Quale normativa nazionale si applica?

Ungheria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge applicabile è disciplinata dalla legge XXVIII del 2017 sul diritto internazionale privato ("legge XXVIII del 2017"). Tuttavia, questo vale soltanto se nessun regolamento dell'Unione europea o trattato internazionale contiene disposizioni relative alla legge applicabile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Informazioni a questo riguardo sono riportate principalmente sulla pagina web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

- trattato tra Ungheria e Cecoslovacchia in materia di assistenza giudiziaria;

- trattato tra Ungheria e Iugoslavia in materia di assistenza giudiziaria;

- trattato tra Ungheria e Romania in materia di assistenza giudiziaria;

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Sì.

2.2 Rinvio

Qualora trovi applicazione la legge di uno Stato estero, si applicano le norme sostanziali del diritto estero straniero che disciplinano direttamente la questione in oggetto. Se la legge straniera applicabile è determinata dalla cittadinanza e la legge straniera fa riferimento al diritto ungherese, si applica il diritto sostanziale ungherese; mentre se la legge straniera fa riferimento al diritto di un paese terzo, si applica la legge sostanziale di tale paese terzo.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Qualsiasi modifica dei criteri che determinano la legge applicabile influisce sui rapporti giuridici validamente istituiti ai sensi della legge applicabile prima di tale modifica soltanto se la legge XXVIII del 2017 lo prevede esplicitamente.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'applicazione di una legge straniera ritenuta applicabile ai sensi della legge XXVIII del 2017 è contraria all'ordine pubblico ungherese e non deve pertanto essere applicata se, nel caso in questione, si tradurrebbe in un'ovvia e grave violazione dei valori fondamentali e dei principi costituzionali del sistema giuridico ungherese. Se la violazione dell'ordine pubblico non può essere evitata in altro modo, si applicano le disposizioni del diritto ungherese anziché quelle della legge straniera non considerate.

Indipendentemente dalla legge applicabile alla questione in esame, occorre applicare le disposizioni del diritto ungherese la cui natura prevalente è chiaramente stabilita in considerazione del loro contenuto e della loro finalità (norme imperative). Le norme imperative ai sensi delle leggi di altri Stati possono essere prese in considerazione soltanto se esiste uno stretto collegamento ed esse sono decisive ai fini della valutazione dei fatti.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'organo giurisdizionale stabilisce di propria iniziativa i contenuti della legge straniera, utilizzando tutti i mezzi necessari. Può inoltrare una richiesta alle autorità straniere sulla base di un accordo internazionale e prendere in considerazione le osservazioni formulate dalle parti o i pareri di esperti. A tale scopo può consultare altresì il ministro della Giustizia.

Qualora non sia possibile stabilire il contenuto della legge straniera entro un periodo di tempo ragionevole, si applica la legge ungherese. Se i fatti relativi alla questione in esame non possono essere giudicati in base al diritto ungherese, si applica la legge straniera che si avvicina maggiormente alla legge applicabile.

Il ministro della Giustizia rilascia certificati in materia di diritto e giurisprudenza ungherese per l'uso all'estero.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le disposizioni della legge XXVIII del 2017 si applicano ai rapporti giuridici non soggetti al regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I).

La legge applicabile al contratto è la legge scelta dalle parti per l'intero contratto o soltanto per una parte di esso. Se la scelta della legge non è esplicita, è necessario che le disposizioni del contratto o le circostanze del caso la stabiliscano in maniera chiara. La scelta della legge applicabile deve essere effettuata prima della scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza.

Le parti possono concordare di scegliere una legge diversa da applicare al contratto anziché quella precedentemente applicata. Tale circostanza non influisce sulla validità del contratto ai sensi della legge che ne disciplina la validità formale.

Se il contratto è legato alla legge di un unico Stato, la scelta della legge non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto di tale paese a cui non è possibile derogare stipulando un accordo.

In assenza di una scelta della legge, la legge applicabile è quella del paese al quale gli elementi essenziali di un determinato rapporto contrattuale sono più strettamente collegati.

L'esistenza e la validità di un contratto, o di qualsiasi termine di un contratto, sono determinate dalla legge che lo disciplinerebbe ai sensi della legge XXVIII del 2017 se il contratto o il termine in questione fosse valido.

Un contratto la cui materia è un diritto reale su beni immobili o una locazione di beni immobili è soggetto ai requisiti di forma della legge del paese nel quale sono situati tali beni, se tali requisiti si applicano indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e indipendentemente dalla legge che lo disciplina. Inoltre, non è possibile derogare a tali requisiti stipulando un accordo.

Le norme in materia di contratti si applicano mutatis mutandis alle dichiarazioni unilaterali.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le disposizioni della legge XXVIII del 2017 si applicano ai rapporti giuridici non soggetti al regolamento (CE) n. 864/2007 (regolamento Roma II). Una persona che richiede un risarcimento può scegliere una legge ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Roma II fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza.

Per le obbligazioni giuridiche extracontrattuali, la legge applicabile è quella dello Stato sul cui territorio si è concretizzato l'effetto del fatto giuridico che ha istituito l'obbligazione. Se la residenza abituale o la sede legale del creditore e del debitore ai sensi del rapporto giuridico si trova nel medesimo paese nel momento in cui si è concretizzato l'effetto del fatto giuridico che ha istituito l'obbligazione, si applica la legge di tale paese. Se il rapporto extracontrattuale è strettamente collegato a un altro rapporto giuridico che era già stato concluso tra le parti, la legge che disciplina il precedente rapporto giuridico si applica anche al rapporto extracontrattuale.

In seguito all'istituzione dell'obbligazione extracontrattuale, le parti possono scegliere la legge che la disciplina. Se la scelta della legge non è esplicita, è necessario che le circostanze del caso la stabiliscano in maniera chiara. È possibile effettuare la scelta della legge applicabile fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza. Se il rapporto giuridico è legato alla legge di un unico Stato, la scelta della legge non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto di tale paese a cui non è possibile derogare stipulando un accordo.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

La capacità di agire e i diritti della personalità delle persone devono essere determinati in base alla legge personale ad esse applicabile. La legge personale applicabile a una persona è la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza. Se una persona ha più di una cittadinanza e una di queste è quella ungherese, la legge personale applicabile è la legge ungherese, fatto salvo il caso in cui tale persona abbia un legame più stretto all'altra cittadinanza. Se una persona ha più di una cittadinanza e nessuna di queste è ungherese, la legge personale applicabile è quella dello Stato rispetto al quale tale persona ha i legami più forti considerando i fatti di base del caso. Se una persona ha più di una cittadinanza e nessuna di queste è ungherese e ha legami equivalenti con gli Stati di cittadinanza oppure se non è possibile stabilire la cittadinanza di una persona oppure se una persona è apolide, la legge personale applicabile è quella dello Stato nel quale tale persona risiede abitualmente. Qualora non sia possibile stabilire la legge personale di una persona, si applica la legge ungherese. La legge ungherese si applica alla capacità di agire e ai diritti della personalità delle persone che beneficiano dell'asilo o che sono state ammesse in Ungheria.

La legge applicabile al nome di una persona è la sua legge personale oppure la legge ungherese, su richiesta di detta persona. Se una persona ha più di una cittadinanza, può scegliere, in base a una qualsiasi delle sue cittadinanze, la legge da applicare in relazione al proprio cognome. Per quanto concerne il nome in seguito a contrazione di matrimonio, su richiesta congiunta delle parti è possibile scegliere la legge della cittadinanza di uno dei due coniugi oppure la legge ungherese. In assenza di tale richiesta, la legge applicabile è quella che si applica al rapporto personale tra i coniugi. Le norme in materia di cognomi in caso di divorzio o annullamento del matrimonio sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale il nome dei coniugi è stato registrato. Il nome da celibe/nubile e da sposato/a di un cittadino o di una cittadina ungherese, se validamente registrato ai sensi della legge di un altro paese, deve essere riconosciuto in Ungheria se il cittadino ungherese interessato o la cittadina ungherese interessata oppure il rispettivo coniuge ha anch'egli/anch'ella cittadinanza dell'altro paese o se la residenza abituale del cittadino ungherese interessato o della cittadina ungherese interessata si trova in tale paese. I nomi contrari all'ordine pubblico ungherese non possono essere riconosciuti ufficialmente.

Una persona che non disponga della capacità di agire o che goda di una capacità limitata ai sensi della legge personale ad essa applicabile deve essere considerata avere capacità in relazione a numerosi contratti quotidiani di minore importanza, stipulati ed eseguiti in Ungheria, qualora tale persona godrebbe della capacità di agire ai sensi del diritto ungherese. Una persona che non abbia capacità o goda di una capacità limitata ai sensi della legge personale ad essa applicabile, ma che avrebbe capacità ai sensi del diritto ungherese, deve essere considerata avere capacità anche per quanto riguarda le altre operazioni economiche, qualora le conseguenze giuridiche di tali transazioni debbano avere effetto in Ungheria.

In materia di rappresentanza per una persona che gode in una capacità limitata di condurre i propri affari o nel caso di una tutela ad hoc, la legge applicabile è quella dello Stato dell'organo giurisdizionale che nomina il rappresentante o il tutore.

La legge applicabile alla dichiarazione di decesso o di scomparsa di una persona o alla registrazione della sua morte è la legge personale applicabile alla persona scomparsa. Se la legge personale di una persona scomparsa non è quella ungherese, quest'ultima si applica se è in gioco un interesse giuridico ungherese.

La residenza abituale di una persona è il luogo presso il quale è effettivamente incentrata la sua vita, come stabilito da tutte le circostanze del rapporto giuridico in questione. Nell'individuare il luogo presso il quale è effettivamente incentrata la vita di una persona, si prendono in considerazione anche i fatti indicativi delle intenzioni della persona interessata. Per domicilio si intende il luogo in cui la persona risiede in modo permanente o con l'intenzione di rimanere a tempo indeterminato.

La legge personale applicabile a una persona giuridica o a un soggetto privo di personalità giuridica è la legge dello Stato di cui tale persona giuridica è registrata. Se la persona giuridica è registrata in più di uno Stato o non è soggetta all'obbligo di registrazione ai sensi della legge dello Stato della sede legale specificata nel suo atto di costituzione, la legge personale applicabile è quella dello Stato nel quale si trova tale sede legale. Se la persona giuridica non ha specificato una sede legale nel proprio atto di costituzione oppure ha più sedi legali e non è registrata ai sensi della legge di nessuno Stato, la legge personale applicabile è quella dello Stato in cui si trova la sua sede amministrativa principale. Lo status giuridico di una persona giuridica o di un soggetto privo di personalità giuridica deve essere determinato in base alla legge personale ad essa applicabile.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La legge applicabile a questioni di paternità o maternità o alla confutazione della presunzione di paternità è la legge personale applicabile al figlio al momento della nascita. Il riconoscimento della paternità del figlio deve essere determinato secondo la legge personale ad esso applicabile al momento del riconoscimento; mentre il riconoscimento di un figlio concepito, ma non ancora nato, deve essere determinato secondo la legge personale applicabile alla madre al momento del riconoscimento. Un riconoscimento non può essere considerato formalmente non valido se è formalmente valido ai sensi della legge ungherese o della legge in vigore al momento e nel luogo del riconoscimento. Se lo status del padre è vacante ai sensi della legge applicabile, si applica la legge dell'altro Stato avente uno stretto legame con il caso qualora ciò comporti un trattamento più favorevole per il figlio.

3.4.2 Adozione

L'adozione è valida soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge personale applicabile tanto al genitore adottivo tanto alla persona che deve essere adottata, al momento dell'adozione. La legge personale applicabile al genitore adottivo, al momento dell'adozione o dell'interruzione dell'adozione, si applica agli effetti giuridici dell'adozione, all'interruzione dell'adozione e agli effetti giuridici dell'interruzione stessa.

Se i genitori adottivi sono sposati tra loro, la legge applicabile agli effetti giuridici dell'adozione, all'interruzione dell'adozione e agli effetti giuridici dell'interruzione stessa sono:

a) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento dell'adozione o della sua interruzione; oppure, in assenza della stessa,

b) la legge dello Stato nel quale si trovava la residenza comune dei coniugi al momento dell'adozione o della sua interruzione; oppure, in assenza della stessa,

c) la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Il matrimonio sarà valido soltanto se le condizioni sostanziali sono soddisfatte al momento del matrimonio in conformità con le leggi personali applicabili a ciascun coniuge. La legge applicabile che disciplina le formalità riguardanti la validità del matrimonio è la legge in vigore al momento e nel luogo del matrimonio. Ai fini della determinazione dell'esistenza o meno di un matrimonio si applicano mutatis mutandis le norme applicabili alla celebrazione del matrimonio e alla sua validità. Il matrimonio non può essere contratto in Ungheria qualora vi sia un impedimento insormontabile al matrimonio ai sensi del diritto ungherese.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Le disposizioni in materia di matrimonio si applicano alla costituzione e alla validità di un'unione registrata e ai suoi effetti giuridici (senza includere i cognomi), con le seguenti eccezioni.

Non costituisce impedimento all'istituzione e alla validità di un'unione registrata il fatto che la legge personale applicabile a un partner futuro in un'unione registrata non riconosca le unioni registrate tra partner dello stesso sesso, a condizione che:

a) il futuro partner non ungherese di un'unione registrata certifichi che non ci sarebbe alcun impedimento al matrimonio ai sensi della legge personale ad esso applicabile; e

b) almeno uno dei futuri partner di un'unione registrata sia un cittadino ungherese o abbia una residenza abituale in Ungheria. In questo caso la legge applicabile agli effetti giuridici dell'unione registrata è quella ungherese.

La legge applicabile allo scioglimento di un'unione registrata è la legge dello Stato:

a) nel quale si trova la residenza abituale dei partner dell'unione registrata nel momento in cui ha luogo l'azione oppure la presentazione della domanda di avvio della procedura per lo scioglimento dell'unione registrata; oppure, in assenza della stessa,

b) nel quale si trovava l'ultima residenza abituale dei partner nell'ambito dell'unione registrata, qualora tale residenza abituale non abbia cessato di essere valida oltre un anno prima dell'azione o della presentazione della domanda, a condizione che uno dei partner dell'unione risieda ancora in quello Stato al momento dell'azione o della presentazione della domanda; oppure, in assenza della stessa,

c) del quale entrambi i partner dell'unione registrata erano cittadini nel momento dell'azione o della presentazione della domanda.

Qualora non sia possibile stabilire la legge applicabile sulla base di quanto precede, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

La legge dello Stato della cittadinanza comune dei partner conviventi si applica allo stabilimento, allo scioglimento e agli effetti giuridici della convivenza non coniugale. Se i partner conviventi hanno cittadinanza diversa, si applica la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei partner conviventi oppure, in sua assenza, l'ultima residenza abituale comune. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale comune dei partner conviventi, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso. I partner conviventi godono della facoltà di scelta della legge da applicare al loro regime patrimoniale.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

In questo caso la legislazione applicabile è il regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III). I coniugi possono scegliere una legge ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento fino alla scadenza del termine fissato dal giudice in occasione della prima udienza.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

In questo caso la legislazione applicabile è il protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Per quanto concerne i regimi patrimoniali tra coniugi, la legge applicabile è quella dello Stato di cittadinanza di entrambi i coniugi al momento della sentenza. Se i coniugi hanno cittadinanza diversa al momento della sentenza, si applica la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale comune dei coniugi o, in sua assenza, l'ultima residenza abituale comune. Se i coniugi non hanno avuto una residenza comune, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

I coniugi possono scegliere la legge che disciplina i loro beni matrimoniali, a condizione che si tratti di una delle seguenti:

a) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;

b) la legge dello Stato in cui uno dei coniugi aveva una residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo; oppure

c) la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

La scelta della legge è una facoltà di cui dispongono anche i futuri sposi. È possibile effettuare la scelta della legge applicabile fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza. Salvo diverso accordo tra i coniugi, la scelta della legge applicabile ai loro beni matrimoniali ha effetto giuridico soltanto per il futuro.

L'accordo in merito ai beni matrimoniali è altresì formalmente valido se è conforme alla legge del luogo della stipula del contratto.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Il regolamento (UE) n. 650/2012 si applica alle persone decedute il 17 agosto 2015 o successivamente a tale data.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge del luogo in cui si trovano i beni si applica alla proprietà e agli altri diritti reali, compresi i privilegi e il possesso.

3.9 Insolvenza

La legge applicabile è stabilita dagli articoli da 7 a 17 del regolamento (UE) 2015/848.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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