale un apposito atto scritto, che il tribunale provvede in seguito a notificare o comunicare ufficialmente al terzo. Il terzo non è obbligato a partecipare perché chiamato in causa; rimane bensì libero di decidere se partecipare al procedimento e, in tal caso, a lato di quale parte. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non diventa parte della controversia, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa. Ciononostante, laddove la parte principale vinca la causa, ha diritto al rimborso dei costi a carico della controparte.
Un terzo che abbia la possibilità, in seguito alla chiamata in causa, di influenzare il corso del procedimento in qualità interveniente può, anche senza partecipare al procedimento, proporre una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo per i procedimenti giudiziari precedenti al suo intervento o su questioni afferenti al merito che non ha potuto impedire neppure quale interveniente o che non avrebbero potuto essere evitate se non fosse intervenuto. Sostenendo la parte per cui interviene a favore, l'interveniente può contribuire all'esito positivo della causa di tale parte ed evitare quindi procedure di ricorso nei propri confronti o migliorare la propria posizione in eventuali ricorsi del genere.
2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?
La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione contro il terzo. La parte che trasmette la chiamata in causa del terzo ha un interesse nel non perdere la causa iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo della causa, nel recuperare quanto perso precedentemente prevalendo in un successivo procedimento contro il terzo.
Allo stesso tempo, notificando al terzo la chiamata in causa, la parte gli impedisce di presentare in un procedimento successivo una domanda di risarcimento danni perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto. Una terza parte a cui è stato notificato un atto di chiamata in causa e a cui è quindi stata data la possibilità di influenzare l'esito di una causa può presentare una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo in procedimenti giudiziari precedenti l'intervento o su questioni riguardanti il merito della causa che, anche come intervenienti, non avrebbero potuto impedire o che non avrebbero potuto essere impediti. L'interveniente può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Qualora sia intentata una causa successiva tra la parte principale e l'interveniente, gli effetti della sentenza definitiva del procedimento iniziale si estendono all'interveniente o a coloro che, benché invitati a farlo, non sono intervenuti nel procedimento, nella misura in cui tali persone, quali parti di una causa successiva, non possono presentare memorie in conflitto con gli elementi principali della sentenza emessa nella causa iniziale.
3.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti vincolanti sulla decisione riguardante elementi di diritto della causa principale.
4.) L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale (ad esempio, perché quella parte non ha sostenuto determinati fatti o dichiarazioni).
5.) Come affermato in precedenza, gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi alla causa (principale) quale interveniente o meno.
6.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.
A questo proposito si fa riferimento alle informazioni al riguardo fornite dall'Austria sul portale europeo "e-Justice" nelle sezioni riguardanti l'introduzione di un'azione in giudizio, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e i procedimenti di esecuzione, al seguente URL.
- in Austria, il Bezirksgericht (tribunale distrettuale), dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo. Le domande proposte per chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2) e quelle presentate quando il riconoscimento è negato (articolo 45) sono di competenza del tribunale distrettuale della regione in cui ha la sede legale o la residenza la parte interessata dalla decisione.
- in Austria, il Landesgericht (tribunale regionale di più alto livello), tramite il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.
- in Austria, l'Oberste Gerichtshof (Corte suprema), tramite il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.
Il tedesco è l'unica lingua accettata.
- in Austria: articolo 99 della Jurisdiktionsnorm (legge sulla competenza giurisdizionale).
- in Austria: articolo 21 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.