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Quale normativa nazionale si applica?

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

Le seguenti fonti del diritto interno sono definite dagli articoli 1, 3 e 4 del codice civile portoghese:

• le leggi

• l'uso

• l'equità.

Ai sensi dell'articolo 8 della costituzione portoghese, le fonti del diritto internazionale sono le seguenti:

• le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune costituiscono parte integrante del diritto portoghese;

• le norme sancite nelle convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate entrano in vigore nel diritto interno portoghese in seguito alla loro pubblicazione ufficiale e rimangono tali fintantoché dette norme restano vincolanti a livello internazionale per lo Stato portoghese;

• le norme stabilite dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali cui il Portogallo appartiene entrano direttamente in vigore nel diritto interno portoghese, a condizione che ciò sia stabilito nei rispettivi trattati istitutivi;

• le disposizioni dei trattati che disciplinano l'Unione europea e le norme stabilite dalle sue istituzioni, nell'esercizio delle rispettive responsabilità, sono applicabili al diritto interno portoghese, ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico basato sullo stato di diritto.

1.1 Diritto nazionale

Le leggi

Le leggi sono una fonte immediata del diritto interno. L'articolo 1, secondo comma, del codice civile portoghese considera tutte le disposizioni generali stabilite dagli organi competenti dello Stato. L'articolo 112, primo comma, della costituzione portoghese afferma che le leggi, i decreti legge e i decreti legislativi regionali sono atti legislativi.

L'uso

L'uso è giuridicamente giustificabile come fonte del diritto interno quando entrambe le seguenti condizioni sono rispettate:

• non è in contrasto con i principi di buona fede; ed

• è stabilito dalla legge (articolo 3, primo comma, del codice civile portoghese).

L'equità

Gli organi giurisdizionali portoghesi possono dirimere una controversia in conformità con i principi dell'equità soltanto in una delle seguenti circostanze:

• quando ciò è stabilito dalla legge (articolo 4, lettera a), del codice civile portoghese);

• quando le parti acconsentono e dispongono del rapporto giuridico (articolo 4, lettera b), del codice civile portoghese); oppure

• quando le parti avevano convenuto anticipatamente di porre rimedio alle controversie ricorrendo all'equità (articolo 4, lettera c), del codice civile portoghese).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Il Portogallo è vincolato da 26 convenzioni dell'Aia:

1. Convenzione concernente la procedura civile (L'Aia, 1954)

Cfr.: qui

2. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i minori (L'Aia, 1956)

Cfr.: qui

3. Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari in relazione ai minori (L'Aia, 1958)

Cfr.: qui

4. Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (L'Aia, 1961)

Cfr.: qui

5. Convenzione sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie (L'Aia, 1961)

Cfr.: qui

6. Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aia, 1961)

Cfr.: qui

7. Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale (L'Aia, 1965)

Cfr.: qui

8. Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)

Cfr.: qui

9. Protocollo addizionale alla convenzione dell'Aia relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)

Cfr.: qui

10. Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aia, 1970)

Cfr.: qui

11. Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (L'Aia, 1971)

Cfr.: qui

12. Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aia, 1970)

Cfr.: qui

13. Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni (L'Aia, 1973)

Cfr.: qui

14. Convenzione concernente la legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti (L'Aia, 1973)

Cfr.: qui

15. Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)

Cfr.: qui

16. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)

Cfr.: qui

17. Convenzione sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (L'Aia, 1978)

Cfr.: qui

18. Convenzione sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni (L'Aia, 1978)

Cfr.: qui

19. Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'intermediari ed alla rappresentanza (L'Aia, 1978)

Cfr.: qui

20. Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aia, 1980)

Cfr.: qui

21. Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aia, 1993)

Cfr.: qui

22. Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (L'Aia, 1996)

Cfr.: qui

23. Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (L'Aia, 2000)

Cfr.: qui

24. Convenzione sugli accordi di scelta del foro (L'Aia, 2005)

Cfr.: qui

25. Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (L'Aia, 2007)

Cfr.: qui

26. Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 2007)

Cfr.: qui

Convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)

Il Portogallo è vincolato da 10 convenzioni della CIEC

Tali convenzioni sono consultabili qui

1. Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero (Parigi, 27 settembre 1956). Approvata con: legge n. 33/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 196 del 27 agosto 1981.

Cfr.: qui

2. Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa dalla legalizzazione degli atti di stato civile (Lussemburgo, 26 settembre 1957). Approvata con: legge n. 22/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 189 del 19 agosto 1981.

Cfr.: qui

3. Convenzione per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: decreto-legge n. 39/80, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 145 del 26 giugno 1980.

Cfr.: qui

4. Convenzione sulla modifica di cognomi e i nomi (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 5/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 40 del 16 febbraio 1984.

Cfr.: qui

5. Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali (Roma, 14 settembre 1961). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 6/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 50 del 28 febbraio 1984.

Cfr.: qui

6. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.

Cfr.: qui

7. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.

Cfr.: qui

8. Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Parigi, 15 settembre 1977). Approvata con:
decreto-legge n. 135/82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 292 del 20 dicembre 1982.

Cfr.: qui

9. Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi (Monaco di Baviera, 5 settembre 1980). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 8/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 54 del 3 marzo 1984.

Cfr.: qui

10. Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (Monaco di Baviera, 5 ottobre 1980). Approvata con: decreto governativo n. 40/84, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 170 del 24 luglio 1984.

Cfr.: qui

Altre convenzioni multilaterali vincolanti per il Portogallo:

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Stoccolma, 1967)

Cfr.: qui e qui

Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967

Cfr.: qui e qui

Protocollo: qui

Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario e convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario (Ginevra, 1930)

Cfr.: qui

Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (chèque) e convenzione per regolare alcuni conflitti in materia di assegni bancari (Ginevra, 1931)

Cfr.: qui

Convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, di cui il Portogallo è parte, approvata ai sensi del decreto legge n. 252/75

Cfr.: qui

Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958)

Cfr.: qui

Convenzione di Lugano II concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008)

Cfr.: qui

Decisione: qui

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 1980, come modificata dal protocollo del 1999

Cfr.: qui

Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, firmata a Londra nel 1970

Cfr.: qui

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, convenzione di Istanbul del 2011

Cfr.: qui

Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, convenzione di New York del 1956

Cfr.: qui e qui

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica d'Angola, firmato a Luanda (1995)

Cfr.: qui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Guinea-Bissau, firmato a Bissau (1988)

Cfr.: qui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Mozambico, firmato a Lisbona (1990)

Cfr.: qui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (1976)

Cfr.: qui

  • Accordo tra il Portogallo e la Repubblica di Capo Verde per il recupero degli alimenti (1982)

Cfr.: qui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Capo Verde (2003)

Cfr.: qui

  • Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo degli Stati Uniti d'America per il recupero degli alimenti (2000)

Cfr.: qui

  • Convenzione tra la Repubblica portoghese e il Granducato di Lussemburgo sull'assistenza giudiziaria in materia di affidamento e diritto di visita (1992)

Cfr.: qui

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Quando una norma in materia di conflitto di leggi rinvia a una legge straniera, ciò implica soltanto l'applicazione del diritto nazionale di tale Stato, ma non significa che gli organi giurisdizionali di detto Stato abbiano competenza giurisdizionale. L'unica eccezione a questa norma si ha nel caso in cui ciò vada contro qualche precetto (articolo 16 del codice civile portoghese).

L'applicazione della legge straniera è limitata alle norme del sistema giuridico straniero che costituiscono parte del regime che disciplina il settore del diritto coperto dalla norma in materia di conflitto di leggi (ad esempio successioni, famiglia, obbligazioni, diritti reali) (articolo 16 del codice civile portoghese).

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In Portogallo, il giudice non è soggetto alle rivendicazioni delle parti in relazione a indagine, interpretazione e applicazione delle norme di legge (articolo 5, terzo comma, del codice di procedura civile portoghese). Da questo principio generale risulta che il giudice nazionale applica le norme in materia di conflitto di leggi di propria iniziativa.

2.2 Rinvio

In Portogallo, ci sono tre norme fondamentali in materia di reenvio (rinvio):

  • una norma che prevede il rinvio alla legge di un altro Stato (articolo 17 del codice civile portoghese);
  • una norma che prevede il rinvio alla legge portoghese (articolo 18 del codice civile portoghese);
  • una norma che disciplina i casi in cui il rinvio non è permesso (articolo 19 del codice civile portoghese).

Rinvio alla legge di un altro Stato

In Portogallo, il giudice può ricorrere alla legge di un altro Stato.

Il rinvio alla legge di un altro Stato può realizzarsi quando la norma portoghese in materia di conflitto rimanda alla legge di un altro Stato, che a sua volta sia ritenuto competente a trattare il caso (articolo 17, primo comma, del codice civile portoghese).

Il rinvio termina se:

  • la legge straniera a cui la norma in materia di conflitto di leggi rimanda è una legge personale e
    • l'interessato ha la sua residenza abituale in Portogallo; oppure
    • risiede in un paese le cui norme in materia di conflitto di leggi sanciscono che si applicano le leggi dello Stato della loro nazionalità (articolo 17, secondo comma, del codice civile portoghese).

Tuttavia, si applica sempre il rinvio qualora siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • nei casi di tutela e curatela, di rapporti patrimoniali tra coniugi, di potestà genitoriale, di rapporti tra adottante e adottato, e di successioni per causa di morte; e
  • la legge straniera indicata dalla norma sul conflitto rimandi alla legge del luogo in cui sono situati i beni immobili e questa sia ritenuta competente (articolo 17, terzo comma, del codice civile portoghese).

Rinvio alla legge portoghese

Si applica il rinvio alla legge portoghese, quando la norma in materia di conflitto di leggi rimanda alla legge di un altro Stato che a sua volta dispone di una norma sul conflitto che rinvia ancora una volta alla legge portoghese. In questo caso, si applicherà la legge portoghese (articolo 18, primo comma, del codice civile portoghese).

Tuttavia, nelle questioni relative allo status personale, il rinvio alla legge portoghese è consentito soltanto se è soddisfatto il seguente ulteriore requisito:

  • l'interessato ha la sua residenza abituale nel territorio portoghese; oppure
  • la legge del paese di residenza dell'interessato ritiene competente il diritto portoghese (articolo 18, secondo comma, del codice civile portoghese).

Casi in cui il rinvio non è consentito

Nessuno dei tipi di rinvio di cui sopra è consentito nei seguenti casi:

  • quando il rinvio invalidi o renda non applicabile una transazione che sarebbe stata valida se fosse stata applicata semplicemente la norma portoghese in materia di conflitto di leggi (senza rinvio) (articolo 19, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando il rinvio sfocia nell'illegittimità di uno stato che sarebbe stato altrimenti legittimo (articolo 19, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando gli interessati hanno specificato la legge straniera applicabile, nei casi in cui ciò sia consentito (articolo 19, secondo comma, del codice civile portoghese).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il criterio di collegamento è una circostanza di fatto o di diritto, scelta dalla norma sul conflitto, che serve come base per specificare la legge applicabile. A seconda dei casi, può trattarsi, ad esempio, della nazionalità o del luogo in cui ha avuto luogo una transazione, in cui è stata creata un'opera intellettuale, in cui è stato registrato un diritto, in cui si trovano dei beni o in cui risiede l'interessato.

Il sistema giudiziario portoghese pone almeno due limitazioni alle modifiche del criterio di collegamento:

  • elusione fraudolenta della legge, una modifica del criterio di collegamento derivante da una situazione di fatto o di diritto creata dagli interessati al fine di eludere l'applicazione di una legge che sarebbe altrimenti applicabile viene considerata irrilevante (articolo 21 del codice civile portoghese);
  • la maggiore età raggiunta in base alla legge personale precedente non è influenzata da una modifica della legge personale (articolo 29 del codice civile portoghese).

Qualora non sia possibile determinare il criterio di collegamento dal quale dipende la legge applicabile, viene utilizzata la legge altrimenti applicabile (articolo 23 del codice civile portoghese).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Violazione dell'ordine pubblico

Le disposizioni della legge straniera specificata dalla norma in materia di conflitto di leggi non si applicano se violano i principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese (articolo 22, primo comma, del codice civile portoghese). In questo caso, si applicano altre disposizioni della legge straniera ritenute più appropriate o, in alternativa, le norme del diritto interno portoghese (articolo 22, secondo comma, del codice civile portoghese).

Convenzioni internazionali e legislazione UE

Quando le convenzioni internazionali vincolanti per lo Stato portoghese e la normativa UE prevedono norme sulla legge applicabile diverse da quelle previste nelle norme nazionali sul conflitto, dette norme nazionali non si applicano.

2.5 Accertamento della legge straniera

Chiunque invochi la legge straniera ha l'onere di dimostrarne l'esistenza e il contenuto. Tuttavia, il giudice deve cercare, di propria iniziativa, di acquisire conoscenze in merito alla legge straniera, che va comunque interpretata all'interno del sistema al quale appartiene e in conformità con le norme di interpretazione ivi stabilite (articolo 23, primo comma, del codice civile portoghese).

Al fine di ottenere informazioni sulla legge straniera in materia civile e commerciale, è possibile fare riferimento alle due convenzioni alle quali il Portogallo ha aderito:

  • la convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (Londra, 1968);
  • la convenzione sulle informazioni in materia giuridica rispetto alla legislazione in vigore e alla sua applicazione (Brasilia, 1972).

Qualora non sia possibile accertare il contenuto della legge straniera, viene utilizzata la legge che è altrimenti applicabile (articolo 23, secondo comma, del codice civile portoghese).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 (Roma I) che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

La Danimarca è l'unico Stato membro dell'Unione europea al quale non si applica il regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008. Continua a essere coperto dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In Danimarca, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata ai sensi della convenzione di Roma del 1980 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

Le questioni relative alla conferma, all'interpretazione e al completamento di una dichiarazione di intenti e alla mancanza di testamento o a difetti nel testamento sono disciplinati:

  • dalla legge applicabile alla sostanza della transazione (articolo 35, primo comma, del codice civile portoghese).

Il valore di un comportamento come dichiarazione di intenti è determinato:

  • dalla legge della residenza abituale comune del dichiarante e del destinatario della dichiarazione; oppure, in assenza della stessa:
  • dalla legge del luogo in cui ha avuto luogo il comportamento.

Il valore del silenzio come dichiarazione è determinato:

  • dalla legge della residenza abituale comune del dichiarante e del destinatario della dichiarazione; oppure, in assenza della stessa:
  • dalla legge del luogo in cui è stata ricevuta la proposta (articolo 35, secondo e terzo comma, del codice civile portoghese).

La forma della dichiarazione di intenti è disciplinata:

  1. dalla legge applicabile alla sostanza della transazione; oppure
  2. dalla legge in vigore nel luogo in cui viene fatta la dichiarazione;
  3. oppure dalla legge dello Stato, a cui la norma sul conflitto in vigore rimanda, dove viene resa la dichiarazione (articolo 36, primo e secondo comma, del codice civile portoghese).

N.B.:

le alternative 2) e 3) sono ammissibili soltanto se la legge che disciplina la sostanza della transazione non prevede che la dichiarazione sia nulla o non applicabile in caso di mancato rispetto di una certa forma, anche se la transazione è stata conclusa all'estero.

La legge applicabile alla rappresentanza legale è:

  • la legge che disciplina il rapporto giuridico da cui deriva il potere rappresentativo (articolo 37 del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla rappresentanza di persone giuridiche da parte dei rispettivi organi statutari è:

  • la legge personale pertinente.

La rappresentanza volontaria è disciplinata come segue:

  • la legge dello Stato in cui vengono esercitati i poteri di rappresentanza disciplina l'esistenza, l'estensione, la modifica, gli effetti e l'estinzione dei poteri di rappresentanza (articolo 36, primo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del paese in cui la persona rappresentata ha la sua residenza abituale si applica se il rappresentante esercita i suoi poteri in un paese diverso da quello indicato dalla persona rappresentata e se tale eventualità è nota al terzo con il quale questi stipula un contratto (articolo 39, secondo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del luogo della sede legale del rappresentante si applica se quest'ultimo esercita la rappresentanza in maniera professionale e tale eventualità è nota al terzo contraente (articolo 39, terzo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del luogo in cui si trovano i beni immobili si applica quando la rappresentanza si riferisce alla disposizione o amministrazione di tali beni (articolo 39, terzo comma, del codice civile portoghese).

I termini di prescrizione e decadenza sono disciplinati:

  • dalla legge applicabile al diritto al quale fanno riferimento la prescrizione o la decadenza (articolo 40 del codice civile portoghese).

Gli obblighi derivanti da negozi giuridici e la sostanza della transazione sono disciplinati:

I. dalla legge che le parti contraenti hanno scelto o avevano in mente (articolo 41, primo comma, del codice civile portoghese), a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • la sua applicabilità corrisponde ad un serio interesse dei dichiaranti; oppure
  • è collegata a uno degli aspetti della transazione che rientrano nell'ambito del campo di applicazione del diritto internazionale privato (articolo 41, secondo comma, del codice civile portoghese);

II. qualora le parti non determinino la legge, la legge applicabile è la seguente:

  • la legge della residenza abituale del dichiarante, nel caso di un'operazione unilaterale;
  • la legge della residenza abituale comune delle parti, nel caso di un contratto (articolo 42, primo comma, del codice civile portoghese);

III. nel caso di un contratto nell'ambito del quale le parti non hanno scelto la legge e non hanno una residenza abituale comune, va fatta una distinzione tra due situazioni:

  • contratti a titolo gratuito, per i quali la legge applicabile è la legge della residenza abituale del contraente che ha concesso il beneficio;
  • contratti a titolo oneroso, per i quali la legge applicabile è la legge del luogo in cui detti contratti sono stati conclusi (articolo 42, secondo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla gestione dell'attività aziendale è:

  • la legge del luogo in cui si svolge l'attività principale del responsabile (articolo 43 del codice civile portoghese).

La legge applicabile all'arricchimento senza causa è:

  • la legge sulla quale si basava il trasferimento di beni a favore della parte arricchita.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (Roma II) che prevale sulle norme nazionali in materia di conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Tuttavia, nelle relazioni tra il Portogallo e gli Stati che sono parte della convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, la legge applicabile in questi casi è determinata in conformità con tale convenzione, che prevale sulle leggi in materia di conflitto relative ad essa stabilite nel regolamento Roma II (articolo 28 del regolamento Roma II).

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

I. La legge applicabile alla responsabilità extra-contrattuale relativa a un atto illecito o un rischio è la seguente:

a) la legge dello Stato nel quale ha avuto luogo la principale attività lesiva; oppure

b) nel caso di un'omissione, la legge del luogo in cui la persona responsabile avrebbe dovuto agire (articolo 45, primo comma, del codice civile portoghese).

II. Qualora l'autore del reato non sia ritenuto responsabile ai sensi della legge in vigore nel luogo in cui si è verificata l'attività lesiva oppure, nel caso di omissione, la legge del luogo in cui la persona avrebbe dovuto agire, la legge applicabile è la legge dello Stato in cui si è verificato l'effetto lesivo, a condizione che siano soddisfatti cumulativamente due requisiti:

a) la legge dello Stato in cui l'effetto lesivo ha prodotto il suo effetto ritiene l'autore del reato responsabile; e

b) l'autore del reato avrebbe dovuto prevedere i danni causati in tale Stato come conseguenza della sua azione od omissione (articolo 45, secondo comma, del codice civile portoghese).

III. Le norme di cui sopra, ai punti I e II, non si applicano nei seguenti casi:

a) se l'autore del reato e il danneggiato hanno la stessa nazionalità o la stessa residenza abituale e si trovano occasionalmente all'estero, la legge applicabile è quella della loro nazionalità o della loro residenza abituale comune, a seconda dei casi;

b) questo è il caso, fatte salve le disposizioni dello Stato locale che deve applicare la legge in maniera equa nei confronti di tutte le persone (articolo 43, terzo comma, del codice civile portoghese).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Il concetto di legge personale

  • Persone fisiche:
    • la legge personale è la legge della nazionalità del soggetto (articolo 31, primo comma, del codice civile portoghese).
    • Nel caso di un apolide, la legge personale dell'apolide è quella del luogo di residenza abituale (articolo 32, primo comma, del codice civile portoghese). Tuttavia, qualora l'apolide sia un minore o una persona indigente, la legge personale è quella del suo domicilio legale (articolo 32, secondo comma, del codice civile portoghese).
  • Persone giuridiche:
    • la legge personale delle persone giuridiche è quella dello Stato in cui si trova la sua sede legale principale e la sede reale di amministrazione (articolo 33, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge personale delle persone fisiche disciplina:

  • stato civile (articolo 25 del codice civile portoghese);
  • capacità (articolo 25 del codice civile portoghese);
  • inizio e fine della personalità (articolo 26, primo comma, del codice civile portoghese);
  • diritti della personalità — esistenza, tutela e restrizioni (a condizione che lo straniero o l'apolide non godano di alcuna tutela giuridica di sorta che non sia riconosciuta dal diritto portoghese) (articolo 27 del codice civile portoghese);
  • maggiore età (a condizione che una modifica della legge personale non influenzi la maggiore età raggiunta ai sensi della legge personale precedente) (articolo 29 del codice civile portoghese);
  • tutela e istituzioni simili volte a proteggere le persone incapaci (articolo 29 del codice civile portoghese).

La legge personale delle persone giuridiche disciplina:

  • la capacità della persona giuridica;
  • la costituzione, il funzionamento e la competenza dei suoi organi;
  • le modalità di acquisizione e di perdita dell'associazione, nonché i diritti e i doveri ad essa connessi;
  • la responsabilità civile nei confronti di terzi della persona giuridica, dei suoi rispettivi organi e soci;
  • la trasformazione, lo scioglimento e la cessazione della persona giuridica (articolo 33, secondo comma, del codice civile portoghese).

Trasferimento e fusione di persone giuridiche:

  • il trasferimento da uno Stato all'altro della sede legale di una persona giuridica non estingue la sua personalità, se le leggi di entrambe le sedi legali concordano a tale proposito;
  • la fusione di persone giuridiche appartenenti a leggi personali diverse è valutata ai sensi di entrambe le leggi (articolo 33, terzo e quarto comma, del codice civile portoghese).

Persone giuridiche internazionali:

  • la legge personale è determinata nella convenzione che le ha costituite o nello statuto;
  • se questo non è il caso, la legge applicabile è la legge del paese in cui si trova la sede legale (articolo 34 del codice civile portoghese).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La legge applicabile alla costituzione di un rapporto genitore-figlio è la seguente:

  • la legge personale del genitore nel momento in cui è stato stabilito il rapporto (articolo 56, primo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge nazionale comune di entrambi i genitori; oppure, in sua assenza, la legge della residenza abituale comune dei coniugi o, in sua assenza, la legge personale del figlio, se si tratta del figlio di una donna sposata e l'istituzione del rapporto genitore-figlio si riferisce al padre (articolo 56, secondo comma, del codice civile portoghese).

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati:

  • dalla legge nazionale comune dei genitori; o, in sua assenza
  • dalla legge della residenza abituale comune dei genitori; oppure,
  • dalla legge personale del figlio, qualora i genitori risiedano in Stati diversi (articolo 57, primo comma, del codice civile portoghese).

3.4.2 Adozione

La legge applicabile all'adozione, alle relazioni tra adottante e adottato, e alle relazioni tra adottato e la sua famiglia biologica è la seguente:

  • la legge personale dell'adottante (articolo 60, primo comma, del codice civile portoghese);
  • se gli adottanti sono sposati o se l'adottato è il figlio di uno di loro, la legge nazionale comune degli adottanti; oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune degli adottanti; oppure, in sua assenza,
  • - la legge del paese con il quale la vita familiare degli adottanti presenta il legame più stretto (articolo 60, secondo comma, del codice civile portoghese).

Le situazioni nelle quali l'adozione non è consentita sono le seguenti:

  • l'adozione non è consentita se la legge competente che disciplina i rapporti tra l'adottato e i suoi genitori biologici non riconosce o non consente l'adozione nelle circostanze di specie (articolo 60, quarto comma, del codice civile portoghese).

Situazioni nelle quali per procedere con l'adozione o l'assunzione di un rapporto padre-figlio è necessario un consenso:

  • quando la legge personale dell'adottato ne richiede il consenso (articolo 61, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando la legge che disciplina i rapporti tra l'interessato e un terzo con il quale questi ha una famiglia legale o un rapporto di tutore richiede il consenso da parte del terzo (articolo 62, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La legge personale di ciascuno dei futuri sposi si applica:

  • alla loro capacità di sposarsi;
  • alla loro capacità di firmare un accordo prematrimoniale;
  • alle norme in materia di assenza di consenso o di consenso viziato delle parti contraenti (articolo 49 del codice civile portoghese).

La legge applicabile alle forme di matrimonio è la seguente:

  • la legge dello Stato nel quale si celebra il matrimonio;
  • la legge nazionale di uno dei coniugi se sono entrambi stranieri che si sposano in Portogallo dinnanzi ai rispettivi funzionari consolari o diplomatici e, qualora detta legge consenta pari competenza, dinnanzi a funzionari consolari e diplomatici portoghesi (articolo 51, primo comma, del codice civile portoghese);
  • i funzionari diplomatici o consolari dello Stato portoghese o i ministri cattolici portoghesi possono officiare il matrimonio di due cittadini portoghesi o di un/a cittadino/a portoghese e un/a cittadino/a straniero/a all'estero (articolo 51, secondo comma, del codice civile portoghese);
  • in ciascuna delle due situazioni di cui all'ultimo trattino, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni organizzate dall'organo competente, a meno che non si sia rinunciato alle stesse (articolo 51, terzo comma, del codice civile portoghese);
  • un matrimonio canonico, officiato all'estero, di due cittadini portoghesi o di un/a cittadino/a portoghese e un/a straniero/a, è considerato un matrimonio cattolico e viene trascritto in Portogallo sulla base dei registri parrocchiali, a prescindere dalla forma giuridica del matrimonio (articolo 51, quarto comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale tra di essi è la seguente:

  • la legge nazionale comune (articolo 52, primo comma, del codice civile portoghese); oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge del paese con il quale la vita familiare presenta il legame più stretto (articolo 51, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Non esistono norme in materia di conflitto di leggi che disciplinano specificamente i casi di coppie conviventi/non sposate e unioni di fatto.

Ai sensi della legge nazionale, la convivenza è disciplinata dalla legge n. 7/2001 dell'11 maggio 2001 (tutela delle unioni di fatto), modificata da ultimo dalla legge n. 71/2018 del 31 dicembre 2018.

Il diritto portoghese definisce la convivenza come la situazione giuridica di una coppia che, indipendentemente dal sesso dei partner, vive insieme come se fosse sposata da più di due anni (articolo 1, secondo comma, della legge sulla tutela delle unioni di fatto).

In assenza di norme sul conflitto che disciplinano specificamente la convivenza, le norme in materia di conflitto di leggi inerenti ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale possono essere applicate per analogia. Tuttavia, questa interpretazione è soggetta a fluttuazioni nell'ambito della giurisprudenza nazionale.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, la legge applicabile al divorzio e alla separazione legale è determinata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile al divorzio e alla separazione legale in merito a persone e beni è:

  • la legge nazionale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge del paese con il quale la vita familiare presenta il legame più stretto (articolo 52 del codice civile portoghese applicabile alla separazione legale in merito a persone e beni conformemente all'articolo 55, primo comma, dello stesso codice).

Modifica della legge applicabile alla costanza di matrimonio:

  • in questo caso, soltanto un fatto che era rilevante al momento della sua costituzione può essere utilizzato come base per il divorzio o per la separazione (articolo 55, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Regime previsto dal protocollo dell'Aia del 2007

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, rapporti genitore-figlio, matrimonio o affinità, ivi comprese le obbligazioni alimentari a favore di figli i cui genitori non sono sposati, è determinata conformemente al protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di cui sotto, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile, a seconda dei casi, è la legge indicata in precedenza:

  • nella sezione "Costituzione del rapporto genitori-figli, inclusa l'adozione" per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli e ai rapporti tra adottanti e adottato;
  • nella sezione "Matrimonio, coppie conviventi/non sposate, unioni di fatto, divorzio, separazione giudiziale e obbligazioni alimentari" per quanto attiene ai rapporti tra i coniugi.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base ad altri rapporti familiari:

  • la legge applicabile è la legge personale delle rispettive parti.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a negozi giuridici:

  • la legge applicabile è la legge menzionata in precedenza alla sezione "Obbligazioni contrattuali e atti giuridici", in particolare per quanto attiene gli obblighi derivanti da negozi giuridici e la sostanza della transazione.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a una successione o una disposizione testamentaria:

  • la legge applicabile è la legge qui di seguito nella sezione "Testamenti e successioni".

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, tra cui il Portogallo, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e alle conseguenze sui beni delle unioni di fatto registrate è determinata, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, che prevalgono sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile agli accordi prematrimoniali (sostanza ed effetti) e al regime patrimoniale tra coniugi (stabilito per legge o mediante accordo) è la seguente:

  • il diritto nazionale della coppia al momento del matrimonio (articolo 53, primo comma, del codice civile portoghese); oppure, se non hanno la stessa nazionalità,
  • la legge della residenza abituale comune della coppia al momento del matrimonio; oppure, in sua assenza,
  • la legge della prima residenza matrimoniale (articolo 53, primo comma, del codice civile portoghese); oppure
  • uno qualsiasi dei regimi precedenti, qualora sia applicabile una legge straniera, uno dei futuri sposi risieda abitualmente in Portogallo e ciò sia convenuto fatti salvi i diritti di terzi precedenti all'accordo (articolo 53, terzo comma, del codice civile portoghese).

Per quanto riguarda le modifiche al regime patrimoniale tra coniugi, si rimanda ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale di cui sopra al punto 3.5.1, "Matrimonio" (articolo 54 del codice civile portoghese).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito), la legge applicabile alle successioni è determinata in base al regolamento (UE) n. 650/2012 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Il regolamento UE sulle successioni non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali cui il Portogallo aderisce al momento della sua adozione (articolo 75, primo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012).

Pur essendo uno dei firmatari della convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, ad oggi (aprile 2021) il Portogallo non ha ratificato la convenzione e, pertanto, non è vincolato da essa.

Di conseguenza, i testamenti internazionali sono regolati dalla convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, cui il Portogallo ha aderito, approvandola con decreto legge n. 252/75 del 23 maggio 1975, e dalle regole stabilite nel Codice notarile portoghese.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge personale del testatore al momento del decesso si applica:

  • alla successione per causa di morte;
  • ai poteri dell'amministratore dell'eredità e dell'esecutore testamentario (articolo 61 del codice civile portoghese).

La legge del testatore al momento della dichiarazione si applica:

  • alla capacità di effettuare, modificare o revocare una disposizione a causa di morte (articolo 63, primo comma, del codice civile portoghese);
  • alla forma speciale imposta in virtù dell'età della persona che effettua la disposizione (articolo 63, primo comma, del codice civile portoghese);
  • all'interpretazione delle clausole e delle disposizioni a causa di morte, a meno che non si rimandi a un'altra legge (articolo 64, lettera a), del codice civile portoghese);
  • all'assenza di consenso o di consenso viziato delle parti contraenti (articolo 64, lettera b), del codice civile portoghese);
  • all'ammissibilità di testamenti congiuntivi (articolo 64, lettera c), del codice civile portoghese);
  • all'ammissibilità di patti successori fermo restando il regime indicato in precedenza alla voce "Regimi patrimoniali tra coniugi" (articolo 64, lettera c), del codice civile portoghese).

N.B.:

in caso di modifica della legge personale dopo l'esecuzione di una disposizione a causa di morte, la persona che effettua la disposizione può ancora revocare la stessa ai sensi della legge personale precedente (articolo 64, primo comma, del codice civile portoghese).

In merito alla forma delle disposizioni a causa di morte e alla revoca o alla modifica alla disposizione, in alternativa, si può applicare quanto segue:

  • la legge secondo la quale è stato effettuato l'atto;
  • la legge personale del defunto al momento della dichiarazione;
  • la legge personale del defunto al momento del decesso; oppure
  • la legge alla quale la norma in materia di conflitto di leggi rimanda (articolo 64, primo comma, del codice civile portoghese).

Limitazioni a questo regime:

la conformità con la forma richiesta dalla legge personale del defunto al momento della dichiarazione deve essere rispettata qualora la mancanza di conformità determini l'invalidità o l'inapplicabilità della dichiarazione, anche nel caso in cui la stessa venga effettuata all'estero.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge applicabile al possesso, alla proprietà e ad altri diritti reali è:

  • la legge dello Stato nel cui territorio si trovano i beni (articolo 46, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla costituzione e al trasferimento di diritti reali sui beni in transito è:

  • la legge del paese di destinazione (articolo 46, secondo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla costituzione e il trasferimento di diritti reali su mezzi di trasporto soggetti a immatricolazione è:

  • la legge del paese in cui è stata effettuata l'immatricolazione (articolo 46, terzo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla capacità di stabilire diritti reali su beni immobili o di disporre degli stessi è:

  • la legge del luogo in cui sono situati i beni, a condizione che ciò sia sancito da detta legge; oppure, qualora non sancisca ciò,
  • la rispettiva legge personale (articolo 47 del codice civile portoghese).

La legge applicabile al diritto d'autore è:

  • la legge del luogo in cui è stata pubblicata per la prima volta l'opera; oppure, qualora l'opera non sia stata pubblicata,
  • la legge personale dell'autore, fatte salve le disposizioni presenti nella normativa speciale (articolo 48, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla proprietà industriale è:

  • la legge del paese nel quale la stessa è stata creata (articolo 48, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.9 Insolvenza

Regola: si applica la legge dello Stato in cui il processo è stato incardinato (articolo 276 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).

Eccezioni: effetti della dichiarazione di insolvenza su:

• contratti di lavoro e relazioni di lavoro: sono regolamentati dalla legge applicabile al contratto di lavoro (articolo 277 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti del debitore su un bene immobile, una nave o un aeromobile la cui iscrizione in un registro pubblico sia obbligatoria: si applica la legge dello Stato sotto la cui autorità è mantenuto detto registro (articolo 278 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• contratti che conferiscono il diritto di acquisire diritti reali su un bene immobile o il diritto di utilizzarlo: sono regolamentati esclusivamente dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene (articolo 279, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti del venditore relativi a beni venduti a un debitore insolvente con riserva di proprietà e diritti reali di creditori o di terzi su beni di proprietà del debitore i quali al momento dell'apertura del processo si trovano nel territorio di un altro Stato: sono regolamentati esclusivamente dalla legge di quest'ultimo (articolo 280, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti relativi a valori mobiliari registrati o depositati: sono regolamentati dalla legge applicabile alla rispettiva trasmissione, ai sensi dell'articolo 41 del codice dei valori mobiliari portoghese (articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti e obblighi dei partecipanti a un mercato finanziario o a un sistema di pagamenti quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, o equivalente: sono regolamentati dal diritto applicabile al sistema (articolo 285 del codice dei valori mobiliari portoghese e articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986: sono regolamentate dalla legge applicabile a tali contratti (articolo 283 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• l'azione pendente relativa a un bene o a un diritto che fa parte della massa fallimentare: è regolamentata esclusivamente dalla legge dello Stato in cui l'azione è stata avviata (articolo 285 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).

Link alla pertinente normativa nazionale:

Costituzione portoghese

Codice civile portoghese

Codice notarile portoghese

Legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese

Nota finale

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno natura generica, non sono esaustive e non vincolano il punto di contatto, né la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, né gli organi giurisdizionali o altri destinatari. Non sono destinate a sostituire la consultazione della legislazione vigente in materia.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2021

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