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Quale normativa nazionale si applica?

Scozia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La Scozia ha un ordinamento giuridico "misto", distinto e a sé stante. L'ambito della "legge applicabile" ha subito particolari influenze sia dai sistemi continentali che dalla common law. La Scozia è una giurisdizione distinta all'interno del Regno Unito e le norme in materia di conflitti di leggi sono necessarie per decidere sia nei casi interni al Regno Unito che nei casi realmente internazionali. Si è deciso che in genere, quando il Regno Unito aderisce a uno strumento internazionale che include norme sulla legge applicabile, le stesse norme vengono applicate ai conflitti all'interno del Regno Unito, benché non vi sia solitamente alcun obbligo a procedere in tal modo. Nel diritto scozzese tale ambito è denominato diritto privato internazionale, diritto internazionale privato o conflitto di leggi.

Come in Inghilterra e in Galles, molte norme derivano oggi dai regolamenti dell'UE direttamente applicabili. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono: il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980, resta il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data). Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie)] è pertinente soltanto per i casi non disciplinati dal regolamento Roma II (detto regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009).

In alti ambiti si applica in genere la common law. Le fonti del diritto di famiglia in Scozia sono la common law, la statute law (legislazione scritta, spesso adottata in seguito alle raccomandazioni della Scottish Law Commission (organo governativo consultivo per le riforme legislative)) e gli obblighi dell'UE e internazionali.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (sostituita dal regolamento Roma I in relazione ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non si conoscono convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È tuttavia opportuno notare che, sebbene la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aia consentano a uno Stato di applicare altri sistemi di scelta di legge ai conflitti "interni" – ad esempio i conflitti di leggi di Inghilterra e Galles da un lato e Scozia dall'altro – il Regno Unito ha scelto di non avvalersi di tale possibilità. Le norme della Convenzione di Roma (per quanto riguarda i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009) e della Convenzione dell'Aia si applicano pertanto ai conflitti tra le diverse giurisdizioni del Regno Unito così come ai conflitti internazionali.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera (ossia, non scozzese) è applicata dagli organi giurisdizionali scozzesi solo laddove sia applicabile in base alle norme in materia di conflitto di leggi e soltanto su richiesta di una parte, nonché previa dimostrazione di questa ultima. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE.

2.2 Rinvio

Il rinvio è la procedura in base alla quale un foro applica una legge straniera in caso di conflitto di leggi. Può essere utilizzato in diversi ambiti del diritto, ad esempio il diritto in materia di successioni e di famiglia, benché non vi siano numerosi casi di rinvio nella giurisprudenza scozzese. I regolamenti dell'UE pertinenti (quali i regolamenti Roma I e Roma II) escludono l'applicazione del rinvio e la legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie) applica lo stesso approccio per i reati/gli illeciti civili.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Di norma la questione del criterio di collegamento è affrontata precisando il momento a partire dal quale si applica tale criterio. Nel caso del trasferimento di titoli di proprietà di beni mobili, la legge da applicare è quella del luogo in cui si trovavano i beni al momento dell'evento che si presume abbia dato origine al trasferimento del titolo.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Gli organi giurisdizionali scozzesi possono respingere l'applicazione di una legge straniera altrimenti applicabile qualora sia contraria all'ordine pubblico scozzese. Sebbene in questo contesto non si utilizzerebbe l'espressione "ordine pubblico internazionale", con "contraria all'ordine pubblico scozzese" si intende che la legge in questione è considerata inaccettabile anche nell'esame di un caso internazionale cui la legge scozzese non dovrebbe applicarsi. L'ordine pubblico scozzese deriva per alcuni versi da strumenti o norme internazionali, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Il diritto scozzese non prevede numerose norme di questo tipo e quelle esistenti derivano in modo principale dalle normative valide per l'intero Regno Unito. Ne sono esempi l'inapplicabilità di accordi di investimento effettuati da o attraverso persone non autorizzate oppure in seguito a una comunicazione illegale al cliente, ai sensi degli articoli 26 e 30 del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi finanziari e i mercati).

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto della legge straniera è elemento di fatto e deve essere dimostrato in quanto tale dalle parti. Il giudice è tenuto a prendere una decisione al riguardo basandosi sull'analisi delle prove addotte dalle parti. Il giudice non può effettuare indagini né applicare la legge straniera di sua iniziativa. In caso di conflitto tra le prove spetta al giudice decidere quale punto di vista delle parti paia più plausibile e può a tal fine esaminare le normative straniere e i casi citati nelle prove.

L'unica eccezione alla regola secondo cui la legge straniera rappresenta un elemento di fatto è che, nell'esaminare un'impugnazione presentata da una parte del Regno Unito, la Corte Suprema del Regno Unito può applicare la legge di qualsiasi altra giurisdizione del Regno Unito, anche se il contenuto di tale legge non è stato dimostrato da prove. La ragione alla base di tale eccezione è il fatto che la Corte Suprema è composta da giudici di tutte le giurisdizioni del Regno Unito e dispone quindi dei poteri per applicare la legge di qualsivoglia giurisdizione.

Quando è necessario dimostrare la legge straniera ci si avvale in genere di periti. Non è infatti sufficiente sottoporre un testo, ad esempio una normativa straniera, a un organo giurisdizionale, che non si riterrà qualificato per interpretare o applicare una norma giuridica straniera senza la consulenza di un soggetto che abbia un'adeguata conoscenza del sistema straniero in questione. Le prove peritali possono essere addotte da chiunque abbia un'adeguata conoscenza o esperienza, anche senza essere un avvocato praticante nell'altro paese. Ci si è ad esempio avvalsi della consulenza di accademici.

In generale, qualora le parti non siano d'accordo sul contenuto della legge straniera, questa dovrà essere dimostrata da prove presentate oralmente da periti, anche facendo riferimento a documentazione che potrà essere sottoposta al tribunale. In assenza di controversie riguardo al contenuto della legge straniera, le parti possono semplicemente giungere a un accordo o presentare una dichiarazione giurata.

La presunzione di base è che la legge straniera equivale a quella scozzese. Tale presunzione è ovviamente confutabile con prove che dimostrano in modo soddisfacente il contenuto (diverso) della legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Nei casi riguardanti obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale in situazioni in cui sorge un conflitto di leggi è direttamente applicabile il regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). In base al principio dell'universalità, ogni norma prevista dal regolamento Roma I deve essere applicata indipendentemente dal fatto che sia la legge di uno Stato membro dell'UE o meno.

Il regolamento Roma I non si applica in materia di prove o procedura, aspetti che continuano a essere disciplinati dalla legge del foro. Rappresentano un'eccezione le norme che ripartiscono l'onore della prova, le quali, in base al regolamento Roma I, devono essere disciplinate dalla legge che disciplina un'obbligazione contrattuale ai sensi dello stesso regolamento. I termini di prescrizione e decadenza, l'esecuzione e le conseguenze dell'inadempimento di un'obbligazione, tra altri aspetti, sono disciplinate dalla legge applicabile conformemente al regolamento.

Le norme primarie del regolamento Roma I sono le seguenti. Laddove la scelta delle parti sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso, si applica la legge scelta dalle parti.

Sono tuttavia previste limitazioni alla libertà di scelta delle parti. In base all'articolo 3 del regolamento Roma I, qualora le parti abbiano scelto la legge applicabile, ma tutti gli altri "elementi pertinenti alla situazione" siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'efficacia delle disposizioni alle quali la legge dell'altro paese non permette di derogare convenzionalmente. L'articolo 9 prevede che le norme cogenti prevalenti di un paese si applicano anche se le parti non si sono avvalse della libertà di scelta. Inoltre, per i contratti conclusi dai consumatori e i contratti di lavoro, la legge scelta non può in genere comportare per il consumatore o il lavoratore la privazione della protezione assicuratagli dalle norme cogenti del sistema giuridico che si sarebbe applicato in mancanza di scelta.

Nei casi in cui non sia stata esercitata alcuna scelta espressa o in cui non sia possibile dimostrarla chiaramente, il regolamento Roma I stabilisce, all'articolo 4, ulteriori norme per determinare la legge che disciplina i contratti, la quale è spesso collegata alla residenza abituale della parte che non ha effettuato il pagamento del prodotto o del servizio, ad esempio il venditore nel caso di un contratto di vendita di beni, il prestatore di un prestito bancario o il garante in un contratto di garanzia. È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento manifestamente più stretto. La giurisprudenza relativa alla Convenzione di Roma, che può rimanere pertinente nel contesto dell'interpretazione del regolamento Roma I, conferma che per confutare la presunzione deve sussistere per lo meno una chiara preponderanza di fattori a favore dell'altro paese. La maggioranza dei giudici nell'importante sentenza emessa in Scozia nella causa "Caledonia Subsea contro Microperi SA" si è spinta oltre, affermando che la presunzione deve essere confutata solo se, nelle circostanze eccezionali del caso, la residenza abituale della parte che fornisce la prestazione caratteristica non ha valenza reale.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Il regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Affinché sia possibile applicare le norme previste dal regolamento, il danno deve essersi già verificato oppure deve essere possibile si verifichi. Per danno si intende qualsiasi "conseguenza" derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio (obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione d'affari altrui senza la dovuta autorità) o culpa in contrahendo (obbligazione extracontrattuale derivante da trattative precontrattuali). Il regolamento Roma II non si applica, tra l'altro, ai casi di diffamazione o azioni equivalenti nell'ambito di un diritto straniero.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale prevede l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento stabilisce norme altresì per i casi di arricchimento senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo. Il regolamento consente alle parti di scegliere in talune circostanze la legge applicabile. Prevede tuttavia limitazioni alla deroga, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, alle norme del diritto interno del foro, e alla deroga alle norme di un paese diverso da quello scelto, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati in quel paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno.

In Scozia sono previsti alcuni casi cui il regolamento Roma II non si applica se è applicabile il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 o la common law.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Domicilio

In Scozia, la nozione di illegittimità è stata abolita dall'articolo 21 del Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di famiglia (Scozia)]. L'articolo 22, comma 2, della legge del 2006 prevede quindi che se a) i genitori di un figlio di età inferiore a 16 anni sono domiciliati nello stesso paese dell'altro e b) il figlio vive in un'abitazione con un genitore o in un'abitazione (o più abitazioni) con entrambi, il domicilio del figlio è nello stesso paese dei genitori. Negli altri casi, l'articolo 22, comma 3, prevede che il domicilio del figlio sia nel paese con il quale il figlio ha in quel momento il collegamento più stretto.

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere un domicilio, la persona deve essersi effettivamente trasferita nel nuovo paese in cui desidera risiedere e deve dimostrare l'intenzione di rinunciare al domicilio precedente, nonché di voler vivere stabilmente nel nuovo paese. In caso di abbandono del domicilio eletto, si tiene conto del domicilio di origine per colmare eventuali lacune fino all'elezione di un nuovo domicilio.

Oggi il domicilio di ciascun coniuge è valutato indipendentemente da quello dell'altro coniuge.

In base all'articolo 1 del Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 (legge del 1973 sul domicilio e i procedimenti coniugali), la coniuge ha gli stessi diritti di qualsiasi altra persona per quanto riguarda il domicilio. Tuttavia, laddove la donna abbia contratto matrimonio prima della legge del 1973 (e ha quindi acquisito il domicilio del marito conformemente alla legge precedente) continua a mantenere tale domicilio, a meno che non lo abbandoni o elegga un nuovo domicilio.

Nome

Il diritto di dare il nome al proprio figlio fa parte delle responsabilità e dei diritti dei genitori. In qualsiasi controversia relativa a tali responsabilità e diritti, ai sensi dell'articolo 11 del Children (Scotland) Act 1995 [legge del 1995 in materia di minori (Scozia)], l'organo giurisdizionale è tenuto a considerare in primis il benessere del figlio.

Gli adulti hanno in genere il diritto di scegliere il nome che preferiscono in Scozia, purché non vi sia un intento fraudolento. Qualsiasi persona di età superiore ai 16 anni, la cui nascita è registrata in Scozia o che è stata legalmente adottata in Scozia, può presentare domanda presso i National Records of Scotland (registri nazionali di Scozia) per modificare un nome registrato. Tuttavia, il ricorso a tale servizio non è obbligatorio. Ulteriori informazioni sul cambiamento del nome sono disponibili sul sito web del National Records of Scotland (registri nazionali di Scozia).

Capacità di agire

La capacità di, ad esempio, stipulare contratti, fare testamenti, ecc., è disciplinata da leggi diverse a seconda della questione in relazione alla quale si pone la questione della capacità. L'Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991 [legge del 1991 sull'età della capacità di agire (Scozia)] si applica in determinate circostanze. In base alla suddetta legge, una persona di età pari o superiore ai 16 anni ha la capacità di agire per concludere qualsiasi transazione. Una persona di età inferiore dispone di tale capacità in talune circostanze stabilite dalla legge.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

La legge scozzese conferisce ai genitori (e ad alcuni altri soggetti che godono della capacità di agire di prendersi cura di un minore) diritti e responsabilità genitoriali. La legge del 1995 in materia di minori prevede disposizioni riguardanti i diritti e le responsabilità dei genitori. La legge scozzese è applicabile ogni volta in cui gli organi giurisdizionali scozzesi hanno competenza in base alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1996 e del regolamento Bruxelles IIa. Le questioni relative all'adozione nel diritto scozzese sono determinate dall'Adoption and Children (Scotland) Act 2007 [legge del 2007 sull'adozione e sui bambini (Scozia)].

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Un matrimonio è valido in Scozia soltanto se sono soddisfatti taluni requisiti. Entrambe le parti devono essere libere di sposarsi, godere di piena capacità di agire e avere dato il pieno consenso al matrimonio.

Anche l'articolo 38, comma 1, del Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di diritto di famiglia (Scozia)] dispone che il matrimonio deve essere conforme alle formalità necessarie dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Tale legge disciplina la validità della celebrazione e degli elementi che la compongono, ad esempio l'uso obbligatorio di una formulazione specifica o di un luogo specifico per la celebrazione del matrimonio, la necessità di ottenere il consenso dei genitori e la possibilità che il matrimonio possa essere celebrato per procura.

La questione della capacità di una parte di contrarre matrimonio e del pieno consenso alla celebrazione del matrimonio è determinata dalla legge del luogo in cui la parte era domiciliata immediatamente prima del matrimonio (articolo 38, comma 2, della legge del 2006). In Scozia l'età per la capacità di agire di contrarre matrimonio è 16 anni. Per quanto riguarda il consenso, deve esserci uno scambio autentico e serio in termini di consenso tra le due parti del matrimonio.

In seguito all'introduzione del Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014) [legge del 2014 in materia di matrimonio e unioni civili (Scozia)], in Scozia oggi è riconosciuto anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sia celebrati in Scozia che all'estero.

A condizione che non vi siano impedimenti legali al matrimonio, chiunque ha diritto di sposarsi in Scozia. Non vi è alcun obbligo di residenza in Scozia per le coppie che vogliono sposarsi sul territorio scozzese, anche se i cittadini extra-UE potrebbero aver bisogno di un'autorizzazione all'immigrazione.

Unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso

La legge scozzese riconosce anche le unioni civili, in conformità alla legge del 2004 sulle unioni civili. In base all'articolo 85 della legge del 2004, un'unione civile è costituita da due persone dello stesso sesso mediante la firma di un atto di costituzione dell'unione civile compilato in precedenza dinanzi a due testimoni di minimo 16 anni di età e a un ufficiale di stato civile autorizzato (alla presenza di tutti i suddetti soggetti).

La legge del 2004 prevede altresì disposizioni specifiche per le unioni civili costituite al di fuori del Regno Unito. Un'unione civile tra persone dello stesso sesso celebrata all'estero e legalmente costituita al di fuori del Regno Unito è considerata al pari di un'unione civile celebrata in Scozia, a condizione che soddisfi determinati criteri stabiliti dalla legge del 2004.

Convivenza

In genere in Scozia, se una coppia convive in modo analogo a un matrimonio, la convivenza comporta determinati diritti e doveri. Il Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di famiglia (Scozia)] prevede diritti per le coppie conviventi (che si applicano allo stesso modo tanto alle coppie omosessuali quanto a quelle eterosessuali). Ad esempio, l'articolo 26 prevede diritti su taluni beni familiari, l'articolo 27 fa riferimento ai diritti su alcuni fondi e beni, l'articolo 28 prevede disposizioni finanziarie sulla separazione, l'articolo 29 contiene disposizioni finanziarie nel caso in cui uno dei conviventi deceda senza lasciare testamento e l'articolo 30 prevede disposizioni sugli ordini di protezione civile per la tutela contro gli abusi.

Divorzio e separazione

In materia di divorzio e separazione, la legislazione del Regno Unito [in particolare il Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 (legge del 1973 sul domicilio e i procedimenti coniugali) e il Civil Partnership Act 2004 (legge del 2004 sulle unioni civili)] stabilisce i casi in cui gli organi giurisdizionali scozzesi hanno competenza in materia di divorzio e scioglimento del matrimonio. Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito Internet degli organi giurisdizionali della Scozia.

Obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, il Department for Work and Pensions (dipartimento per il lavoro e le pensioni) gestisce un servizio legale per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli in tutta la Gran Bretagna.

In Scozia anche il Family Law (Scotland) Act 1985 [legge del 1985 sul diritto di famiglia (Scozia)] prevede disposizioni sulle obbligazioni alimentari per i membri della famiglia, quali i coniugi e i figli. Le obbligazioni alimentari sono un obbligo a garantire un sostegno di questa natura in modo ragionevole rispetto alle circostanze.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In Scozia esiste un sistema giuridico per le disposizioni finanziarie relative al divorzio o allo scioglimento di un'unione civile. Il diritto scozzese stabilisce alcuni principi che devono essere presi in considerazione nel decidere in merito alle disposizioni finanziarie e alla divisione del patrimonio coniugale. Tali principi sono contenuti nel Family Law (Scotland) Act 1985 [legge del 1985 sul diritto di famiglia (Scozia)].

In base alla regola generale stabilita dal diritto scozzese, il valore netto del patrimonio dei coniugi deve essere ripartito equamente tra le parti, a meno che non sussistano ragioni contrarie a una ripartizione equa e paritaria. Il patrimonio coniugale è composto da tutti i beni appartenenti alle parti del matrimonio o dell'unione civile acquisiti prima o durante il matrimonio o l'unione civile. L'articolo 9 della legge del 1985 stabilisce i principi di cui tenere conto nell'emissione di un'ordinanza in materia di disposizioni finanziarie in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione civile, che dovrebbero aiutare a decidere se il patrimonio coniugale debba essere diviso equamente tra le parti oppure se un coniuge o una delle parti di un'unione civile debba ricevere una quota maggiore rispetto all'altra.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge del paese in cui si trova il bene al momento del decesso (lex rei sitae). Le stesse regole si applicano quando in caso di "legittima" (cioè il diritto, non revocabile dal testamento, di cui godono alcuni membri della famiglia ad ottenere parte del patrimonio del defunto). I diritti alla quota di legittima devono essere presi in considerazione sia nella successione intestata che in quella testamentaria. È opportuno notare che attualmente, ai sensi della legge scozzese, la quota di legittima è possibile soltanto per i beni mobili ed è quindi accessibile solo se il defunto aveva, al momento del decesso, un domicilio in Scozia. Nei casi di successione testamentaria, la capacità del testatore di fare testamento è disciplinata dalla legge del suo domicilio alla data del testamento, per i beni mobili, e dalla legge del paese in cui si trova il bene, per i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 1963 (legge del 1963 sui testamenti) un testamento è considerato eseguito correttamente ("valido a livello di forma") (ad esempio, redatto nella forma corretta, in presenza del giusto numero di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (firmato dinanzi ai testimoni), la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Sarà valido a livello di forma per i beni immobili anche laddove sia conforme alla legge del paese in cui si trova il bene.

Le disposizioni di un testamento relativo a un bene mobile sono valide ed eseguibili ("valido a livello di sostanza") (ad esempio, limitazioni alla quota ereditaria che può essere correttamente trasferita mediante testamento) se sono conformi alla legge del domicilio del testatore alla data del decesso. Un testamento relativo a un bene immobile è valido a livello di sostanza se è conforme alla legge del paese in cui si trova il bene alla data del decesso.

Un testamento è interpretato dalla legge voluta dal testatore, le cui intenzioni possono essere esplicite o dedotte dalla lingua in cui è redatto il testamento. In caso contrario, si presume che sia la legge del domicilio del testatore alla data del testamento per quanto riguarda i beni mobili. Tale norma vale in genere anche per i beni immobili. In casi eccezionali, laddove nel testamento non sia stata specificata chiaramente nessuna legge, è applicata la legge del domicilio alla data del decesso.

È opportuno segnalare che l'articolo 4 della legge del 1963 stabilisce che:

"l'interpretazione di un testamento non deve essere modificata in seguito al cambiamento di domicilio del testatore dopo l'esecuzione del testamento".

La validità essenziale di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data della presunta revoca per quanto riguarda i beni mobili e dalla legge del luogo in cui si trovano i beni immobili, laddove la revoca riguardi beni mobili. Un testamento che revoca un testamento valido precedente o una disposizione di un testamento valido precedente è considerato sotto il profilo della forma laddove sia conforme alla legge di qualsiasi paese in base al quale il testamento o la disposizione revocati siano stati correttamente eseguiti.

3.8 Proprietà immobiliare

La classificazione di un bene quale bene mobile o immobile è determinata dalla legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è situato il bene. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la transazione del bene, ivi comprese la capacità, le formalità e la validità materiale. Esiste una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni riguardanti beni mobili materiali, la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. In genere, un titolo di proprietà di un bene mobile materiale acquisito in conformità a tale norma generale è considerato valido in Scozia. Le questioni contrattuali sono ovviamente disciplinate dal regolamento Roma I.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito è parte del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se hanno competenza gli organi giurisdizionali scozzesi (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia in Scozia, ritenuta pertanto essere il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge scozzese.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge scozzese laddove abbiano ed esercitino la competenza gli organi giurisdizionali scozzesi.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021

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