Quale normativa nazionale si applica?

Malta
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legislazione nazionale è costituita da leggi scritte ed è liberamente accessibile sul sito web dedicato al diritto maltese. In seguito all'adesione all'Unione europea nel 2004, l'ordinamento giuridico maltese incorpora anche le leggi e i regolamenti dell'UE che sono direttamente applicabili o recepiti nella legislazione maltese e che dovrebbero prevalere sulla legislazione interna.

Sebbene il principio del precedente non sia radicato nel diritto maltese e sia applicato in maniera non vincolante a Malta, i giudici maltesi tendono comunque, di norma, a dare peso a precedenti sentenze, in particolare nel caso di decisioni emesse dalla Court of Appeal (Corte d'appello) e dalla Constitutional Court (Corte costituzionale), entrambi considerati organi giurisdizionali di grado superiore a Malta.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

  • convenzione del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
  • convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;
  • convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale;
  • convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
  • convenzione del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia;
  • convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento;
  • convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
  • convenzione del 16 gennaio 1992 sulla protezione del patrimonio archeologico;
  • convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
  • convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;
  • convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
  • convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro;
  • convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia;
  • protocollo del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Malta ha altresì ratificato una serie di trattati delle Nazioni Unite; il corrispondente stato di ratifica può essere verificato qui.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non siamo a conoscenza di eventuali convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge sottoscritte da Malta.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Le norme in materia di conflitto di leggi non possono essere fatte valere ex officio dal giudice; tali norme sono applicabili soltanto se almeno una delle parti in causa ha eccepito l'esistenza di un conflitto di leggi. La parte che solleva tale eccezione deve provare il contenuto della legge straniera, con soddisfazione della corte. In assenza di tale eccezione oppure in assenza di una prova soddisfacente, i tribunali nazionali sono tenuti a pronunciarsi in conformità con il diritto maltese.

2.2 Rinvio

Per quanto riguarda l'applicazione della dottrina in materia di rinvio, la posizione di Malta non è chiara. Le norme codificate sulla scelta della legge sono limitate e, di conseguenza, i giudici devono ricorrere molto spesso all'applicazione di norme non codificate del diritto internazionale privato nel determinare quale legge debba essere applicata a un caso specifico. Infatti, i giudici maltesi sostengono che, in assenza di una legislazione che regoli il diritto internazionale privato, essi debbano ricorrere ai principi del diritto comune inglese. In considerazione di ciò, i giudici maltesi adottano l'applicazione inglese del rinvio. Ne consegue, quindi, che la dottrina del rinvio sarà respinta qualora si tratti di illeciti, assicurazioni e contratti. Tuttavia il rinvio si applica quando si tratta di validità di testamenti, rivendicazioni relative a beni immobili stranieri e questioni di diritto familiare.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Questo aspetto è trattato specificando, in ogni scelta della norma di legge, il momento in cui viene identificato il criterio di collegamento.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

I giudici maltesi possono rifiutarsi di applicare una legge straniera qualora essa sia contraria all'ordine pubblico maltese e qualora detta legge straniera possa caratterizzarsi come una legge straniera in materia fiscale oppure come afferente al diritto penale.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'eccezione della legge straniera deve essere dimostrata de facto e non de iure. Ai giudici maltesi sono competenti per interpretare la legislazione interna, mentre non sono autorizzati a interpretare autonomamente il contenuto di leggi straniere. Per poter essere in grado di comprendere il diritto straniero, i giudici nominano esperti in materia di leggi straniere. Le parti in causa possono anche addurre, come parte delle loro prove, relazioni redatte da esperti diversi.

L'onere della prova spetta alla parte che ha sollevato detta eccezione, vale a dire il convenuto nell'ambito della causa.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Nei casi relativi a obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi non membri dell'UE si applica la convenzione di Roma del 1980 a norma del Rome Convention on Contractual Obligations (Ratification) Act (legge (di ratifica) relativa alla convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali), capitolo 482, delle leggi di Malta. Su un altro fronte, le obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi dell'Unione europea sono regolate dal regolamento Roma I (regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le norme in materia di conflitto di leggi per le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dal regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (noto come Roma II).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Si acquisisce la cittadinanza maltese alla nascita, oppure nel caso in cui il proprio padre o la propria madre sia cittadino maltese.

Contrariamente alla cittadinanza, la residenza abituale può essere eletta dal singolo al momento del raggiungimento della maggiore età. La residenza abituale viene assegnata in base al luogo in cui questi risiede, assieme all'intenzione di risiedere in detta giurisdizione pertinente a tempo indeterminato oppure definitivamente.

La capacità di assumere obbligazioni particolari, come ad esempio di contrarre matrimonio, di stipulare un contratto, di avviare un'attività commerciale, di fare testamento, ecc., è determinata da norme specifiche per quella data zona.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Le responsabilità di un genitore nei confronti di un minore sono determinate dal codice civile maltese; tuttavia, la potestà dei genitori cessa ipso iure nel momento in cui il minore raggiunge l'età di diciotto anni. La competenza giurisdizionale dei tribunali maltesi è stabilita dal regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). Ciò è discusso ulteriormente nella sezione pertinente.

3.4.2 Adozione

Anche l'adozione è regolamentata dal codice civile maltese, che trova applicazione ogni qualvolta i tribunali maltesi abbiano competenza giurisdizionale. Le adozioni straniere sono riconosciute a norma del diritto maltese, ai sensi della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La validità formale di un matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo in cui si celebra il matrimonio. A Malta, le formalità relative al matrimonio sono riportate al capitolo 255 delle Leggi di Malta (Marriage Act - legge sul matrimonio). Detta legge disciplina, tra l'altro, le restrizioni in materia di matrimonio. Una delle limitazioni ivi menzionata stabilisce che "un matrimonio contratto tra due persone, l'una delle quali abbia età inferiore ai sedici anni, è da considerarsi nullo".

Il diritto applicabile a Malta è dato dal domicilio dei coniugi che viene preso in considerazione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Le unioni civili sono regolate dal capitolo 530 delle Leggi di Malta (Civil Union Act - legge sulle unioni civili), che a sua volta fa riferimento al capitolo 255. Di conseguenza, quando si tratta di unioni civili si devono soddisfare le formalità e i requisiti sanciti ai sensi del capitolo 255.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Un tribunale maltese avrà competenza giurisdizionale su un procedimento di divorzio soltanto ai sensi del regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella sezione pertinente.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella sezione pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il diritto applicabile a Malta è dato dalla legge in vigore nel luogo in cui si trova il domicilio coniugale (situs lex). Il codice civile, ai sensi dell'articolo 1316, prevede che qualsiasi matrimonio celebrato a Malta dia origine a un regime di comunione dei beni. Inoltre, nel caso di un matrimonio celebrato al di fuori di Malta che vede successivamente i coniugi stabilirsi a Malta, la comunione dei beni si origina tra di essi non appena stabiliscono la propria residenza a Malta, a meno che non abbiano preventivamente stipulato un accordo che escluda il regime della comunione dei beni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di testamenti e successioni, i giudici maltesi hanno adottato in maniera coerente il diritto comune. Di conseguenza, "in caso di successione intestata (ossia nella quale non vi sia testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento della sua morte; mentre alla successione di beni immobili si applica la legge della giurisdizione nella quale si trovano i beni. Nei casi in cui vi è presenza di testamento, la capacità di un testatore di fare testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un erede (legatario) avrà capacità di ricevere beni mobili, qualora questi disponga di detta capacità ai sensi del diritto del proprio domicilio oppure ai sensi del diritto del domicilio del testatore". Inoltre "un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito il testamento (ossia, solitamente, il luogo in cui viene firmato e testimoniato) nel momento in cui è stato eseguito; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento dell'esecuzione del testamento; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento del decesso. Un testamento sarà altresì formalmente valido per cedere un bene immobile qualora sia conforme con la legge della giurisdizione in cui si trova l'immobile".

3.8 Proprietà immobiliare

3.9 Insolvenza

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, così come modificato. Detto regolamento stabilisce, fra l'altro, le norme pertinenti nei procedimenti che comportino lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un curatore nel caso in cui gli interessi principali del debitore si trovino in uno Stato membro dell'UE. Nei casi che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1346/2000, la legislazione maltese si applicherà laddove l'autorità maltese abbia competenza giurisdizionale, vale a dire nei casi in cui l'azienda sia registrata a Malta.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.