Quale normativa nazionale si applica?

Lituania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Capitolo II, parte I, libro I del codice civile della Repubblica di Lituania

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori.

Convenzione, del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la nuova convenzione di Lugano).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della legge della Repubblica di Lituania sui tribunali, nel trattamento dei procedimenti l'autorità giudiziaria si basa sulla Costituzione della Repubblica di Lituania, sulle leggi, sugli accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte, sulle risoluzioni del governo e sugli atti normativi di altra natura in vigore nella Repubblica di Lituania non incompatibili con le disposizioni di legge. Ai sensi dell'articolo 1.10, paragrafo 1, del codice civile della Repubblica di Lituania, il diritto straniero si applica ai rapporti civili ove contemplato dagli accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte, dagli accordi tra le parti o dalle leggi della Repubblica di Lituania.

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 1.14, del codice civile della Repubblica di Lituania, qualora il diritto straniero applicabile preveda il rinvio alla legge della Repubblica di Lituania, la legge della Repubblica di Lituania si applica unicamente nei casi di cui al suddetto codice o al diritto straniero. Qualora il diritto straniero applicabile contempli il rinvio alla legge di uno Stato terzo, la legge dello Stato terzo si applica unicamente nei casi di cui al presente codice o alla legge dello Stato terzo. Qualora, nel definire la condizione giuridica civile di un soggetto, il diritto straniero applicabile rinvii alla legge della Repubblica di Lituania, si applica la legge della Repubblica di Lituania. Dette norme non si applicano nelle fattispecie in cui in cui la legge applicabile sia stata scelta dalle parti coinvolte nel contratto, compresa la determinazione della legge applicabile alla forma contrattuale e la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Laddove le norme del diritto internazionale privato dispongano l'applicazione di un trattato/di una convenzione internazionale, la questione del rinvio e il rinvio alla legge di uno Stato terzo sono disciplinati dalle disposizioni del trattato/della convenzione internazionale applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il codice civile della Repubblica di Lituania non prevede una norma di natura generale a tale riguardo.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Ai sensi dell'articolo 1.11 del codice civile della Repubblica di Lituania, le norme di diritto straniero non si applicano laddove l'applicazione di esse sia in contrasto con l'ordine pubblico sancito dalla Costituzione della Repubblica di Lituania e da leggi di altra natura. In tali ipotesi, si applica il diritto civile della Repubblica di Lituania. Le norme imperative di legge della Repubblica di Lituania o quelle di un altro Stato a cui la controversia sia più strettamente collegata si applicano indipendentemente dal fatto che le parti decidano di avvalersi, mediante accordo, di un diritto straniero diverso. Per pronunciarsi su una materia, l'autorità giudiziaria deve tener conto della natura e degli obiettivi di dette norme e delle conseguenze in caso di applicazione o non applicazione delle stesse. Al diritto straniero applicabile, ai sensi del presente codice, potrebbe non essere conferito effetto laddove, alla luce di qualsivoglia circostanza della fattispecie, tale diritto non preveda un collegamento chiaro con la fattispecie o con parte di essa, ma sia piuttosto collegato alla legge di un altro Stato. Tale norma non si applica laddove la legge applicabile sia stata scelta mediante accordo tra le parti coinvolte nel contratto.

2.5 Accertamento della legge straniera

Ai sensi dell'articolo 1.12 del codice civile della Repubblica di Lituania, nelle fattispecie previste da accordi internazionali o da leggi della Repubblica di Lituania, il diritto straniero viene applicato, interpretato e il suo contenuto stabilito d'ufficio (di propria iniziativa) dal tribunale. Laddove l'applicazione del diritto straniero sia prevista da un accordo tra le parti, qualsiasi prova inerente al contenuto del diritto straniero applicato, tenendo conto dell'interpretazione ufficiale di detto diritto, della prassi della sua applicazione e della dottrina dello Stato straniero interessato, dovrebbe essere fornita dalla parte invocante il diritto straniero. Su richiesta di una delle parti della controversia, l'autorità giudiziaria può fornire assistenza nella raccolta di informazioni sul diritto straniero applicabile. Se l'autorità giudiziaria o una delle parti che invocano il diritto straniero non adempiono a tali obblighi, si applica la legge della Repubblica di Lituania. In circostanze eccezionali, laddove sia necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori urgenti per tutelare i diritti o il patrimonio individuali, in attesa di stabilire la legge applicabile alla controversia e al suo contenuto, l'autorità giudiziaria può risolvere questioni urgenti applicando la legge della Repubblica di Lituania.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Ai sensi dell'articolo 1.37 del codice civile della Repubblica di Lituania, le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dalla legge scelta mediante accordo tra le parti contraenti. Detto accordo tra le parti può essere previsto dai termini del contratto concluso tra le parti o può essere dedotto dalle circostanze di fatto della fattispecie. Le parti, di comune accordo, possono avvalersi della legge di un determinato paese, la quale sarà applicabile all'intero contratto o a una parte o parti dello stesso. In qualsiasi momento le parti, di comune accordo, possono sostituire la legge applicabile precedentemente concordata ai fini dell'obbligazione contrattuale con un'altra legge. Una modifica della legge applicabile ha effetto retroattivo, ma non può essere invocata nei confronti di terzi e non rende il contratto privo di effetti. Il fatto che le parti si siano avvalse, di comune accordo, di un diritto straniero ai fini dell'applicazione del contratto non costituisce motivo di rifiuto di applicare le norme imperative di legge della Repubblica di Lituania o di un altro Stato, che le parti non possono modificare o derogare mediante accordo.

Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, si applica la legge dello Stato a cui l'obbligazione contrattuale è più strettamente collegata. In tal caso, si presume che lo Stato più interessato dall'obbligazione contrattuale sia lo Stato nel cui territorio sia situato:

1) il domicilio o l'amministrazione centrale della parte tenuta all'adempimento dell'obbligazione più caratteristica del contratto. Se l'obbligazione è più collegata alla legge dello Stato in cui è situata la sede dell'attività della parte dell'obbligazione, si applica la legge di tale Stato;

2) l'ubicazione del bene immobile, laddove l'oggetto del contratto sia un diritto su un bene immobile o un diritto di godimento di beni immobili;

3) la sede dell'attività principale del vettore al momento della conclusione di un contratto di trasporto, a condizione che il carico sia stato caricato o che la sede centrale del mittente o il luogo di spedizione del carico sia ubicato nel medesimo Stato della sede di attività principale del vettore.

Quest'ultima disposizione non si applica laddove non sia possibile stabilire il luogo di esecuzione dell'obbligazione più caratteristica del contratto e le presunzioni di cui al suddetto paragrafo non possano essere fatte valere, in quanto dalle circostanze del caso di specie risulta che il contratto sia più strettamente collegato con un altro Stato.

I contratti di assicurazione sono disciplinati dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale o, nel caso di assicurazione di beni immobili, dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile.

Le clausole compromissorie sono regolamentate dalla legge che disciplina il contratto principale o, in mancanza di ciò, dalla legge del luogo in cui è stata conclusa la convenzione arbitrale o, laddove il luogo della conclusione non possa essere stabilito, dalla legge dello Stato sede dell'arbitrato.

I contratti conclusi in una borsa valori o in una vendita all'asta sono disciplinati dal diritto dello Stato della borsa o della vendita all'asta.

Ai sensi dell'articolo 1.39 del codice civile della Repubblica di Lituania, la facoltà delle parti di un contratto di scegliere la legge applicabile a un'obbligazione contrattuale, in virtù dell'articolo 1.37 del codice, non esclude né limita il diritto di un consumatore a difendere i propri interessi mediante i mezzi e i ricorsi stabiliti dalla legge dello Stato di residenza abituale, a condizione che:

1) il contratto del consumatore sia stato concluso nel paese di residenza abituale sulla base di un'offerta speciale o di una pubblicità in tale paese;

2) il consumatore sia stato indotto dall'altra parte contraente a recarsi in un paese straniero per concludere il contratto;

3) l'altra parte o il suo rappresentante abbia ricevuto l'ordine dal consumatore nel suo Stato di residenza abituale.

Laddove le parti di un contratto concluso da un consumatore non abbiano scelto la legge applicabile, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del consumatore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di trasporto o ai contratti di servizi laddove i servizi siano resi unicamente al consumatore in un paese diverso dalla Repubblica di Lituania.

Ai sensi dell'articolo 1.38 del codice civile della Repubblica di Lituania, la legge applicabile alla forma contrattuale è stabilita conformemente all'articolo 1.37, paragrafo 1, del codice. Laddove le parti coinvolte nel contratto non abbiano scelto di comune accordo la legge applicabile, la forma contrattuale è disciplinata dalla legge del luogo in cui è stato stipulato il contratto. Un contratto concluso tra parti situate in Stati diversi è valido anche se la sua forma rispetta i requisiti di legge applicabili alla forma di tale contratto in almeno uno di tali Stati. La forma contrattuale per quanto riguarda qualsivoglia bene immobile o diritto da esso derivante deve adempiere ai requisiti di legge dello Stato in cui è situato l'immobile. La forma dei contratti conclusi da un consumatore è disciplinata dalla legge della residenza abituale del consumatore.

Ai sensi dell'articolo 1.40 del codice civile della Repubblica di Lituania, la forma di una procura è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è conferita. Il periodo di validità di una procura, salvo diversa indicazione nella procura stessa, i diritti e gli obblighi in capo all'intermediario, la responsabilità reciproca del mandante e dell'intermediario e la loro responsabilità nei confronti di terzi sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui opera l'agente.

Ai sensi dell'articolo 1.41 del codice civile della Repubblica di Lituania, i contratti di donazione sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale o della sede di attività del donatore, ad eccezione dei contratti di donazione di beni immobili, per i quali si applica la legge sull'ubicazione del bene immobile. Un contratto di donazione non può essere dichiarato nullo e privo di effetti se la forma rispetta i requisiti di legge del luogo di conclusione del contratto di donazione o dello Stato di residenza abituale o della sede di attività del donatore.

Ai sensi dell'articolo 1.42 del codice civile della Repubblica di Lituania, i rapporti collegati alla cedibilità di un credito e al trasferimento di un debito sono disciplinati dalla legge scelta mediante accordo tra le parti. La legge scelta dalle parti non può essere fatta valere nei confronti dei debitori in relazione alla cessione del credito, salvo previo consenso da essi ottenuto in merito alla scelta della legge. Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, al rapporto collegato alla cedibilità del credito e al trasferimento del debito si applica il diritto che disciplina l'obbligazione sottostante in virtù della quale il credito (debito) viene ceduto (trasferito). La forma della cessione di un credito o del trasferimento di un debito è disciplinata dalla legge applicabile alla cessione di un credito o al trasferimento di un debito.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento Roma I.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Ai sensi dell'articolo 1.43 del codice civile della Repubblica di Lituania, i diritti e gli obblighi in capo alle parti in virtù delle obbligazioni derivanti dai danni causati sono sanciti, a discrezione della parte lesa, dalla legge dello Stato in cui si sono verificati l'atto o le altre circostanze aventi dato origine al danno o dalla legge dello Stato in cui si è verificato il danno. Laddove non sia possibile stabilire lo Stato in cui è stato commesso l'atto o in cui si sono verificati il danno o le altre circostanze, si applica la legge dello Stato in virtù della quale l'azione di parte civile è più strettamente collegata. A seguito del verificarsi del danno, le parti possono convenire che il risarcimento dei danni sia disciplinato dalla legge dello Stato dell'autorità giudiziaria adita. Se entrambe le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato, la questione del risarcimento dei danni è disciplinata dalla legge di tale Stato.

Le obbligazioni in caso di danno causato da prodotti difettosi sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è verificato il danno qualora la residenza abituale della parte lesa o la sede di attività del soggetto responsabile del danno sia situata in tale Stato o qualora la parte lesa abbia acquistato il prodotto in tale Stato. Qualora la sede di attività del soggetto responsabile del danno sia situata o qualora la parte lesa abbia acquistato il prodotto nello Stato di residenza abituale della parte lesa, si applica la legge dello Stato di residenza abituale della parte lesa. Qualora la legge applicabile non possa essere stabilita in virtù dei criteri di cui al presente paragrafo, si applica la legge dello Stato della sede di attività del soggetto responsabile del danno, salvo che la parte ricorrente non abbia scelto di fondare le proprie pretese sulla legge dello Stato in cui il danno si è verificato.

La legge applicabile alle obbligazioni derivanti in relazione al danno definisce i presupposti per la responsabilità civile, il perimetro di applicazione, il soggetto responsabile e le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità civile.

Ai sensi dell'articolo 1.44 del codice civile della Repubblica di Lituania, la legge applicabile alle azioni per risarcimento dei danni causati al momento di un incidente è stabilita in virtù della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Ai sensi dell'articolo 1.45 del codice civile della Repubblica di Lituania, le azioni per risarcimento dei danni causati dai mass media ai diritti patrimoniali e non patrimoniali sono disciplinate, a discrezione della parte lesa, dalla legge dello Stato della residenza abituale o della sede di attività della parte lesa o in cui si è verificato il danno, o dalla legge dello Stato della residenza abituale o della sede di attività del soggetto che ha causato il danno. Il diritto di risposta (diniego) è soggetto alla legge dello Stato in cui ha avuto luogo la pubblicazione in questione o da cui è stata effettuata la trasmissione radiofonica o televisiva in questione.

Ai sensi dell'articolo 1.46 del codice civile della Repubblica di Lituania, le azioni per risarcimento dei danni causati dalla concorrenza sleale sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui mercato si siano verificati gli effetti negativi della concorrenza sleale. Qualora la concorrenza sleale abbia leso unicamente gli interessi di un singolo, la legge applicabile è quella dello Stato in cui è situata la sede di attività della parte lesa.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi dell'articolo 1.15 del codice civile della Repubblica di Lituania, i cittadini stranieri nella Repubblica di Lituania godono della medesima capacità giuridica civile dei cittadini della Repubblica di Lituania. Eccezioni a tale norma possono essere previste dalle leggi della Repubblica di Lituania. L'ora di nascita o di decesso dei cittadini stranieri è stabilita in virtù della legge dello Stato di residenza abituale (articolo 2.12 del codice) al momento della nascita o del decesso. Gli apolidi nella Repubblica di Lituania godono della medesima capacità giuridica civile dei cittadini della Repubblica di Lituania. Singole eccezioni a detta norma possono essere previste dalle leggi della Repubblica di Lituania. L'ora di nascita o di decesso degli apolidi è stabilita in virtù della legge dello Stato della loro residenza abituale al momento della nascita o del decesso.

Ai sensi dell'articolo 1.16 del codice civile della Repubblica di Lituania, la capacità civile dei cittadini stranieri e degli apolidi è definita dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Qualora i suddetti soggetti non dispongano di una residenza abituale o qualora essa non possa essere determinata con certezza, la loro capacità giuridica è stabilita in virtù della legge dello Stato in cui hanno stipulato il contratto in questione. Se un soggetto vive in più di uno Stato, si applica la legge dello Stato a cui il soggetto è più strettamente collegato. I cittadini stranieri e gli apolidi residenti in modo permanente nella Repubblica di Lituania possono essere riconosciuti incapaci in determinati ambiti o aventi capacità giuridica limitata in determinati ambiti o possono essere assistiti nel processo decisionale, ai sensi della procedura prevista dalle leggi della Repubblica di Lituania. Un cambiamento di residenza abituale non ha effetto sulla capacità giuridica qualora la capacità giuridica sia già stata acquisita prima del cambiamento di residenza abituale.

Ai sensi dell'articolo 1.17 del codice civile della Repubblica di Lituania, un soggetto non può far valere l'incapacità, ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale, qualora goda della capacità giuridica ai sensi della legge dello Stato in cui è stato concluso il contratto, salvo che la controparte del contratto fosse o avesse dovuto essere a conoscenza dell'incapacità di detto soggetto, ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale. Tali disposizioni non si applicano al diritto di famiglia, al diritto successorio o ai diritti reali.

Ai sensi dell'articolo 1.18 del codice civile della Repubblica di Lituania, i cittadini stranieri e gli apolidi sono ritenuti scomparsi o dichiarati deceduti ai sensi della legge dello Stato della loro ultima residenza abituale nota.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La filiazione (riconoscimento, determinazione o contestazione della paternità o della maternità) è stabilita o ai sensi della legge dello Stato la cui cittadinanza è stata acquisita dal minore alla nascita o ai sensi della legge dello Stato ritenuto residenza abituale del minore alla nascita o ai sensi della legge della residenza abituale di uno dei genitori del minore o dello Stato della cittadinanza del padre o della madre al momento della nascita, in base a quella più favorevole per il minore. Le conseguenze dell'istituto della filiazione sono stabilite dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. La capacità del padre (madre) del minore di riconoscere la paternità (maternità) è stabilita dalla legge dello Stato di residenza abituale al momento del riconoscimento della paternità (maternità). L'atto di riconoscimento della paternità (maternità) è disciplinato dalla legge del luogo di riconoscimento della paternità (maternità) o dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore (articolo 1.31 del codice civile). I rapporti di natura personale e patrimoniale tra figli e genitori sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Qualora nessuno dei genitori del minore sia residente abituale nello Stato di residenza abituale del minore e qualora il minore e entrambi i genitori siano cittadini del medesimo Stato, si applica la legge dello Stato della cittadinanza (articolo 1.32 del codice civile).

3.4.2 Adozione

I rapporti di adozione sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Qualora sia chiaro che l'adozione ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale del minore da adottare non comporterà il riconoscimento dell'adozione nello Stato di residenza abituale o della cittadinanza del genitore o dei genitori adottivi, l'adozione può avvenire ai sensi della legge di tali Stati, sempre che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore. L'adozione è vietata qualora non sia chiaro se l'adozione sarà riconosciuta o meno in un altro Stato. I rapporti tra il figlio adottato, il genitore o genitori adottivi e i parenti sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del genitore o dei genitori adottivi (articolo 1.33 del codice civile).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La capacità di contrarre matrimonio e le altre condizioni del matrimonio sono stabilite dalla legge della Repubblica di Lituania. Il matrimonio dovrebbe essere registrato presso le autorità del registro civile della Repubblica di Lituania qualora almeno uno dei coniugi abbia la residenza abituale in Lituania o qualora almeno uno di essi sia cittadino della Repubblica di Lituania al momento del matrimonio. La capacità di contrarre matrimonio e le altre condizioni del matrimonio dei cittadini stranieri e degli apolidi che non abbiano la residenza abituale nella Repubblica di Lituania possono essere stabilite dalla legge dello Stato di residenza abituale di entrambi i soggetti che intendono contrarre matrimonio, a condizione che il matrimonio sia riconosciuto nello Stato di residenza abituale di almeno uno dei soggetti che intende contrarre matrimonio. Un matrimonio contratto legalmente in uno Stato straniero è riconosciuto nella Repubblica di Lituania, salvo se i coniugi aventi residenza abituale nella Repubblica di Lituania hanno contratto matrimonio in uno Stato straniero per evitare l'annullamento del matrimonio, ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania (articolo 1.25 del codice civile). La procedura per contrarre matrimonio è stabilita dalla legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio. Il matrimonio è riconosciuto valido anche qualora la procedura con cui è stato contratto è coerente con i requisiti della legge dello Stato di residenza abituale o della nazionalità di almeno uno dei coniugi al momento del matrimonio (articolo 1.26 del codice civile). I rapporti personali tra coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Se i coniugi hanno la residenza abituale in Stati diversi, i rapporti personali tra di essi sono disciplinati dalla legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune. Se i coniugi non hanno avuto una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato in cui i coniugi mantengono i rapporti personali più stretti. Se non è possibile stabilire in quale Stato i coniugi mantengono i rapporti personali più stretti, si applica la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio (articolo 1.27 del codice civile).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Non disciplinato.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 1.29 del codice civile, la separazione personale e il divorzio sono disciplinati dalla legge sulla residenza abituale dei coniugi. Se i coniugi non hanno una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune o, in mancanza di ciò, la legge dello Stato dell'autorità giudiziaria esaminante il caso. Qualora la legge dello Stato della cittadinanza di entrambi i coniugi vieti il divorzio o stabilisca condizioni speciali per il divorzio, lo scioglimento del matrimonio può avvenire, ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania, qualora uno dei coniugi sia cittadino della Repubblica di Lituania o abbia la residenza abituale nella Repubblica di Lituania.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (alimenti) è stabilita in virtù della convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (articolo 1.36 del codice civile).

Si applica inoltre il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Ai sensi dell'articolo 1.28 del codice civile, lo status giuridico dei regimi patrimoniali tra coniugi è stabilito dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Se i coniugi hanno la residenza abituale in Stati diversi, si applica la legge dello Stato della cittadinanza di entrambi i coniugi. Laddove i coniugi siano cittadini di Stati diversi e non abbiano mai avuto una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio. Lo status giuridico dei regimi patrimoniali tra coniugi su base contrattuale è stabilito dalla legge dello Stato scelto mediante accordo tra i coniugi. In tal caso, i coniugi possono scegliere la legge dello Stato di residenza abituale attuale o futura o la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio o di cui uno dei coniugi è cittadino. L'accordo tra i coniugi sulla legge applicabile è ritenuto valido qualora adempia ai requisiti della legge dello Stato da essi prescelto o dello Stato in cui è stato concluso l'accordo. La legge applicabile scelta mediante accordo può essere fatta valere nei confronti di terzi solo qualora i terzi siano o abbiano dovuto essere a conoscenza del fatto. La legge applicabile scelta mediante accordo tra i coniugi può essere fatta valere per risolvere una controversia relativa ai diritti reali su beni immobili unicamente laddove i requisiti per la registrazione pubblica di tale proprietà e i diritti reali sui beni immobili siano stati ottemperati nello Stato in cui il bene immobile è situato. L'accordo tra i coniugi in merito a un cambiamento del regime giuridico della proprietà è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento di detto cambiamento. Se, al momento del cambiamento dello status giuridico, i coniugi risiedevano in Stati diversi, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune o, in assenza di tale residenza abituale, la legge che definisce il rapporto patrimoniale tra i coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La capacità del testatore di redigere, modificare o annullare un testamento è definita dalla legge dello Stato di residenza abituale del testatore. Qualora un soggetto non abbia avuto una residenza abituale o essa non possa essere determinata, la capacità di redigere un testamento è stabilita dalla legge dello Stato in cui è stato redatto (articolo 1.60 del codice civile). La forma, la modifica o la revoca di un testamento sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui gli atti sono stati redatti. Il testamento, la modifica o la revoca dello stesso sono inoltre ritenuti validi qualora la forma di detti atti adempia ai requisiti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del compimento degli atti o dello Stato del suo luogo di residenza al momento del compimento degli atti o del decesso. Il testamento relativo a un bene immobile, così come la modifica o la revoca dello stesso, sono ritenuti validi qualora la forma sia conforme alla legge dello Stato in cui è situato il bene immobile (art. 1.61 del codice civile). Ai sensi dell'articolo 1.62 del codice civile, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso si applica alle successioni diverse rispetto a quelle relative alla successione del bene immobile. I rapporti di successione relativi ai beni immobili sono soggetti alla legge dello Stato in cui è situato il bene immobile. Qualora la successione sia avvenuta dopo la morte di un cittadino della Repubblica di Lituania, i suoi eredi residenti nella Repubblica di Lituania e aventi diritto a una quota di legittima ereditano tale quota, indipendentemente dalla legge applicabile, ai sensi della legge della Repubblica di Lituania, ad eccezione dei beni immobili. Se, ai sensi della legge applicabile ai rapporti di successione, la proprietà non può essere trasferita a uno Stato estero in assenza di altri eredi e la proprietà è situata in Lituania, la proprietà in questione viene trasferita al demanio della Repubblica di Lituania.

Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 1.48 del codice civile, la proprietà e i diritti di proprietà sui beni mobili e immobili sono stabiliti dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile al momento del cambiamento del regime giuridico. Un bene è definito mobile o immobile ai sensi della legge dello Stato in cui è situato. La registrazione ufficiale della proprietà e degli altri diritti di proprietà è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il bene è situato al momento della registrazione. La proprietà del bene immobile in caso di usucapione è stabilita dalla legge dello Stato in cui il bene è situato.

3.9 Insolvenza

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021

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